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« Creata in Sicilia l'Ass...COMUNICAZIONE »

proposte di modifiche al D.A. n°152/GAB

Post n°3 pubblicato il 05 Marzo 2009 da A.li.a.s
 
Foto di A.li.a.s

 

Oggetto: proposte di modifiche al D.A. n°152/GAB

 Facendo seguito agli incontri tenuti in data 26 febbraio e 2 marzo 2009, la scrivente Associazione A.LI.A.S. formula le seguenti proposte di modifica al D.A. n°152/GAB.

Il Legislatore nazionale con la legge 11 agosto 2003 n°218 ha disciplinato l’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Tale normativa, contrariamente alla maggior parte delle Regioni italiane, è stata tempestivamente recepita dal Legislatore Regionale Siciliano con l’art.71 della Legge Regionale 3 dicembre 2003 n°20.

Successivamente, con il Decreto Assessoriale n°152/GAB del 14 ottobre 2004, così come prescritto dall’art.4 della L.n°218/2003, sono state impartite dall’Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti le modalità ed i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di noleggio di autobus con conducente.

Il Decreto Assessoriale 152/GAB  all’art.3 (modalità e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione) nella sua attuale formulazione prevede  che: “potranno essere immatricolati ad uso noleggio soltanto gli autobus che corrispondono ai requisiti ambientali massimi vigenti al momento della presentazione della istanza”. Ed ancora, la norma in commento prevede che “le imprese già autorizzate ed iscritte nel Registro potranno richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione degli autobus già immatricolati con altri, purché con requisiti ambientali di classe europea superiore a quella dell’autobus da sostituire.”

Infine, l’art.9 del Decreto Assessoriale in esame prevede una norma transitoria in base alla quale, per le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in possesso della licenza comunale di esercizio dell’attività di noleggio,  “gli autobus già immatricolati e riportati nella licenza comunale saranno autorizzati anche se con requisiti ambientali inferiori alle norme Europee massime in vigore”.

In buona sostanza, in virtù del vigente Decreto Assessoriale:

-       le imprese, che al momento della pubblicazione del medesimo decreto, erano in possesso di autobus già immatricolati ed autorizzati in forza di licenze comunali venivano autorizzate all’attività di noleggio con conducente a prescindere dai requisiti ambientali posseduti dal mezzo;

-       le imprese possono sostituire i mezzi già autorizzati in qualsiasi momento con altri, purché con requisiti ambientali di classe europea superiore a quella dell’autobus da sostituire;

-       le imprese possono ampliare il loro parco mezzi soltanto con mezzi che corrispondono ai requisiti ambientali massimi vigenti al momento della presentazione della istanza di ampliamento.

Come già detto, non tutte le Regioni italiane sono state virtuose come la Regione Siciliana per cui ad oggi soltanto 12 su 20 Regioni hanno dato attuazione alla L.218 del 2003.

In tale contesto legislativo molti dei nostri associati, in possesso di  regolari autorizzazioni rilasciate dall’Assessorato dei Trasporti della Regione Siciliana, hanno mantenuto licenze rilasciate da Comuni non siciliani ed in alcuni casi hanno richiesto ed ottenuto altre licenze da Comuni non siciliani.

Per cui oggi, molti dei nostri associati sono in possesso di autorizzazioni rilasciate dall’Assessorato dei Trasporti della Regione Siciliana e di autorizzazioni rilasciate da Comuni non siciliani, prima e dopo la pubblicazione del D.A. 152/GAB; le ragioni per cui i nostri associati hanno fatto ricorso alla richiesta di autorizzazioni rilasciate da Comuni non siciliani sono state enunciate nel corso degli incontri avuti.

Dunque, così come esemplificato dall’arch. Cusumano nel corso della riunione del 2 marzo, possono distinguersi:

  • aziende siciliane con autorizzazioni comunali rilasciate da comuni NON siciliani in data antecedente alla pubblicazione del D.A. 152/04;
  • aziende siciliane con autorizzazioni comunali rilasciate da comuni NON siciliani in data successiva alla pubblicazione del D.A. 152/04.

Ciò premesso, la scrivente associazione A.LI.A.S. chiede di valutare l’opportunità di porre delle modifiche al D.A. 152/GAB al fine di consentire alle imprese siciliane di potere trasferire nel registro della Regione Siciliana le licenze possedute pur se rilasciate da Comuni non siciliani.

A tal fine l’associazione scrivente formula le seguenti proposte:

1) Per quanto concerne le aziende in possesso di licenze rilasciate da comuni NON siciliani in data antecedente la pubblicazione del D.A. n°152/GAB si richiede l’iscrizione al registro regionale a prescindere dai requisiti ambientali dell’automezzo.

 

2) Per quanto concerne le aziende in possesso di licenze rilasciate da comuni NON siciliani in data successiva la pubblicazione del D.A. si richiede l’iscrizione al registro regionale alle seguenti condizioni:

-          gli automezzi classificati euro 0 potranno essere autorizzati a condizione che gli stessi vengano dismessi e sostituiti con automezzi almeno euro 2 entro due anni dalla loro autorizzazione;

-          gli automezzi classificati euro 0, sui quali verrà installato il filtro “antiparticolato”, potranno essere autorizzati a condizione che gli stessi vengano dismessi e sostituiti con automezzi almeno euro 2 entro 3 anni dalla loro autorizzazione;

 

-          gli automezzi classificati euro 1 potranno essere autorizzati a condizione che gli stessi vengano dismessi e sostituiti con automezzi almeno euro 2 entro 3 anni dalla loro autorizzazione;

-          gli automezzi classificati euro 1, sui quali verrà installato il filtro “antiparticolato”, potranno essere autorizzati a condizione che gli stessi vengano dismessi e sostituiti con automezzi almeno euro 2 entro 4 anni dalla loro autorizzazione;

 

-          gli automezzi classificati euro 2 potranno essere autorizzati senza alcun obbligo di futura dismissione, così come per gli euro 3 ;

Qualora alle suddette scadenze le aziende non dovessero procedere alla dismissione dei mezzi, l’Assessorato Regionale potrà valutare di non rinnovare la licenza per il mezzo non sostituito.

Ad ogni modo condizione essenziale per l’autorizzazione dei mezzi così come sopra indicato sarà la dimostrazione della sussistenza di tutti  i requisiti di legge con particolare riferimento alla capacità finanziaria.

Infine, per l’ipotesi di ampliamento del parco mezzi, in deroga a quanto attualmente previsto dall’Art. del D.A. 152/GAB, si richiede che tale ampliamento possa essere consentito con mezzi classificati euro 3 per altri 3 anni.

Ove le proposte sopra formulate dovessero essere accolte si rappresenta che nell’arco temporale di 4 anni tutte le aziende, che oggi sono in possesso di autorizzazioni rilasciate da Comuni non siciliani, avrebbero mezzi con requisiti ambientali non meno di euro 2 il che offre adeguate garanzie in termini di sicurezza.

Con riguardo

 

Palermo lì, 04-MARZO-2009

                                                                               A.LI.A.S.

                                                                                   Presidente

                                                                             Angela  Di  Fiore

 

 
 
 
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Data di creazione: 04/03/2009
 

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