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Privacy - Le corrette modalità di trattamento delle immagini

Post n°19 pubblicato il 09 Giugno 2009 da leverup

Privacy

Le corrette modalità di trattamento delle immagini

Gli adempimenti necessari per poter effettuare lecitamente la videosorveglianza e le sanzioni in caso di loro inosservanza.

Il soggetto che intende installare un sistema di videosorveglianza deve eseguire i seguenti adempimenti:

a) deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini. Il cartello informativo deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

b) si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc.

c) prima di installare l'impianto di videosorveglianza bisogna fare un'analisi preliminare, per valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Le ragioni delle scelte di rilevazione e di eventuale conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento, anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

d) è necessario ottenere una autorizzazione preventiva del Garante nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza prevedano una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. dati biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce.

e) devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, responsabili o incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti.

f) i dati personali, costituiti dalle immagini rilevate ed eventualmente registrate, devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

g) l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e può avvenire per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita: la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze eccezionali di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.

h) solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (ad es. sui mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad es. per le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

i) il sistema di registrazione impiegato deve essere programmato in modo tale da cancellare automaticamente le immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

l) poiché le immagini di una persona identificabile acquisite con un impianto di videosorveglianza sono dati personali, deve essere garantito il diritto di accesso dell'interessato e tutti gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Regole per settori specifici e casi particolari

Il principio di base per chi installa telecamere è che egli deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza, che di solito sono volte al contrasto di furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, ovvero sono finalizzate alla prevenzione incendi o alla sicurezza del lavoro. Il Garante ha comunque predisposto delle regole particolari per le videoregistrazioni effettuate in particolari ambiti:

nell'ambito dei rapporti di lavoro l'attività di videosorveglianza è ammessa rispettando il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa sancito dall'art. 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

 

non è giustificata un'attività di rilevazione di immagini a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web-cam che rendano identificabili i soggetti ripresi.

negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (ad es. in rianimazione), ma, stante la natura sensibile di molti dati raccolti, le riprese devono essere limitate ai casi indispensabili e devono essere circoscritte. Alle immagini può accedere solo il personale espressamente autorizzato e i familiari dei ricoverati.

 

negli istituti scolastici l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando è strettamente indispensabile (ad es. nel caso di frequenti atti vandalici) e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può avvenire solo negli orari di chiusura e in aree circoscritte, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati.

 

nel rispetto di principi specifici, sono ammesse telecamere su mezzi di trasporto pubblici e nei luoghi di culto e sepoltura.

le registrazioni delle immagini sono consentite in presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio e solo a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (ad es. rispetto a beni già oggetto di ripetuti e gravi illeciti), relativamente all'erogazione di particolari servizi pubblici (ad es. il trasporto) o a specifiche attività (ad es. in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale o industriale in relazione a particolari tipi di attività).

nel caso di concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, possono essere tutelati legittimi interessi visionando le immagini in tempo reale, oppure conservandole solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso, quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (come ad es. gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali, ecc.).

la ripresa di aree esterne ad edifici e immobili (aree perimetrali adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), deve essere effettuata limitando l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando di riprendere luoghi circostanti e particolari non rilevanti.

per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare negli edifici, è ammissibile l'installazione all'ingresso di videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni senza registrazione, ma deve esserci un'idonea informativa.

se i dispositivi di rilevazione e controllo sono installati nei pressi di immobili privati o all'interno di condominii e loro pertinenze (ad es. posti auto, box), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Sanzioni

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 comporta la illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:

inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina;

adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o dall'autorità giudiziaria;

applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 161 e segg. del D.Lgs. n. 196/03.

Giugno 2009

Autore: Marcello Polacchini

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore

 
 
 
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