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Messaggi del 01/08/2012

 

DA " CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA "

Post n°327 pubblicato il 01 Agosto 2012 da kfcol

Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..

 
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FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA

Post n°326 pubblicato il 01 Agosto 2012 da kfcol

UN TIZIO UN GIORNO VIENE CONTATTATO DA UN AVVOCATO CHE CHIEDE PER UN SUO CLIENTE ,CAIO, UN RISARCIMENTO DANNI IN DANARO DICENDO CHE A CAIO NON ERA STATA DIAGNOSTICA UNA NEOPLASIA. IL RITARDO DIAGNOSTICO AVEVA PROCURATO DANNI NOTEVOLI E DIMINUITO DI MOLTO LE CHANCES DI GUARIGIONE DI CAIO. PERTANTO CHIEDE AL PROFESSIONISTA, TIZIO,  UNA CERTA SOMMA PER NON ANDARE IN GIUDIZIO ED EVITARE PERCIO' ITER PROCESSUALI SGRADEVOLI E UN NOTEVOLE AUMENTO DEL RISARCIMENTO. SI TRATTA, DI UNA FORMA DI PATTEGGIAMENTO TRA LE PARTI ANCHE SE IL PATTEGGIAMENTO VERO E PROPRIO E' TRA L'IMPUTATO E IL PUBBLICO MINISTERO CIOE' L'ACCUSA. NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA IL PROCURATORE FEDERALE RAPPRESENTA L'ACCUSA E IL TESSERATO L'IMPUTATO. NEL NOSTRO CASO IL PATTEGGIAMENTO NON VENNE ACCETTATO , IL PROFESSIONISTA TIZIO ,CERTO DI ESSERE NEL GIUSTO, CHIESE ALLA CONTROPARTE DI ANDARE PURE IN GIUDIZIO E  DISSE ANCHE CHE SE VENIVANO FORMULATE QUELLE ACCUSE PER ISCRITTO AVREBBE QUERELATO CAIO PER IL REATO DI CALUNNIA. IN CONCLUSIONE SE UNO SA DI ESSERE INNOCENTE HA TUTTO L'INTERESSE CHE LA SUA INNOCENZA VENGA RICONOSCIUTA PUBBLICAMENTE, SI PATTEGGIA PER SPENDERE DI MENO, SIA IN DANARO CHE IN ANNI DI GALERA OPPURE IN ANNI DI LONTANANZA DALLA " PANCHINA ".

 
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