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Messaggio #78 »

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Post n°77 pubblicato il 13 Febbraio 2008 da LIVEFIBA

La denuncia di privati *

L’articolo 333 del codice di procedura penale statuisce, riguardo alla denuncia di privati, che “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”.

Quanto al contenuto della denuncia esso, così come indicato dall´articolo 332 del codice di procedura penale, è costituito dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto nonchè, quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

La denuncia quindi, secondo quanto sopra esposto, può essere relativa esclusivamente ad un reato perseguibile di ufficio ossia ad un reato che non necessita di alcuna manifestazione di volontà, da parte della vittima, nè di alcuna autorizzazione “esterna” al sistema penale per essere perseguito.

Può essere proposta da ogni persona che abbia notizia di tale tipo di reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Essa, come statuito dall´articolo 333 del codice di procedura penale, deve essere obbligatoriamente resa:

  • dal cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell´ergastolo (art.364 codice penale);
  • da chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 c.p.);
  • da chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 c.p.);
  • da chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 comma 6 L.18/4/1975, n. 110);
  • da chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 comma 3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un´arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l´autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art.20 co.5 L.110/1975);
  • dai rappresentanti di enti sportivi che, nell´esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.

In tutti gli altri casi la proposizione della denuncia da parte del cittadino è facoltativa ed è quindi rimessa alla sua libera scelta

Essa può essere presentata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (presente nelle Questure, nei Commissariati di P.S. e nelle Compagnie e Stazioni dei Carabinieri):

  • in forma orale, ed in tal caso lo stesso redigerà verbale,
  • in forma scritta, sottoscritta dal denunciante o dal procuratore speciale.

Generalmente non vi è alcun termine temporale entro il quale proporre la denuncia quando questa è facoltativa.

Diversamente, quando essa è obbligatoria, apposite disposizioni, contenute nel codice penale, stabiliscono il termine entro il quale deve essere proposta.

Inoltre, ex art. 107 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall´autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata. L’attestazione può essere apposta in fondo alla copia dell´atto.

La querela

Gli articoli del codice di procedura penale (dal 336 al 340) che regolano la querela sono inseriti all´interno del Titolo III intitolato “Condizioni di procedibilità”.

Ciò è dovuto al fatto che la querela è considerata una condizione di procedibilità ossia una condizione in mancanza della quale non si procede in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d´ufficio.

La querela è costituita da due parti: la prima è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d´ufficio, la seconda è l´esposizione del fatto reato.

Il diritto di proporre querela spetta , come stabilito dall´art. 120 del codice penale, esclusivamente alla persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d´ufficio o dietro richiesta.

Per i minori di quattordici anni e per gli interdetti a causa d´infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto quattordici anni e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono anche, in loro vece, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore, nonostante ogni dichiarazione contraria di volontà, espressa o tacita, del minore o dell´inabilitato.

Il diritto di querela non può essere esercitato, così come disposto dall´articolo 124 del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga altrimenti, trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

La querela può essere proposta, personalmente o attraverso di procuratore speciale, alle stesse figure incaricate di ricevere la denuncia nonchè, all´estero, ad un agente consolare .

Inoltre, essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita in busta chiusa per posta raccomandata.

Quando la dichiarazione di querela avviene oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

L’autorità che riceve la querela provvede all´attestazione della data e del luogo della presentazione, all´identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all´ufficio del pubblico ministero.

Eccezionalmente, la querela può anche essere proposta oralmente ad un agente di polizia giudiziaria, infatti, come previsto dall´ articolo 380 CPP, “se si tratta di delitto perseguibile a querela, l´arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all´ufficiale o all´agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l´avente diritto dichiara di rimettere la querela , l´arrestato è posto immediatamente in libertà “.

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa ma, se la querela è stata proposta prima di tale evento, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Al diritto di querela si può rinunciare in maniera espressa o tacita ancor prima di esercitarlo infatti, secondo l´art 124 del CP “ Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l´esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi”.

La rinuncia espressa è fatta personalmente, o attraverso il procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all´interessato o a un suo rappresentante.

Tale dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio che, accertata l´identità del rinunciante, redigono il verbale sottoscritto dal dichiarante.

Nella stessa dichiarazione può anche essere espressa la volontà di rinunciare all´azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Se invece la querela è già stata proposta si può esercitare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, il diritto di remissione della querela con una dichiarazione diretta all´autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne curerà la trasmissione alla citata autorità.

La remissione però non produce effetto se il querelato la ricusa espressamente o tacitamente compiendo fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

Vi è infine da notare che non è consentita, per alcune ipotesi di violenza sessuale (art. 609 bis C.P.) o di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater C.P.), la remissione della querela.

Per tali reati, infatti, la querela può essere presentata entro il termine di sei mesi e, dopo la sua proposizione, diventa irrevocabile.

* Articolo redatto da M.V. - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

 
 
 
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Data di creazione: 21/05/2007
 

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