POVERA CAULONIA

RICCHI INTRALLAZZISTI & MISERABILI MESTIERANTI

 

 

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"TUTTO INIZIO' DA CAULONIA" L'ARTICOLO DI PASQUALE VIOLI SUL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA!

Post n°406 pubblicato il 19 Ottobre 2012 da policaretto
 

"TUTTO INIZIO' DA CAULONIA" L'ARTICOLO DI PASQUALE VIOLI SUL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA! PROCURATEVI UNA COPIA E LEGGETELO ANCHE IN FAMIGLIA. SIAMO NELLA MERDA. GRAZIE BARO.. GRAZIE LINU.

 u.spiritatu il 19/10/12 alle 13:11 via WEB
IN GIRO PER IL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA SI VA DIFFONDENDO LA NOTIZIA CHE I TRI PAPATULI DELLA MINORANZA, ALLA LETTURA DEL MANIFESTO DELL'AMMINISTARZIONE, (UNA VOLTA SI FIRMAVA CON QUALIFICA, NOME E COGNOME, OGGI CHI SI FIRMAVA LO DETTA AL NUOVO PRIMO PAESANELLO E QUEST'ULTIMO NON SI ASSUME NEANCHE LA PATERNITA' DI CIO' CHE VORREBBE SIGNIFICARE)SEMBRA CHE ABBIANO AVUTO SCARICHE DI DIARREA PER TUTTO IL GIORNO. IL LECCHINAGGIO NON RIPAGA, I TRI PAPATULI HANNO IL "COLTELLO" DALLA PARTE DEL MANICO MA NON SANNO O NON VOGLIONO USARLO. PAPATULI, BASTA INSISTERE SULLA TRASPARENZA DAL 2008 AI GIORNI NOSTRI, CHI HA DATO INCARICHI E CONSULENZE DEVE RISARCIRE IL COMUNE, QUESTO NON VI ENTRA IN TESTA... FORSE TRA I FORAGGIATI C'E' QUALCHE INTERESSE CHE VI TOCCA? FINITELA CON QUESTA COMMEDIA, FATE LE COSE PER LE QUALI SIETE STATI ELETTI... OPPOSIZIONE, OPPOSIZIONE, OPPOSIZIONE!!!

 caro.gnone il 19/10/12 alle 15:08 via WEB
DOPO 45 ORE DI LAVORO SETTIMANALE STARE DAVANTI AL COMPUTER PER DESCRIVERE LA GENTAGLIA CHE APPARTIENE ALLA CRICCA DI UN FANTOMATICO PAESE DEL NORD EST, DIVENTA PESANTE ANCHE PER UN SUPER MAN. GLI ANNI BUI DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA AFFILIATO ALLA LOCALE DELLA 'NDRINA DELLA GURNA, DA TANTI GIUDICATA COME QUELLA DEI GUAPPI DI CARTONE, DEL DUCA & C., TUTTO FUMO E NIENTE ARROSTO CHE, COMUNQUE, RIESCONO A METTERE IL PELO NEL CULO DI TALUNI DETTI PISCIATURI ALLEVITATI! NEL PAESE DI LINU DA GURNA NIGRA CHE VEDREMO TRA NON MOLTO INQUISITO PER VARI CAPI D'IMPUTAZIONE CI SONO TIPI COME L'ING. DELLA ROSA CARISSIMO E FRATERNO AMICO DEL FAMOSISSIMO BARO.. CHE VENDE TERRENI EDIFICABILI MA NON E' PROPRIETARIO. QUESTI TERRENI APPARTENGONO ALLA EX CASMEZ E SOTTO QUESTI TERRENI CI SONO LE CONDOTTE DELL'ACQUA QUELLA BUONA, ANCHE SE RICCA DI CALCIO NON CONTIENE TRACCE DI ARSENICO. PRIMA O POI QUALCHE SOLERTE GIUDICE SI DOVREBBE ACCORGERE DI COTANTA TRUFFA. SEMPRE NEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA E DELLA LOCALE DETTI GUAPPI DI CARTONE, C'E' PIU' DI UN'IMMOBILE, AD ESEMPIO QUELLO DEL BARO.. CHE E' STATO COSTRUITO SULLE CONDOTTE DELL'ACQUA. IN QUESTO PAESE DI PEZZENTI C'E' PURE IL COGNATINO DI UN FINANZIERE (IL FINANZIERE IN PAROLA NON E' UN BANCARIO) CHE HA ARCHITETTATO UN SISTEMA QUASI GENIALE, E' IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA DECINA DI SOCIETA' NELLE QUALI CI SGUAZZA INSIEME ALLA FECCIA DELLA POLITICA LOCALE APPOGGIATO DAI SOLITI GUAPPI DI CARTONE. IL CASO VUOLE CHE DOPO AVER COSTRUITO UNA MIRIADE DI CASETTE DELLE PUPE LE STESSE NON SI VENDONO E DOPO AVER INGANNATO QUALCHE POLLO ORA SONO CON L'ACQUA ALLA GOLA, IL BUON DIO VEDE E PROVVEDE! NEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA DA QUALCHE MESE SI E' INSEDIATO UN PRIMO PAESANELLO, CONTROLLATO A VISTA DA LINU DA GURNA NIGRA E DA LU COTTO, COSTUI LASCIA I SUOI CONPAESANELLI PRIVI DI UN BENE PRIMARIO, L'ACQUA, L'ACQUA E' AVVELENATA DALL'ARSENICO DA DECENNI. L'AMMINISTRAZIONE BUTTA SOLDI A FAFOTTERE PER MOTIVI POCO NOBILI E TRALASCIA LE COSE IMPROCRASTINABILI. IN QUESTO PAESELLO C'E' UN LADRO LESTOFANTE CHE HA MINACCIATO UNA VITA LA PROPRIA MADRE E HA RUBATO PARECCHI SOLDI A PARENTI ED AMICI. C'E' UNA PUFFA NANA, USCITA DAI CARTONI ANIMATI E I PAESANELLIN SE LA RITROVANO SEMPRE TRA I PIEDI, PRONTA A SFRUTTARE I BENI DEL POPOLO COME FOSSERO DI SUA PROPRIETA'. IN QUESTO PAESELLO CI SONO I VIGILI URBANI CHE TUTTO FANNO TRANNE FARE I VV.UU..IL RINGRAZIAMENTO PER TUTTO CIO VA FATTO ALLA TRIADE DELLA MINORANZA. A LANTERNA A MANU DI CECATI.

 nella.merda il 19/10/12 alle 09:49 via WEB
Arrestato consigliere Provincia Cosenza. Finanza scopre 4.098 falsi braccianti. Sequestrato patronato. 19 ottobre, 08:34 Al più presto, ci auguriamo, leggeremo "arrestato linu da gurna nigra, posto sotto sequestro il patronato e tutti i beni del vice paesanello" (ANSA) - COSENZA, 19 OTT - Una truffa all'Inps da 11 milioni è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza che hanno eseguito 15 provvedimenti agli arresti domiciliari, 21 obblighi di presentazione alla pg ed un obbligo di dimora, disposti dal Gip su richiesta della Procura di Rossano. Tra gli arrestati c'é il consigliere provinciale Antonio Carmine Caravetta, dell'Udc. Scoperta l'esistenza di 4.098 falsi braccianti agricoli. Sequestrati beni tra cui un patronato sindacale Epas.

 caro.gnone il 17/10/12 alle 15:34 via WEB
Truffa all'Inps, denunce nel vibonese. Dal 2006 al 2010 frodato 1 milione euro in illecite indennita'. 17 ottobre, 12:03 A Caulonia succede di peggio, però siamo a Caulonia. (ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 OTT - Centonovantacinque persone tra imprenditori e falsi braccianti agricoli sono stati denunciati per falso ideologico e truffa, dalla Guardia di finanza a Vibo Valentia nell'ambito di una frode all'Inps per un milione di euro. La truffa, perpetrata dal 2006 al 2010, sarebbe stata messa in atto con la fittizia comunicazione all'Inps di falsi braccianti, la moltiplicazione di giornate lavorative (25 mila) e il percepimento illecito delle indennita' previste.

