Creato da claudiomichelazzi il 16/01/2008
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LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO (1793)

Post n°17 pubblicato il 06 Gennaio 2009 da claudiomichelazzi






Dichiarazione

dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino


(1793)





 





 





La costituzione del 1793 (o dell’anno I°

della Repubblica) segna il punto più avanzato della democrazia rivoluzionaria:

prevede il rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale

diretto, l’istituzione del referendum popolare. La costituzione non entrò mai

in vigore, ma può essere molto utile confrontare la

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino modificata nel 1793, con

quella redatta nel 1791.





Il popolo francese, convinto

che l’oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo sono le sole cause

delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne

questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo

paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di

ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla

tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua

libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il

legislatore l’oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al

cospetto dell’essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell’uomo e

de cittadino.
 





Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per

garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.
 





Art. 2. Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà,

la sicurezza, la proprietà.





Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge. 





Art. 4. La legge è l’espressione libera e solenne della volontà generale; essa è

la stessa per tutti, sia che protegga sia che punisca; può ordinare solo ciò

che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.
 





Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I

popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che

le virtù e le capacità.
 





Art. 6. La libertà è il potere che permette all’uomo di compiere tutto ciò che

non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola

la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite

morale è in questa massima: " Non fare agli altri ciò che non vuoi sia

fatto a te
".





Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni,

sia con la stampa sia in tutt’altra maniera, il

diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti,

non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti

presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.
 





Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad

ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti

e delle sue proprietà.
 





Art. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro

l’oppressione di quelli che governano.
 





Art.10. Nessuno

deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla

legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni

cittadino citato o arrestato dalla autorità della

legge deve ubbidire sull’istante; egli si rende colpevole con la resistenza.
 





Art 11. Ogni atto

esercitato contro un uomo fuori dai casi e senza le

forme che la legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo

si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.
 





Art.12. Coloro che

procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti

arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.
 





Art.13. Ogni uomo

essendo presunto innocente fino a quando non sia stato

dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che

non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente

represso dalla legge.
 





Art.14. Nessuno

deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente

citato, e in virtù di una regge promulgata

anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che

essa esistesse, sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo dato alla legge

sarebbe un crimine.
 





Art.15. La legge

deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene

devono essere proporzionate al delitto, e utili alla

società.
 





Art.16. Il diritto

di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a

suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e

della sua operosità.
 





Art.17. Nessun

genere di lavoro di cultura , di commercio , può

essere interdetto all ‘ operosità dei cittadini.
 





Art.18. Ogni uomo

può impegnare i suoi servizi , il suo tempo ; ma non

può vendersi né essere venduto ; la sua persona non è una proprietà alienabile

. La legge non riconosce domesticità ; può esistere

solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l ‘uomo che lavora e quello che

lo impiega.
 





Art.19. Nessuno può

essere privato della benché minima parte della sua proprietà

,
senza il suo consenso , tranne quando la necessità pubblica legalmente

constatata lo esige , e sotto la condizione di una giusta e preventiva

indennità.





Art.20. Nessun

contributo può essere stabilito se non per lutilità

generale . Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione

dei contributi , di sorvegliarne l ‘ impiego , e di

esigerne il rendiconto.
 





Art.21. I soccorsi

pubblici sono un debito sacro . La società deve la

sussistenza ai cittadini disgraziati , sia procurando

loro del lavoro , sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in

età tale da poter lavorare.
 





Art.22. L istruzione è il bisogno di tutti. La società deve

favorire con tutto il suo potere , i progressi della

ragione pubblica , e mettere l ‘ istruzione alla portata di tutti i cittadini.
 





Art.23. La garanzia

sociale consiste nell‘azione di tutti per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti ;

questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.





Art.24. Essa non

può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente

determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.





Art.25. La

sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e

inalienabile.
 





Art.26. Nessuna

parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del

sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto

di esprimere la sua volontà con una completa libertà.
 





Art.27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all’istante messo a morte

dagli uomini liberi.
 





Art.28. Un popolo

ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione.

Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.
 





Art.29. Ogni cittadino ha un

eguale diritto di concorrere alla formazione della legge e alla nomina dei suoi

mandatari o dei suoi agenti.
 





Art.30. Le funzioni

pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.





Art.31. I delitti dei mandatari

del popolo e dei suoi agenti non devono essere mai impuniti. Nessuno ha il

diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.
 





Art.32. Il diritto

di presentare quelle petizioni ai depositari dell’autorità pubblica non può, in

nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.
 





Art.33. La

resistenza all’oppressione è la conseguenza dagli altri diritti dell’uomo.
 





Art.34. Vi è

oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso.

Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
 





Art.35. Quando il

governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è

per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più

indispensabile dei doveri.





 









 
 
 
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