Come RICONOSCERLO!
Tutto quello che fa da anni in MODO SISTEMATICO e che riesce a tener nascosto (fino ad ora)
« Rispondiamo a thalita | Rispondiamo ad.......ANONIMO » |
Post n°29 pubblicato il 16 Aprile 2007 da LeEXdiMPMM
Calunnia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La calunnia è il reato previsto dall'articolo 368 del codice penale italiano, ai sensi del quale: "chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all`Autorità giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni." La pena è aumentata se s`incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un`altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo Fatto La norma punisce il comportamento di chi, con denuncia (in senso generico) diretta all'Autorità Giudiziaria - o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferirne -, ovvero simulando le tracce di un reato, incolpa taluno di un reato nella consapevolezza dell'innocenza di questo. Si parla comunemente di calunnia formale e calunnia materiale per distinguere le due diverse ipotesi previste dalla norma (presentazione di denuncia ovvero simulazione di un reato). Oggetto della falsa incolpazione deve necessariamente essere un reato, sia esso delitto o contravvenzione. Può trattarsi indifferentemente di un reato mai esisto, ovvero di un reato commesso da altri. Caratteristica indefettibile del delitto è la direzione personale dell'incolpazione: è necessario, cioè, che del reato sia incolpato qualcuno indicato con nome e cognome, ovvero con altre indicazioni sufficienti ad identificarlo. E' opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza che, per configurarsi il reato, la denuncia o la simulazione siano idonee a fare iniziare un procedimento penale. Tale requisito, previsto esplicitamente per il diverso delitto di simulazione di reato, viene genaralmente richiesto anche nella calunnia in applicazione dei principi generali di necessaria lesione dell'interesse tutelato e di reato impossibile. Il falso incolpato non deve essere l'agente stesso, nel qual caso si ricadrebbe nella diversa fattispecie di autocalunnia. Si richiede, inoltre, che il calunniato non sia consenziente alla falsa denuncia; nel qual caso si configurerebbe ancora il concorso nel diverso reato di autocalunnia. Elemento soggettivo Il dolo è generico e deve ricoprire tanto la volontà della falsa incolpazione, quanto la consapevolezza che il falsamente incolpato sia innocente. Opinione comune in dottrina e giurisprudenza è quella per cui non si possa punire il reato a titolo di dolo eventuale. L'agente, dunque, per essere punibile, dovrebbe agire solo nella certezza dell'innocenza dell'incolpato, essendo non sufficiente a configurare il reato il mero dubbio su ciò. |
https://blog.libero.it/MPMM/trackback.php?msg=2571117
I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
COME RICONOSCERLO E SE POSSIBILE EVITARLO!
Leggete le FASI
(contenute nel menu a tendina dei TAGS qui sotto)
Soprattutto dalla NONA in poi!
E fatene tesoro.
Poi non dite che non vi avevamo avvertite!!!
TAG
ULTIMI COMMENTI
Inviato da: vogliotesor
il 04/09/2007 alle 12:52
Inviato da: parole.3
il 03/08/2007 alle 19:31
Inviato da: Mqaximo
il 03/08/2007 alle 14:05
Inviato da: LA_STEDDY
il 31/07/2007 alle 11:19
Inviato da: LA_STEDDY
il 31/07/2007 alle 10:38
CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
AREA PERSONALE
MENU
DIRITTI D'AUTORE
http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf
Ogni post presente in questo blog è da considerarsi opera de “LeEXdiMPMM” (in quanto esperienza personale) che si avvale del diritto d'autore Legge 22 aprile 1941 n. 633. E’ vietata quindi la riproduzione in altri siti (anche fuori WEB) senza il previo consenso delle stesse. Chiunque notasse l'uso improprio dell'intero blog o anche solo di stralci da parte di altri utenti è pregato di segnalarlo ai responsabili di Digiland.