 nella.merda il 17/10/12 alle 13:59 via WEB
"GLI ATTI ERANO CHIARISSIMI, LA COLPA E' SOLO DEL COMUNE" IL BARO.. GIUOCA SU DUE TAVOLI. IL FIGLIOCCIO LEGALE SENZA RINNOVO E LA CRICCA ALL'OPERA PER VAVORIRE IL SOLITO PERSONAGGIO SUPER POTENTE. UNA PULCE, ANZI UN CALABRONE NELL'ORECCHIO MI FA DRIZZARE I CAPELLI !!! GIRA E RIGIRA VUOI VEDERE CHE IL PUPARO DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA, COLUI CHE IN TUTTI QUESTI ANNI HA PARATO IL CULO AI VARI BARO.. E COMPAGNI DI MERENDE POTREBBE ESSERE PROPRIO QUESTO POTENTISSIMO PERSONAGGIO CHE TANTI INTERESSI HA IN QUESTA TERRA MALEDETTA. IL DUBBIO E' PIU' CHE LEGITTIMO PENSANDO A TUTTI I FAVORI CHE TUTTA LA FAMIGLIA DI COSTUI HA AVUTO E CONTINUA AD AVERE NEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA. LA LEVATA DI SCUDI, DELLA PUFFA NANA TUTTA CELLULITE E TRAMPOLI HOGAN, NEI CONFRONTI DEI MOSCHETTIERI DEL PRIMO PAESANELLO CON IN TESTA, NON DIMENTICHIAMOLO MAI, L'ALTRO ALTO FIGLIOCCIO DEL BARO.., E' SIMILE ALL'AFFAIRE DELLA MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO...(LE FAMIGLIE DEL NUOVO POOL DI LEGALI HANNO RACCATTATO I VOTI DI DIFFERENZA PER FAR VINCERE LA COMPAGINE DI LINU DA GURNA NIGRA) IL TRIO FA FINTA DI FARE OPPOSIZIONE PESANTE E LA CRICCA A TURNO FA FINTA DI CRITICARE L'OPERATO DEL TRIO. VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA. GLI INTERESSI DEL TRIO DA CHIAZZA PRIMA O POI SARANNO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI.

 ministrodifessi il 15/10/12 alle 18:40 via WEB
I 3 MOSCHETTIERI ALL'ATTACCO. Pero' in questo caso la preda,(amministratori comunali) sono PIU' difficile ad acchiappare delle mosche. L'ultima convocazione cittadina a piazza Seggio per discutere la questione dell'acqua avvelenata(con Arsenico), pagata a peso d'oro dai Cauloniati. Piu' gente che si aspettavano di sicuro, ma ancora NON abbastanza per una REVOLUZIONE tipo alla CAVALLARO. La uestione di "PROCURATA STRAGE" per causa dell'acqua e da considerare per i nostri giuristi. I risultati di questa Amministrazione "SORDA" e ASSENTE si vedono dapertutto. Con un SINDACO/MEDICO con ogni mattina decide se fa il DOTTORE o il SINDACO. Come sarebbe bello se facessero almeno 1 cosa bene. La spazzatura e la differenziata totalmente ABBANDONATA dopo anni di promesse vuote. Il nostro ENZO RULLO ha' manifestato la sua rabbia ad alta voce, ma il sindaco non era presente e stava alla piazza mese per una partitina di carte. Vi immagginate tutti questi anziani che vanno a prendere l'acqua dove possono per bere e cucinare e pagano quella che viene nelle case ma che non possono usare. A questo punto si vedra' se questi lestofanti mangiafranchi se ne andranno volontariamente finche' possono, oppure verranno fuori ammanettati. Alla fine i 3 Moschettieri si sono ritirati per un po di vino e "nu crapettedu cu a pasta" alla locanda locale. La battaglia continua!
 
 difensoredelcomune il 17/10/12 alle 14:02 via WEB
Sequestrata discarica abusiva L'area era utilizzata per lo stoccaggio di materiale pericoloso 17 ottobre, 13:07 (ANSA) - SELLIA MARINA, 17 OTT - Una discarica abusiva e' stata sequestrata dai carabinieri a Sellia Marina. Nel corso di controlli i carabinieri del Noe e di Sellia hanno scoperto che l'area, gia' adibita a discarica comunale, era utilizzata come sito di stoccaggio per rifiuti pericolosi. Dopo il sequestro i carabinieri hanno affidato l'area al sindaco di Sellia Marina nominato custode giudiziario. Sono in corso le indagini per accertare i responsabili dello smaltimento illegale dei rifiuti.
 
 disastroambientale il 18/10/12 alle 08:30 via WEB
UN'AMMINISTRAZIONE TUTTO FUMO E NIENTE ARROSTO. Basta guardarsi intorno per vedere che siamo gia' stati raggiunti dal problema SPAZZATURA. La DIFFERENZIATA non avvenuta da 5 anni. Tutto letteralmente in fumo nella fiumara Allaro. Dove giaceva per mesi senza una soluzione. Ci troviamo di essere stati mentiti sulla TRASPARENZA, Vediamo il COMPLETO RIFIUTO da parte dell'Amministrazione di lavorare insieme alla MINORANZA e con i cittadini per risolvere qualsiasi problema. I "PRIMA DONNA" cominciando dal nostro SINDACO/MEDICO, dagli ASSESSORI, e altri "PARTI GRIGIE" che gironzolano intorno il Comune, di non essere interessati di qualsiasi contributo da CHIUNQUE. Si sono tutti dimenticati che quando uno diventa SINDACO, deve dedicarsi a TUTTI i cittadini e NON ai soci POLITICI per poter pretendere favori da loro nel futuro. Il popolo ha' una corta memoria, e dimentica presto le promesse di LESTOFANTI.
 
 u.spiritatu il 18/10/12 alle 18:02 via WEB
IL SINDACHEDU DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA MENTE SAPENDO DI MENTIRE, BASTA CHIEDERE A CHI CON IL COMUNE CI BAZZICA O CI LAVORA PER AVERE LA CERTEZZA CHE I PAESANELLI BEVONO ACQUA ALL'ARSENICO DA ALMENO 6 ANNI. IL CIAPS CHE FA FINTA DI SPAZZARE PER LE VIE DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA, HA RACCONTATO DECINE DI VOLTE A PIAZZA MESE CHE "U SAPITI CA TROVARU L'ARZENICU 'NTO SERBATOIU", ERA L'ESTATE DEL 2008, E' STATA LA PRIMA VOLTA CHE LE MIE ORECCHIE HANNO SENTITO DELL'ARSENICO, TANT'E' CHE PIU' DI UNO CHE ERA SEDUTO SUI SCALINI SI MISE A RIDERE PENSANDO A UNA CAZZATA SPARATA AL MOMENTO. QUESTO FATTO E' STATO RACCONTATO E RIPETUTO PIU' VOLTE DALLO STESSO CIAPS PER TUTTA L'ESTATE. NELL'INTERVISTA IL PRIMO PAESANELLO VOLUTAMENTE AMMETTE CHE IL FATTO E' "POTUTO ACCADERE TANTE ALTR VOLTE" 5 O 25 ANNI? NON SI CAPISCE BENE COSA INTENDESSE, FORSE VUOLE PARARSI IL CULO. COMUNQUE IN TUTTI QUESTI MESI DALLA SCOPERTA "UFFICIALE", NULLA E' STATO FATTO PER I PAESANELLI, L'INTERVENTO DELLE AUTOBOTTI DELLA PROTEZIONE CIVILE POTEVA AIUTARE LA POVERA GENTE DISTRIBUENDO ACQUA SALUBRE. I LADRI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA MARINA, CHE SFOGGIANO PER LUNGO E LARGO SULLA NAZIONALE IL FUORISTRADA HAMMER DOVRANNO DARE CONTO DI COME SI SPENDONO I SOLDI, IL FIORITO DI CASA NOSTRA AVRA' CAZZI AMARI DA DIGERIRE.

