(dis)Ordine nel Caos

LIBERI DI SCEGLIERE IL COGNOME


L'Aula della Camera ha approvato la legge che elimina l'obbligo del cognome paterno per i figli e introduce la libertà di scelta per i genitori. Il testo ora passerà all'esame del Senato. Anche i maggiorenni che hanno il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, potranno aggiungere il cognome dell'altro genitore. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o entrambi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Nel caso non vi sia accordo, il figlio avrà il cognome di mamma e papà, in ordine alfabetico. La regola vale anche per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso di entrambi i genitori e dello stesso minore se quattordicenne. Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l'accordo si segue l'ordine alfabetico. Trasmissibilità del cognome. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell'altro genitore. Entrata in vigore differita. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l'ordinamento dello stato civile. Nell'attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.Fonte: http://www.quifinanza.it