Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino
(1793)
La costituzione del 1793 (o dell’anno I°
della Repubblica) segna il punto più avanzato della democrazia rivoluzionaria:
prevede il rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale
diretto, l’istituzione del referendum popolare. La costituzione non entrò mai
in vigore, ma può essere molto utile confrontare la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino modificata nel 1793, con
quella redatta nel 1791.
Il popolo francese, convinto
che l’oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo sono le sole cause
delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne
questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo
paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di
ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla
tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua
libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il
legislatore l’oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al
cospetto dell’essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell’uomo e
de cittadino.
Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per
garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2. Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà,
la sicurezza, la proprietà.
Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.
Art. 4. La legge è l’espressione libera e solenne della volontà generale; essa è
la stessa per tutti, sia che protegga sia che punisca; può ordinare solo ciò
che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.
Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I
popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che
le virtù e le capacità.
Art. 6. La libertà è il potere che permette all’uomo di compiere tutto ciò che
non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola
la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite
morale è in questa massima: " Non fare agli altri ciò che non vuoi sia
fatto a te ".
Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni,
sia con la stampa sia in tutt’altra maniera, il
diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti,
non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti
presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.
Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad
ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti
e delle sue proprietà.
Art. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro
l’oppressione di quelli che governano.
Art.10. Nessuno
deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla
legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni
cittadino citato o arrestato dalla autorità della
legge deve ubbidire sull’istante; egli si rende colpevole con la resistenza.
Art 11. Ogni atto
esercitato contro un uomo fuori dai casi e senza le
forme che la legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo
si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.
Art.12. Coloro che
procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti
arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.
Art.13. Ogni uomo
essendo presunto innocente fino a quando non sia stato
dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che
non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente
represso dalla legge.
Art.14. Nessuno
deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente
citato, e in virtù di una regge promulgata
anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che
essa esistesse, sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo dato alla legge
sarebbe un crimine.
Art.15. La legge
deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene
devono essere proporzionate al delitto, e utili alla
società.
Art.16. Il diritto
di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a
suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e
della sua operosità.
Art.17. Nessun
genere di lavoro di cultura , di commercio , può
essere interdetto all ‘ operosità dei cittadini.
Art.18. Ogni uomo
può impegnare i suoi servizi , il suo tempo ; ma non
può vendersi né essere venduto ; la sua persona non è una proprietà alienabile
. La legge non riconosce domesticità ; può esistere
solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l ‘uomo che lavora e quello che
lo impiega.
Art.19. Nessuno può
essere privato della benché minima parte della sua proprietà
, senza il suo consenso , tranne quando la necessità pubblica legalmente
constatata lo esige , e sotto la condizione di una giusta e preventiva
indennità.
Art.20. Nessun
contributo può essere stabilito se non per l ‘utilità
generale . Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione
dei contributi , di sorvegliarne l ‘ impiego , e di
esigerne il rendiconto.
Art.21. I soccorsi
pubblici sono un debito sacro . La società deve la
sussistenza ai cittadini disgraziati , sia procurando
loro del lavoro , sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in
età tale da poter lavorare.
Art.22. L ‘ istruzione è il bisogno di tutti. La società deve
favorire con tutto il suo potere , i progressi della
ragione pubblica , e mettere l ‘ istruzione alla portata di tutti i cittadini.
Art.23. La garanzia
sociale consiste nell‘azione di tutti per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti ;
questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.
Art.24. Essa non
può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente
determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.
Art.25. La
sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e
inalienabile.
Art.26. Nessuna
parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del
sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto
di esprimere la sua volontà con una completa libertà.
Art.27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all’istante messo a morte
dagli uomini liberi.
Art.28. Un popolo
ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione.
Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.
Art.29. Ogni cittadino ha un
eguale diritto di concorrere alla formazione della legge e alla nomina dei suoi
mandatari o dei suoi agenti.
Art.30. Le funzioni
pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.
Art.31. I delitti dei mandatari
del popolo e dei suoi agenti non devono essere mai impuniti. Nessuno ha il
diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.
Art.32. Il diritto
di presentare quelle petizioni ai depositari dell’autorità pubblica non può, in
nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.
Art.33. La
resistenza all’oppressione è la conseguenza dagli altri diritti dell’uomo.
Art.34. Vi è
oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso.
Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Art.35. Quando il
governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è
per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più
indispensabile dei doveri.