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policaretto
policaretto il 19/10/12 alle 17:43 via WEB
Il pinocchio del paesello di linu da gurna nigra. Quali sono i rischi alla salute connessi all’ingestione continuata nel tempo di arsenico? Secondo gli esperti, l’assunzione prolungata e permanente di acqua con alto tenore di arsenico (superiore ai 10 microgrammi) può portare ad una serie di notevoli disturbi cutanei, gastrointestinali, nervosi, sino a forme di paralisi, e tumori. Rischi di questo genere non si corrono, invece, con il consumo di acqua con arsenico entro il valore soglia di 10 µg/l. -------------------------------------------------------------------------------------- Ambiente 24 Gennaio 2012 507 views ARSENICO NELL’ACQUA PUBBLICA. CITTADINI RISARCITI di REDAZIONE Sarà anche pubblica l’acqua, ma quando c’è troppo arsenico qualcuno deve pagare i danni. Così è stato, il risarcimento simbolico ma significativo è arrivato. Saranno infatti 2000 i cittadini che, su decisione del Tar, riceveranno un piccolo indennizzo (100 euro ciascuno) dai ministeri della Salute e dell’Ambiente. Sotto accusa i danni provocati dalla presenza dell’arsenico nell’acqua pubblica. La pericolosità di questa sostanza nell’acqua è già documentata da molti studi scientifici: in Bangladesh dal 1970 ad oggi, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, almeno 35 milioni di persone hanno bevuto acqua contaminata da piccole quantità di arsenico. Secondo lo studio Heals “ciò è stato sufficiente a provocare il 21% delle morti per tutte le cause e il 24% di quelle attribuite a malattie croniche (in prevalenza, tumori al fegato, cistifellea e pelle e malattie cardiovascolari)”. Una vittoria importante dunque quella ottenuta dai cittadini di alcune regioni italiane ed il Codacons si prepara intanto a raccogliere ancora più denunce da presentare nel prossimo ricorso previsto a breve. Una fatto da non sottovalutare quello che è accaduto in diverse regioni. Stiamo infatti parlando di evidenti danni che possono influire senz’altro sulla vita dei cittadini e, secondo la sentenza del Tar, i rischi sono “almeno in parte riconducibili, per entità e tempi di esposizione, alla violazione delle regole di buona amministrazione”. Soddisfatto il presidente di Codacons Carlo Rienzi che vede così puniti regioni e ministeri che “hanno tenuto in condizioni di degrado e di rischio di avvelenamento da arsenico” i cittadini. Ora, attendiamo il pagamento, che ci si augura non abbia gli stessi tempi di quelli che lo Stato deve ai suoi creditori privati. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gli effetti di arsenico in acqua potabile L'arsenico è un elemento del semi-metallo che è sia inodoro che insipido che è trovato comunemente in acqua come conseguenza dei depositi naturali trovati nel terreno o dagli sprechi agricoli ed industriali e dai sottoprodotti. L'esposizione di breve durata e di lunga durata ad arsenico è stata studiata e si crede per proporre le minacce serie sulla sua salute, che inoltre sono state collegate molto attentamente ai rischi aumentati per cancro della vescica, dei polmoni, della pelle, del rene, del fegato e della prostata. L'arsenico in acqua potabile inoltre è ritenuto sospetto per causare l'ispessimento e sbiadimento della pelle, dolore dello stomaco ed upsets gastrointestinali, problemi circolatori, nausea, l'intorpidimento del membro, paralisi parziale e cecità . Le minacce serie che l'arsenico in acqua potabile propone ha invitato le agenzie di salute e di governo insieme alle associazioni dell'acqua a regolare i campioni arsenichi per acqua potabile che deve essere controllata ed effettuata con attenzione periodicamente. Attualmente, le agenzie coinvolgere ha fissato il limite di arsenico in acqua potabile a 10 parti per miliardo per proteggere i consumatori dagli effetti nocivi di arsenico in nostra acqua potabile. La conformità delle facilità dell'acqua al campione detto rigorosamente è effettuata e si crede per proteggere milioni di consumatori. Come l'arsenico riesce a penetrare relativo acqua potabile I tubi di acqua e le riserve di acqua sono comunemente underground trovato e malgrado la costruzione durevole di tali, sono ancora conforme a danni dovuto usura e si strappano ed anche con tempo. Danni nei tubi di acqua e le riserve permettono che l'arsenico si filtri tramite i tubi ed i carri armati e gli importi aumentati dovuto l'erosione dei depositi naturali, dell'azione vulcanica, fuochi della foresta e come sottoprodotti degli sprechi di vetro ed elettronici del fertilizzante, di produzione inoltre permettono gli importi significativi di arsenico in acqua potabile. Più ulteriormente, la maggior parte delle industrie usano l'arsenico nella produzione dei preservativi, delle vernici, delle tinture, dei metalli, delle droghe, dei saponi e dei semiconduttori di legno che finalmente trovano il loro senso innaffiare i serbatoi. I sottoprodotti di fusione di rame, di estrazione mineraria e di industrie burning del carbone inoltre contribuiscono ai livelli elevati di arsenico in acqua potabile che è regolata rigorosamente dalle agenzie implicate. I consumatori devono sapere che i livelli elevati di arsenico possono essere trovati in acqua sotterranea piuttosto che l'acqua di superficie e là è parecchie zone che sono considerate come punti caldi con le quantità elevate di arsenico in acqua potabile. Arsenico difficile in acqua potabile Quasi tutte le fonti d'acqua comunali e riservate hanno i loro carri armati e riserve esaminati periodicamente ad arsenico per assicurarli di acqua sicuro per bere per migliorare la salvaguardia la loro salute. I proprietari buoni riservati verificano solitamente le loro proprie riserve a livelli arsenichi attraverso i reparti locali di salute o i laboratori difficili dell'arsenico riservato che sono stati certificati dal Il governo può esaminare l'acqua. La lista può essere controllata facilmente attraverso gli ufficiali di certificazione della condizione che possono fornire prontamente ai consumatori i nomi dei laboratori certificati e riconosciuti dell'acqua potabile. --------------------------------------------------------------------------------------- E’una malattia che provoca: disturbi della pelle, cancro ai reni e alla vescica. Viene contratta ingerendo colture, in particolare riso, coltivate in terreni contenenti elevate quantità di arsenico o irrigate con acque provenienti da falde acquifere contaminate dall’arsenico. Per far fronte a questo problema che affligge milioni di persone nel mondo, gli scienziati si sono dati da fare per trovare soluzioni adeguate. Alcuni ricercatori dell’Università di Gothenburg in Svezia, ad esempio, sono riusciti a capire come funziona il meccanismo di trasferimento dell’arsenico nelle piante, identificando quali sono le proteine responsabili dell’assorbimento. Si tratta di particolari proteine, denominate proteine intrinseche noduline26-simili (NIP), in grado di trasportare l’arsenico attraverso la membrana delle cellule vegetali. Grazie all’identificazione di queste proteine i ricercatori saranno in grado di disattivarle, permettendo alla pianta di non assorbire arsenico o di rigettare quello assorbito. In questo modo si potrà arrivare all’ottenimento di varietà di riso ed altre colture che non assorbono l’arsenico e sarà possibile coltivare riso sano anche in aree tossiche dove le piantagioni vengono irrigate con acque contaminate
 
rossella.amata
rossella.amata il 19/10/12 alle 20:07 via WEB
Cara povera caulonia, i nani e le ballerine che cercano con ogni mezzo di mettere il guinzaglio ai Cauloniati affiggendo manifesti che li sbugiardano, si credono esseri superiori. Sono solo ignoranti o come dice una mia amica sono solo dei preservativi pieni di acqua con l'arsenico. Vuoi mettere linu da gurna nigra con la 3^ media, il tenda che non riesce ad esprimere un solo concetto, liabel solo dialetto!!!!!!!!! Poi non parliamo del professore p.i.- Gardare youtube...
 
spiaggialibera1
spiaggialibera1 il 20/10/12 alle 08:36 via WEB
L'ESTATE FINISCE MA GLI ABUSI CONTINUANO SULLE SPIAGGIE E DAPERTUTTO. QUESTA AMMINISTRAZIONE FA 1 PASSO AVANTI E 10 INDIETRO! Finita' l'estate, ma non finiscono gli abusi. Karo SINDACO/MEDICO, prima permetti cani e porci di occupare le spiaggie, di tenere la cittadina in piedi NOTTE e GIORNO. Di fare quello che vogliono, avanti e indietro con mezzi INDUSTRIALI sulla sabbia. Fanno montagne, colline, laghi, e alla fine ABBANDONANO TUTTO senza una degna pulizia! Hanno fatto i loro soldini, sfruttato le NOSTRA risorse, incassato migliaia e migliaia di Euro per spenderli altrove e ora ricomincia il COMUNE guidato da questo SINDACO/MEDICO/EGOISTA, fiancheggiato da una AMMININSTRAZIONE ASSENTE, NULLAFACENTE, e STRAPAGATA, a tralciare VIE nella spiaggia per guidare LE FOGNE abusive, che i paisani hanno pagato gia' profumatamente per mettere a posto.(MA CHE NON E' MAI STATO FATTO). A questo punto vediamo con i nostri occhi i RISULTATI! NIENTE di NIENTE! Tutto su carte, niente di concreto. Grazie allo STOP della DIFFERENZIATA che non c'e' mai stata, plastica e carte qua e la. La buona gente con tanta volonta aveva cominciato questo tragitto di separare i rifiuti. NOoooo! Questo non puo' essere. Sarebbe troppo per i cittadini un po' di ordine e pulizia. ROTTAMIAMOLI TUTTI!
 
nanieladri
nanieladri il 20/10/12 alle 15:46 via WEB
Signor Presidente della Repubblica, come le sara' gia' noto l'Unione Europea ha stabilito da anni che il limite massimo di presenza dell'arsenico nelle acque potabili e' di 10 microgrammi/litro. L'arsenico, chiunque lo sa, e' un potente veleno; e le massime autorita' sanitarie e i piu' prestigiosi istituti di ricerca a livello mondiale ovviamente raccomandano che non ve ne sia traccia nell'acqua ingerita dagli esseri umani. In Italia in alcune regioni per anni e' stata disattesa la normativa europea pur dall'Italia recepita: in queste regioni si sono per anni imposte delle deroghe tali da condannare le popolazioni, in massima parte ignare, a bere acqua con presenza di arsenico fino a 50 microgrammi per litro. Con atto dell'ottobre 2010 l'Unione Europea ha posto fine a questa criminale follia, rigettando la richiesta di prolungare ulteriormente il regime di deroga, tenuto altresi' conto che quelle deroghe erano state concesse a suo tempo sulla base dell'impegno (quasi sempre menzognero ed in effetti quasi ovunque scandalosamente disatteso) dei soggetti richiedenti a provvedere a rientrare al piu' presto nel parametro europeo attraverso interventi di dearsenficazione che invece in molti casi (nel viterbese nella quasi totalita' dei casi) non sono stati eseguiti affatto. Col rigetto delle richieste di ulteriori deroghe, allo stato attuale la venefica frode (e con essa il conseguente irresponsabile sciagurato danno alla salute) e' stata definitivamente smascherata e il suo eventuale protrarsi configura pertanto una esplicita, inequivocabile violazione di un obbligo di legge. Ne consegue quindi che nei territori in cui la presenza di arsenico nelle acque destinate a consumo umano supera i 10 microgrammi per litro la legge fa obbligo ai pubblici poteri - nella fattispecie ai sindaci - di emettere ordinanza di non potabilita'; e fa obbligo altresi' ai pubblici poteri - non solo i sindaci dei Comuni ma tutta l'articolazione istituzionale dello stato variamente competente in materia - di informare adeguatamente la popolazione del pericolo, di garantire comunque alle comunita' locali acqua potabile, di realizzare ove occorra e nel piu' breve tempo possibile (le tecnologie lo consentono agevolmente) i necessari impianti di dearsenificazione. La prestigiosa "Associazione italiana medici per l'ambiente" (sezione italiana della "International Society of Doctors for the Environment"), che in questi ultimi mesi ha svolto un fondamentale e altamente meritorio ruolo di informazione, documentazione e denuncia in materia, ha chiarito esaustivamente i termini reali - e drammatici - della questione e quali siano gli interventi che urgentemente la pubblica amministrazione deve adottare alla luce della vigente legislazione come alla luce delle evidenze scientifiche non piu' discutibili. Occorre il piu' rigoroso rispetto del parametro stabilito dall'Unione Europea e gia' recepito da anni dall'Italia (ma fin qui scandalosamente disatteso), ed anzi occorre muovere verso la completa dearsenficazione delle acque destinate a consumo umano. * Signor Presidente della Repubblica, a fronte di questa situazione, di cui abbiamo sommariamente ricostruito i termini de jure e de facto, cosa sta invece assurdamente accadendo? Sta accadendo che pubblici amministratori insipienti ed irresponsabili, favoreggiati da funzionari fedifraghi e omertosi, non solo rifiutano di assumere tempestivamente gli interventi indispensabili, in primis et ante omnia l'emissione delle ordinanze sindacali di non potabilita' delle acque destinate a consumo umano che recano una presenza di arsenico superiore ai 10 microgrammi/litro, ma addirittura stanno protervamente ed insensatamente operando nel senso di mistificare la realta', sottovalutare il pericolo, e continuare irresponsabilmente ad esporre le popolazioni a un grave danno alla salute e alla vita stessa. * Signor Presidente della Repubblica, lei che e' il garante ultimo del rispetto delle leggi del nostro ordinamento giuridico e ipso facto dei diritti a tutti i cittadini garantiti dalla Costituzione della Repubbica Italiana, puo' e deve autorevolmente intervenire, nelle forme che riterra' opportune e adeguate tra quelle che l'ordinamento prevede nell'ambito dei poteri che l'ordinamento medesimo le attribuisce, affinche' si rispetti rigorosamente la legge e rigorosamente si tuteli la salute della popolazione. * In fiduciosa attesa di un tempestivo suo intervento, voglia gradire distinti saluti. http://www.cheacquabeviamo.it/calabria3.htm#rc
 
comuneufficiocoltura
comuneufficiocoltura il 20/10/12 alle 16:02 via WEB
I metalli tossici sono sostanze inquinanti che penetrano in maniera insidiosa nel nostro organismo attraverso cibi, bevande, aria, acqua, cosmetici, farmaci, vestiti, vernici e oggetti di uso. Sono pericolosi perché tendono a bioaccumularsi: tendono cioè ad aumentare la propria concentrazione in un organismo biologico. Si accumulano lentamente e progressivamente nelle ossa, nel fegato, nei reni, nei tessuti connettivi, nel cervello e in altri organi. Il nostro organismo non riesce, con i normali processi detossinanti, a rimuoverli. Senza l’ausilio di sostanze chelanti, capaci di legarsi al metallo e di trasportarlo all’esterno dell’organismo, permangono per decenni e rappresentano un serio pericolo per la salute. Possiamo scegliere di mangiare cibi biologici dove sicuramente non sono usati pesticidi, erbicidi e fertilizzati che contengono metalli: purtroppo le acque dei fiumi e della pioggia sono inquinate e quindi finiscono irrimediabilmente anche nelle coltivazioni biologiche, soprattutto dove la coltivazione è circondata da altre coltivazioni in cui queste sostanze chimiche sono usate. I metalli pesanti sono nelle pentole (in alluminio, acciaio con nichel) nei cibi e addirittura nei farmaci (ad esempio gli antiacidi contenenti idrossido di alluminio come il MAALOX), nei vaccini e nei cosmetici. Ogni giorno, ogni giorno accumuliamo e accumuliamo sempre di più metalli pesanti nel corpo che bloccano l´attività di numerosi complessi enzimatici, mentre l´eliminazione avviene solo in minima parte, per salivazione, traspirazione, allattamento (!!), ecc. I metalli si concentrano, danneggiandoli, in particolare in alcuni organi ( come cervello, fegato e reni) e nelle ossa, e sono spesso un fattore aggravante, quando non determinante, in numerose malattie croniche. Possiamo scegliere di non usare cosmetici che contengono dentro meno sostanze chimiche possibile, e lo stesso per tutti gli altri prodotti. Per le pentole le tratteremo in una pagina dedicata, ma già accenniamo che l’uso dell’alluminio è da escludere, lo stesso per quelle in ceramica che contengono delle nanoparticelle che vanno a finire nei cibi. L’acciaio inox 18/10 contiene il 18% di Cromo ed il 10% di Nichel. Il Cromo è un metallo pesante che è tossico anche a dosi bassissime I metalli pesanti vengono inoltre spruzzati con le scie chimiche finendo nell’aria, nell’acqua e nel terreno che alimenta gli animali, gli ortaggi, la frutta e tutte le coltivazioni. L’elevatissimo inquinamento ambientale nel quale viviamo mette a dura prova la capacità detossificante del nostro organismo, il quale non ce la fa più a fronteggiare un simile avvelenamento e va in affanno con il risultato che questi metalli pesanti rimangono imprigionati nel nostro corpo provocando numerosissimi danni. La ricerca scientifica ha ormai ampiamente dimostrato che alcune patologie sono strettamente legate all’inquinamento ambientale: cancro, Alzheimer, aterosclerosi sono solo un esempio. Il realtà l’entità e la tipologia del danno provocato dai metalli pesanti dipende dalla quantità degli stessi e dalle sedi di accumulo (ossa, fegato, rene, Sistema Nervoso Centrale, tessuto adiposo). In ogni caso una caratteristica dei metalli pesanti è quella di riuscire a bloccare l’attività di molti complessi enzimatici con conseguente danno metabolico ed energetico. I metalli tossici vengono da molti definiti come “killer subdoli” poiché si sostituiscono nell’organismo ai minerali necessari per la vita, alterando funzioni e strutture biologiche. Il concetto di sostituzione degli elementi vitali con altri meno idonei è un principio di base della sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Esaminato sotto questo profili, il principio della sostituzione da un minerale ad un metallo tossico, può essere visto come un meccanismo di adattamento. L’accumulo dei metalli tossici nel nostro organismo, si può spiegare, come un processo adattativo che si innesca nei casi in cui si debba fronteggiare una carenza di elementi vitali. L’organismo che si trova ad affrontare una mancanza di minerali o vitamine indispensabili per la salute, ricorre ai metalli tossici, che li sostituiscono nei siti di legame degli enzimi e dei sistemi enzimatici. Si tratta di un processo subdolo, poiché in qualche modo è il nostro stesso organismo che apre la strada ai suoi nemici e li posiziona proprio nelle componenti più vitali e indispensabili. Ad esempio il piombo sostituisce il calcio nel cervello, il cadmio sostituisce lo zinco e l’alluminio sostituisce il magnesio. La sostituzione permette ai sistemi enzimatici, vitali per la nostra salute, di continuare a funzionare, ma non di funzionare esattamente come prima. Il metallo incorporato causa infatti una o più alterazioni fisiologiche. Le reazioni non avvengono esattamente come prima, ma trovano una via alternativa, danno vita ad una variante che inevitabilmente determina delle conseguenze negative per l’equilibrio generale. L’organismo può rimediare a questa varianti se avvengono per un periodo limitato di tempo, tuttavia se perdurano abbastanza a lungo, non è più possibile porvi rimedio. Per questa ragione è opportuno seguire periodicamente un programma di disintossicazione. Non esiste una definizione universalmente accettata di metallo pesante basata sulle proprietà chimico-fisiche. Sono state proposte delle definizioni in base alla densità (un metallo pesante sarebbe un elemento chimico la cui densità sia maggiore di 5 grammi per centimetro cubo) o in base al peso atomico (un elemento il cui peso atomico sia maggiore di 20). D’altra parte le principali caratteristiche chimiche dei metalli pesanti, ossia il carattere cationico ( ione con carica positiva) con diversi stati di ossidazione e l’elevata attitudine a formare complessi molecolarinel citoplasma cellulare, fa includere nell’elenco dei metalli pesanti anche elementi, come il selenio e l’arsenico che non sono metalli. Un sottogruppo particolarmente importante in biologia e in medicina è costituita dai cosiddetti metalli in traccia (o elementi in traccia), gli elementi chimici presenti nei fluidi biologici degli organismi viventi in concentrazioni inferiori a 1 µg per grammo di peso. In base agli effetti fisiopatologici i metalli in traccia possono essere suddivisi in due gruppi: nel primo gruppo gli elementi essenziali per la vita in quanto implicati in importanti processi metabolici, mentre nel secondo gruppo sono contenuti elementi tossici per gli organismi viventi anche a basse concentrazioni. Nel caso degli esseri umani sono noti quindici elementi in traccia essenziali: arsenico, cobalto, cromo, rame, fluoro, ferro, iodio, manganese,molibdeno, nichel, selenio, silicio, stagno, vanadio e zinco, mentre il secondo gruppo contiene elementi quali cadmio, mercurio, cromo e piombo. I Radicali Liberi Inoltre, l’accumulo di metalli pesanti induce la formazione di Radicali Liberi (i metalli pesanti distruggono i legami molecolari e liberano Radicali Liberi), molecole chimiche estremamente pericolose per le nostre cellule tanto da essere soprannominate “killer cellulari”, responsabili dell’insorgenza o dell’aggravamento di molte malattie come diabete, malattie cardiovascolari, tumori ed invecchiamento precoce. I Radicali Liberi sono molecole costituite da atomi fortemente instabili in quanto mancano di un elettrone. Per raggiungere la stabilità questi atomi vanno alla ricerca spasmodica dell’elettrone mancante: attaccano qualsiasi molecola con cui vengono in contatto al fine di rubarle proprio l’elettrone mancante. Quando un Radicale Libero strappa un elettrone ad un’altra molecola (ossidazione) finalmente raggiunge la stabilità, ma la molecola derubata (ossidata) diventa un Radicale Libero a sua volta perché ha ora un elettrone in meno. Questo nuovo Radicale cercherà, quindi, anch’esso un’altra molecola a cui strappare l’elettrone e così via. (Reazione Radicalica a Catena) La Reazione a Catena si blocca grazie all’intervento di molecole anti-ossidanti che, con diversi metodi, riescono a neutralizzare i Radicali Liberi. La cellula produce quotidianamente Radicali Liberi (ogni cellula produce da 1 a 3 miliardi di Radicali Liberi al giorno) durante i normali processi metabolici. I radicali liberi prodotti dalle cellule vengono eliminati dagli anti-ossidanti prodotti dalle cellule stesse. Il problema sono i radicali liberi che si formano a causa dello stress ossidativo ovvero quelli che derivano dall’esterno a causa di stili di vita non salutari. Ad esempio una sola sigaretta produce 10 miliardi di Radicali Liberi. Normalmente, queste specie sono rapidamente rimosse prima che possano causare disfunzioni cellulari ed eventualmente morte della cellula. Lo stress ossidativo e la manzanza di antiossidanti induce i radicali liberi a colpire i principali componenti cellulari come lipidi, proteine, carboidrati e DNA. Questo fenomeno è stato associato strettamente a una serie di patologie umane come malattie cardiovascolari, diabete, cancro e malattie neurodegenerative [Halliwell and Cross (1994); Bray (1999); Forsberg et al. (2001)]. Inoltre: •I Radicali Liberi danneggiano le membrane ossidando i fosfolipidi In caso di stress ossidativo i Radicali Liberi attaccano gli acidi grassi poliinsaturi delle membrane ossidandoli(perossidazione): ciò determina un progressivo irrigidimento delle membrane con riduzione della funzionalità fino alla morte della cellula. I LIPIDI determinano le caratteristiche strutturali (permeabilità, fluidità, resistenza allo stress) e regolano le funzioni della membrana (passaggio di sostanze, comunicazione intercellulare..) •I Radicali Liberi danneggiano i vasi sanguigni I Radicali Liberi nella loro smania di recuperare gli elettroni mancanti attaccano le lipoproteine LDL (colesterolo cattivo), ossidandole. I macrofagi cercano di eliminare l’LDL modificato, ingoiandolo. Le cellule rigonfie che ne derivano, le “cellule schiumose” si fissano sulla parete delle arterie. L’accumulo delle cellule schiumose dà origine alla placca che restringe il lume dell’arteria e alla fine provoca gravi disturbi vascolari, fra cui l’infarto. Anche l’Apo B-100 viene ossidata dai Radicali Liberi diventando quindi irriconoscibile dai recettori cellulari All’interno di ogni lipoproteina LDL ci sono: 1.700 molecole di colesterolo, 700 molecole di colesterolo eserificato, 6 molecole di vitamina E •I Radicali Liberi danneggiano il collagene I Radicali Liberi agiscono sulle proteine della pelle quali il collagene e l’elastina con un meccanismo chiamato “cross-linkage”, cioè formazione di legami crociati fra le fibre di collagene ed elastina. Ciò determina perdita di elasticità e tonicità oltre che un inesorabile avvizzimento cutaneo. Inoltre l’azione dei Radicali Liberi sui lipidi cutanei porta alla formazione di LIPOFUSCINA , il pigmento responsabile delle macchie cutanee tipiche della vecchiaia. Per eliminare i radicali liberi è necessario migliorare il proprio stile di vita: •evitare fumo •ridurre alcool •condurre una vita senza stress •eliminare i metalli pesanti dall’organismo •mangiare frutta e verdura, in particolare quella che contiene le vitamine A, C, E ?VITAMINA C Pomodori, Agrumi, Peperoni, Broccoli, kiwi, ortaggi a foglia verde… ?VITAMINA A Fegato, carote, uova, albicocche, formaggi, pesce:salmone e sardine, latte intero… ?VITAMINA E Olio d’oliva, germe di grano, olio di mais, olio di soia, olio di girasole, olio di arachide, noci, noccioline…. •Assumere Bioflavonoidi: QUERCITINA : vino rosso, cipolla rossa, thè verde, mirtilli, mele RUTINA : grano saraceno, vino rosso, menta ANTOCIANINE : ribes, ciliegie, cavoli, uva, fragole, banane, asparagi, piselli, pere, patate •Assumere Carotenoidi: CAROTENE : carote LICOPENE : pomodori, pompelmo rosa, melone LUTEINA :cavoli, spinaci, broccoli, zucchine, piselli. ZEAXANTINA : grano, tuorlo d’uovo, peperoni rossi, mango, succo d’arancia Il LICOPENE è il più potente carotenoide conosciuto e il pomodoro è l’alimento che ne contiene di più (1 pomodoro medio contiene 3,7 mg di licopene). Il LICOPENE ha un’azione anticancerogena 10 volte più potente del betacarotene. Possiede un’azione protettiva contro l’ossidazione delle LDL (il pomodoro protegge dalla formazione delle placche). Uno studio ha dimostrato che mangiando pomodori 10 volte alla settimana si ha una riduzione del 45% del cancro alla prostata (Giovannucci e coll., J. National Can. Istit. 1995; 87:1767 – 1776). La LUTEINA e la ZEAXANTINA proteggono le cellule della retina dalla degenerazione maculare Vademecum: quali sono gli effetti dei principali metalli tossici •Allumino: danni al sistema nervoso centrale, demenza, perdita di memoria, autismo. •Antimonio: danni cardiaci, diarrea, vomito, ulcera allo stomaco. •Arsenico: cancro linfatico, cancro al fegato, cancro della pelle. •Bario: ipertensione, paralisi. •Bismuto: dermatite, stomatite ulcerosa, diarrea. •Cadmio: diarrea, dolori di stomaco, vomito, fratture ossee, danni immunitari, disordini psicologici, tumore. •Cromo: danni ai reni e al fegato, problemi respiratori, cancro polmonare. •Rame: irritazioni al naso, bocca ed occhi; cirrosi epatica, danni al cervello e ai reni. Emicranie croniche •Gallio: irritazione alla gola, difficoltà respiratorie, dolori alla cassa toracica. •Afnio: irritazione agli occhi, alla pelle e alle mucose. •Indio: danni al cuore, reni e fegato. •Iridio: irritazione agli occhi e al tratto digestivo. •Lantanio: cancro polmonare, danni al fegato. •Piombo: danni al cervello, disfunzioni alla nascita, danni ai reni, difficoltà di apprendimento, distruzione del sistema nervoso. •Manganese : turbe alla coagulazione del sangue, intolleranza al glucosio, disordini allo scheletro. •Mercurio: distruzione del sistema nervoso, danni al cervello, danni al DNA. •Nickel: embolia polmonare, difficoltà respiratorie, asma e bronchite cronica, reazione allergiche della pelle. •Palladio: altamente tossico e cancerogeno, irritante per le mucose. •Platino: alterazioni del DNA, cancro, danni all’intestino e reni. •Rodio: macchie alla pelle, potenzialmente tossico e sospetto cancerogeno. •Rutenio: altamente tossico e cancerogeno, danni alle ossa. •Scandio: embolia polmonare, danni al fegato. •Stronzio: cancro ai polmoni, nei bambini difficoltà di sviluppo delle ossa. •Tantalio: irritazione agli occhi e alla pelle, lesione del tratto respiratorio superiore. •Tallio: danni allo stomaco, al sistema nervoso, coma e morte, per chi sopravvive al Tallio rimangono danni al sistema nervoso e paralisi. •Stagno: irritazione agli occhi e alla pelle, emicrania, dolori di stomaco, difficoltà ad urinare. •Tungsteno: danni alle mucose e alle membrane, irritazione agli occhi. •Vanadio: disturbi cardiaci e cardiovascolari, infiammazioni allo stomaco ed intestino. •Ittrio : altamente tossico, cancro ai polmoni, embolia polmonare, danni al fegato. Un pericolo sottovalutato I metalli tossici sono dei nemici silenziosi, poiché a causa di negligenza e disinformazione, l’attenzione nei loro confronti è minima. Lo studio dei metalli tossici e dei loro meccanismi d’azione è spesso completamente ignorato dalla classe medica. La gran parte dei testi di nutrizione, si limita a qualche accenno, senza approfondirli come meriterebbero. Nella stragrande maggioranza dei casi l’avvelenamento o l’intossicazione da metalli pesanti avviene senza clamori, in assoluto silenzio e senza segnali eclatanti. E’ un processo lentissimo, che avviene giorno dopo giorno, attraverso più canali (l’aria, l’acqua, gli alimenti, le esalazioni, il contatto con depositi) e che si manifesta sotto forma di disturbi, alterazioni, malattie piccole e grandi. Inevitabilmente l’attenzione si focalizza su questi sintomi, tralasciando completamente, e colpevolmente, di verificare se i metalli tossici sono in qualche modo in relazione con lo stato di salute. Qualche anno fa la prestigiosa rivista scientifica americana “Lancet” ha pubblicato uno studio che dimostrava una correlazione tra il morbo di Alzheimer ed un accumulo di alluminio nell’organismo. Altri studi invece dimostrano un collegamento tra la sclerosi multipla, l’autismo e la presenza di mercurio; altri ancora il nesso tra cadmio, piombo e sclerosi laterale amiotrofica, altri infine l’effetto nocivo dei metalli pesanti sul sistema immunitario. LA TERAPIA CHELANTE La procedura standard per la rimozione dei metalli pesanti del corpo è detta ”CHELAZIONE.” Tutto è compiuto con la somministrazione di un agente chelante – solitamente acido dimercaptosuccinico (DMSA) oppure acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) per “chelare”, e cioè “afferrare”, come con le chele di un granchio, i metalli velenosi e poi portarli fuori dall’organismo. - che si lega ai metalli pesanti residenti nello organismo facilitandone la naturale espulsione. Nonostante il nome complicato, l’EDTA è una sostanza abbastanza innocua e naturale, simile all’aceto, che non viene comunque assimilata ma viene completamente eliminata dall’organismo, portando fuori con sé le sostanze tossiche chelate. La terapia chelante è largamente utilizzata negli Stati Uniti, Svizzera e Germania, soprattutto per chelare l’eccesso di Calcio che si accumula sui vasi sanguigni dove forma vere e proprie incrostazioni, al fine, quindi, di prevenire ictus, infarti e malattie arteriosclerotiche. Si effettua per infusione venosa lenta, da 1 a 3 volte alla settimana e con dosaggi variabili in rapporto alle caratteristiche della malattia e della normalità o meno della funzione del rene, dato che il chelato (edta stesso + il metallo legato all’edta) viene eliminato per il 95-98% attraverso il rene. Un ciclo comprende da venti a trenta fleboclisi somministrate a giorni alterni o meno frequentemente. Ciascuna fleboclisi ha una durata media di una-due ore durante le quali si può leggere o guardare la televisione. Il primo ciclo di terapia può essere seguito successivamente da cicli meno intensivi. Se eseguita da un medico appositamente formato, la terapia chelante non comporta pericoli. La terapia chelante se ben eseguita non presenta contro indicazioni specifiche, ma essendo il prodotto eliminato per via renale completamente nelle 24 ore, la sua pratica richiede una efficiente funzionalità renale. E’ quindi controindicata nei casi di grave insufficienza renale, ed anche di quella epatica, ed in generale in organismi già troppo indeboliti. Inoltre può provocare, insieme all’eliminazione dei metalli tossici, anche una perdita di minerali in traccia utili e benefici, ed è quindi necessario assumere, durante la terapia chelante, determinati integratori alimentari che di solito vengono introdotti nella stessa flebo di chelazione. Attualmente la Terapia Chelante è effettuata anche in Italia, e non solo per prevenire l’aterosclerosi, ma anche in caso di intossicazione da metalli pesanti, in quanto l’EDTA chela non solo il calcio, ma anche molti altri metalli quali il ferro, l’alluminio, il cadmio, il piombo ecc… Per maggiori informazioni sul Test dei metalli pesanti nelle urine e la terapia chelante chiedete al vostro medico curante oppure: mandare una mail a: info@biologonutrizionista.org o telefonare al 099/7328622. RIMEDI NATURALI La terapia con sostanze chelanti sintetiche può presentare effetti collaterali ed è consigliabile solo nei casi di avvelenamenti acuti, in cui il rischio per la salute è così alto da non poter aspettare. In tutti gli altri casi, è preferibile un approccio più delicato, che consente di rimuovere gli eccessi dei metalli tossici nell’arco di alcune settimane o mesi, senza comportare rischi o pericoli per la salute. I chelanti naturali offrono numerosi vantaggi rispetto a quelli sintetici, risultano perfettamente tollerabili dall’organismo, non producono effetti collaterali e non danneggiano a loro volta gli organi con entrano in contatto. L’unico limite dei chelanti naturali è rappresentato dal tempo, la loro assunzione deve infatti essere continuativa e protratta per mesi. Gli oli essenziali sono ottimi chelanti naturali, capaci di detossificare in profondità. Cosa fare per non subire gli effetti negativi dei metalli pesanti? Evitarli come abbiamo visto è quasi impossibile, ma non tutto è squallore e desolazione. La Natura, con la sua tendenza a ristabilire il suo meraviglioso equilibrio, fornisce la cura per qualsiasi genere di affezione l’uomo possa sviluppare.Anche gli antichi guaritori sostenevano che la natura fosse in grado di aiutare l’uomo a scoprire la cura di molte malattie in modi sottili e misteriosi. ZEOLITE: Le zeoliti, minerale di origine vulcanica, attualmente stanno suscitando tanto interesse in quanto la loro rigorosa struttura cristallina è composta da minuscoli canali diretti in tutte le direzioni che hanno una carica negativa e quindi consente l’assorbimento di numerose tossine che essendo perlopiù caricate positivamente, vengono attirate dalla zeolite e intrappolate nei canali cristallini. Poichè la zeolite non viene assorbita dall’apparato gatro-intestinale, essa viene espulsa con le feci insieme a tutte le sostanze nocive che ha incontrato nel suo percorso. Esistono più di 100 tipi diversi di zeolite, che possono essere raggruppate in quelle a struttura fibrosa, lamellare e cristallinasferica. A causa delle sue particolari proprietà, la Clinoptilolite, i cui cristalli hanno struttura lamellare, ha dimostrato negli anni di essere la più adatta per l’uso nella medicina umana e veterinaria. In Giappone le zeoliti sono state approvate come additivi alimentari fin dal 1996; 39 brevetti relativi all’applicazione delle zeoliti nell’uomo sono stati registrati in tutto il mondo dal 1986. Questo vale anche per le sostanze tossiche che si trovano già all’interno del corpo che vengono richiamate dentro il lume intestinale, come attirate da una calamita, con il risultato di una efficace disintossicazione sistemica. L’influenza sull’intero organismo deriva quindi dall’ equilibrio esistente fra questo e l’intestino. A causa degli equilibri osmotici tra parete intestinale e il resto dell’organismo, più si sottraggono sostanze dall’intestino più l’organismo invia nel lume intestinale le stesse sostanze che ha accumulato a livello sistemico. La ZEOLITE, quindi, attraverso il richiamo nel lume gastro-intestinale sottrae dall’intero organismo sostanze tossiche di varia natura. Queste sostanze sono presenti spesso nell’ambiente e possono venire a contatto con l’organismo diventando cause o concause di diverse disfunzioni fisiologiche, attraverso l’alterazione degli equilibri metabolici. Questo minerale, nel suo viaggio lungo il canale digestivo assorbe sostanze nocive come: metalli pesanti, radionuclidi, sostanze chimiche provenienti dai cibi e dalle medicine, virus, batteri, funghi e loro tossine, tossine fermentative che derivano da una alimentazione scorretta e da una flora batterica in disequilibrio ed eccessi di acidità nell’organismo. Ma non solo: la zeolite rilascia nell’organismo degli oligoelementi e minerali di cui esso necessita. Il corpo cosi viene disintossicato, de-acidificato e snellito e contemporaneamente rimineralizzato: i suoi depositi di minerali vengono di nuovo riempiti. Infatti la sua struttura cristallina contiene cationi quali calcio, magnesio, sodio, potassio ed altri oltre a molecole di acqua. La zeolite è anche in grado di ridurre i radicali liberi in eccesso, chiamato stress ossidativo, responsabili dell’insorgenza o dell’aggravamento di molte malattie come diabete, malattie cardiovascolari, tumori ed invecchiamento precoce. Per approfondire sulla Zeolite leggi la pagina Zeolite Clinoptilolite. BENTONITE: E’ uno dei tipi di argilla più efficaci per la salute umana. Usata da secoli in tutto il mondo per curare molte malattie e come integratore alimentare. Il Canadian Journal of Microbiology ha pubblicato uno studio secondo cui la bentonite si è dimostrata particolarmente utile ad assorbire i virus patogeni, aflatossine, pesticidi ed erbicidi. La bentonite inoltre “cattura” i metalli pesanti grazie al processo di scambio ionico nel quale avviene la sostituzione degli anioni sodio legati superficialmente all’argilla con i cationi metallici contaminati. La ragione di questo effetto è che la bentonite contiene minerali carichi negativamente che attraggono verso di essi le tossine cariche positivamente, lasciando quindi il corpo senza virus. Migliora inoltre la digestione, purifica il colon, rafforza il sistema immunitario, purifica e nutre la pelle e molto altro. Per approfondire http://www.bewellbuzz.com/wellness-buzz/bentonite-clay/ AGLIO: ”L’aglio contiene molto zolfo, compresi i gruppi di maggior valore Sulph-hydryl, che ossidano mercurio, cadmio e piombo e rendono questi metalli solubili in acqua. L’aglio contiene anche il minerale più importante, che protegge dalla tossicità del mercurio, il selenio bioattivo.“ Tratto da Dietrich Klinghardt, MD, PhD - Chelazione: Come Rimuovere dal Corpo Mercurio, Piombo e altri metalli Il selenio contenuto nell’aglio è la migliore forma di selenio disponibile. L’aglio crudo, ovviamente, sarebbe il migliore. Ma se non ti piace crudo, la forma migliore immediatamente successiva sarebbe l’estratto di aglio invecchiato come il marchio Kyolic. Poiché lo zolfo che si trova nell’aglio è la ragione principale per cui esso è in grado di ossidare i metalli pesanti, potrebbe anche essere utile integrare con MSM. Il metil sulfenil metano, MSM, è una forma di zolfo biologicamente attivo in pratica lo zolfo organico nella sua forma naturale. E’ anche un potente antimicrobico e antimicotico, il che rende lo efficace contro la Candida albicans e i parassiti. CURCUMA: Questa pianta della famiglia dello zenzero è ampiamente utilizzata come spezia nel sud est asiatico, dove le sue proprietà purificanti sono note da secoli. La curcuma fu definita dalla medicina ayurvedica la regina delle spezie: aiuta a ripulire il fegato, purifica il sangue e promuove una buona digestione. Ha grandi proprietà anti-infiammatorie, ma nessuno degli spiacevoli effetti collaterali dei farmaci anti-infiammatori. È usata altresì per la pulizia della pelle e la conservazione degli alimenti. “La curcuma stimola la produzione di tre enzimi-aril-idrocarburo-idrossilasi, glutatione-S-transferasi, e UDP-glucuronil-transferasi. Questi sono “coltelli” chimici che abbattono le sostanze potenzialmente nocive nel fegato. La curcuma offre una protezione analoga per le persone che stanno assumendo farmaci come il metotressato e altre forme di chemioterapia, che sono metabolizzati da o attraverso il fegato.“ James A. Dukes, Ph D., Dr. - Erbe Essenziali Recenti studi scientifici hanno scoperto che la miscelazione con il pepe nero aumenta in modo esponenziale le proprietà curative della curcuma. Nessuna meraviglia che nelle ricette tradizionali dell’Asia meridionale spesso si combinino tali due spezie. Quindi datevi da fare … macinate un mucchio di pepe nero in quella curcuma! OMEGA3: Non è un segreto che il consumo degli acidi grassi presenti nel pesce apporti molti benefici salutari. Gli acidi grassi fanno miracoli per il nostro cervello. Gli Omega-3 costituiscono letteralmente il carburante del nostro cervello, contribuendo a mantenere efficienti le sue funzioni principali. Il nostro organo più importante dipende fortemente dallo acido eicosapentaenoico(EPA) e dallo acido docosaesaenoico (DHA), due acidi grassi della famiglia degli Omega-3, che il nostro corpo non può creare autonomamente. L’unico modo per ottenere tali acidi è attraverso la alimentazione. “La maggior parte dei professionisti sanitari ritiene che il DHA sia l’acido grasso più importante per la struttura sana e lo sviluppo del cervello, quindi sarebbe fondamentale che ci sia abbastanza DHA nella dieta durante la gravidanza e nei primi anni di vita di un bambino. Lo EPA d’altro canto è essenziale per un sano funzionamento quotidiano del cervello, il che significa che per tutta la vita hai bisogno di una fornitura costante di EPA”. McEnvoy David - Perché l’Olio di Pesce è il Carburante del Cervello Ecco alcuni fatti riguardanti gli Omega-3 che risultano di particolare interesse nel contesto di questi articoli: - Una ricerca della University of Western Australia ha riscontrato che le donne che avevano assunto supplementi di olio di pesce durante l’ultima parte della gravidanza partorivano bambini con una migliore coordinazione mano-a-occhio, migliori doti oratorie ed in generale superiori doti intellettive dei bambini le cui madri invece avevano assunto olio d’oliva. - Uno studio della Aberdeen University guidato dal professor Lawrence Whalley ha riscontrato che l’olio di pesce aiuta il cervello a lavorare più velocemente, aumenta il QI e rallenta il processo di invecchiamento. - I test condotti su studenti dalla Dott. Madeleine Portwood hanno riscontrato che l’olio di pesce migliora il comportamento, la concentrazione e l’apprendimento in aula. - La ricercatrice Natalie Sinn in Australia ha riscontrato che l’olio di pesce sia più efficace del Ritalin per curare la cosiddetta (molto controversa – n.d.t.) Sindrome da Deficit dell’Attenzione. - Hibbeln et al. studiò la dieta in 22 paesi e trovò una associazione significativa tra il basso consumo di pesce e la depressione post-natale. - Il dottor Malcolm Peet ha riscontrato che lo etil-EPA, una forma altamente concentrata di Omega 3, riduce drasticamente la depressione. L’olio di pesce ha un ruolo importante nel liberare il cervello di sostanze indesiderate: “I complessi di acidi grassi EPA e DHA presenti nello olio di pesce rendono i globuli rossi e bianchi più flessibili, migliorando la microcircolazione nel cervello, nel cuore e in altri tessuti. Tutte le funzioni di disintossicazione dipendono dalla somministrazione di ossigeno o
 
rossella.amata
rossella.amata il 20/10/12 alle 18:41 via WEB
Collaborazioni esterne nella pa: necessaria laurea ed esperienza. Circolare Ministero Funzione pubblica 11.03.2008 n° 2 , G.U. 20.06.2008 E' necessario essere "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" per poter aspirare ad un rapporto di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa o di consulenza esterna con la Pubblica Amministrazione. E' questa una delle novità con cui la circolare 11 marzo 2008, n. 2 del Ministro della Funzione Pubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2008, n. 143, fornisce chiarimenti in merito ai nuovi obblighi imposti dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) in materia di conferimento da parte della p.a. di incarichi esterni. In particolare, quale requisito minimo viene individuato "il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale". MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA, CIRCOLARE 11 marzo 2008, n. 2 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. (GU n. 143 del 20-6-2008) Roma, 11 marzo 2008 A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. Premessa La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata. Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate. Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato. Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili. Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all’interno della programmazione delle attività dell’amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un’attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione. 1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c.c.. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove“il contatto sociale con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti. 2. Il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l’irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall’amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini. L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, operata dall’articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull’elevata competenza e coordinata con il presupposto dell’assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell’amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all’esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l’oggetto dell’incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall’articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione. 3. Obblighi di pubblicità Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall’articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell’allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico.” Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest’ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta. L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un’ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all’anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 4. Limite di spesa per le amministrazioni statali La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall’anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.” Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrilevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un’unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa. Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge. Quest’ultimo dispone che a decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell’organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale. Infine si ricorda il comma 173 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l’anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali I commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell’intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall’attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell’ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali. La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.” In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell’ambito della programmazione delle attività dell’amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall’articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell’articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell’obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente. A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall’articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell’obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 (Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali). Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 6. Responsabilità Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione. In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c.. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un’utilità
 
i.camerieri
i.camerieri il 20/10/12 alle 18:42 via WEB
Gli incarichi esterni nella Pubblica Amministrazione Nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) sono contenute alcune disposizioni che incidono significativamente sullo sviluppo dei processi di affidamento degli incarichi professionali e delle consulenze a soggetti esterni alle amministrazioni. Le principali innovazioni riguardano la disciplina generale per il conferimento degli incarichi professionali, dettata dall’art. 7, comma 6 del legge finanziaria 2008 e da alcune disposizioni di leggi statali (ex art. 1, comma 127 della legge n. 662/1996) ad essa collegate: vengono ad essere stabiliti, infatti, presupposti soggettivi più rilevanti per l’affidamento e particolari condizioni di efficacia dei contratti, nonché precisi adempimenti necessari per la corresponsione dei compensi agli incaricati. Altre consistenti innovazioni sono invece riferite (art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007) ai soli Enti Locali, i quali devono necessariamente regolare i quadri criteriali ed i percorsi di affidamento di incarichi e di consulenze. l APPLICAZIONE DELL’ART. 7, CO. 6 DLGS. 165/2001 Le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 Dlgs. 165/2001 – per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio – possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Lo stesso articolo al comma 6 bis statuisce che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Al comma 6 ter, viene stabilito che i regolamenti di cui all’art. 110 comma 6 del Dlgs. 267/2000, si adeguano ai principi di cui al comma 6 dell’art. 7 del Dlgs. 165/2001. L’ APPLICAZIONE DELL’ART. 110, CO. 6 DLGS. 267/2000 L’art. 110 comma 6 Dlgs. 267/2000 disciplina, pertanto, la materia sui conferimenti di incarichi esterni da parte degli enti locali. Tale comma in combinato disposto con l’art. 192 del T.U.E.L., prevede la possibilità per le amministrazioni locali di ricorrere a collaborazioni esterne, nei casi in cui sia necessario avvalersi di un contributo di alta professionalità, a condizione che la facoltà sia stata prevista nei loro regolamenti. L’art. 192 nello specifico prevede che ogni stipula di un contratto per il conferimento di un incarico esterno, fra cui rientra anche un incarico di consulenza, debba essere preceduto da una apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base. Con più specifico riferimento agli Enti locali, pertanto, il T.U.E.L. prevede semplicemente che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Gli enti locali, perciò, oltre al conferimento degli incarichi esterni dovuti a carenza di personale interno ai sensi dell’art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001, possono ricorrere a collaborazioni esterne, nei casi in cui sia necessario avvalersi di un contributo di alta professionalità, a condizione che la facoltà sia stata prevista nei loro regolamenti. Oltre le disposizioni di carattere generale, diverse leggi consentono, alle amministrazioni dello Stato, di ricorrere ad incarichi esterni in casi determinati; anche le regioni hanno emanato, al riguardo, leggi per disciplinare gli incarichi e le consulenze. In materia di conferimento di incarichi esterni, si è pronunciata la Corte dei Conti Adunanza Generale con la delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 e sulla stessa onda è sopraggiunto il parere n. 17/2007 della Corte dei Conti, sezione Toscana. Il giudice contabile ha approvato le linee guida in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, alla luce delle disposizioni previste dalla Finanziaria 2005 (L. 311/2004 art. 1, co. 11 e 42). La Corte ha precisato che i nuovi vincoli normativi riguardano tutti gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229 – 2238 c.c. (es. studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente, pareri, valutazioni, consulenze legali e studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi); mentre non rientrano nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione (es. rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione, gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione). l INTERVENTO DELLA L. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) SULLA MATERIA OGGETTO DI PARERE La Legge finanziaria 2008, (L. n. 244/2007) all’art. 3, comma 76 ha disciplinato i presupposti soggettivi per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione. Statuisce, infatti, la norma che tali affidamenti da parte delle amministrazioni pubbliche(consistenti in incarichi a professionisti, incarichi ad altri lavoratori autonomi con partita IVA, incarichi di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative) possono essere conferiti solo ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. “Per amministrazioni pubbliche – che possono procedere al conferimento di incarichi ai sensi dell’art.1, comma 2, D.Lgs.165/2001-, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. Sul requisito della particolare professionalità si è già espresso il dipartimento della funzione pubblica con il parere prot. 0003407 del 21/01/2008, sostenendo che l’espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente. Il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato, inoltre, la circolare n. 2 del 11.03.2008, che fa luce sulle disposizioni in materia di affidamento incarichi esterni recate dalla legge finanziaria 2008. Statuisce, infatti, che non ci sono deroghe. Si potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e, particolare fondamentale, i soggetti incaricati dovranno possedere (come minimo) la laurea magistrale o la specialistica del nuovo ordinamento. In ogni caso, precisa la circolare firmata dal Ministro Luigi Nicolais, le pubbliche amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti in possesso di un titolo inferiore. Una piccola deroga è prevista a favore di coloro che sono incardinati negli uffici stampa della pubblica amministrazione. A questi, infatti, non servirà il possesso della laurea e ad essi continueranno ad applicarsi le norme previste dalla legge n. 155/2000. Le pubbliche amministrazioni che hanno stipulato contratti di collaborazione esterna, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, a maggior ragione se si consideri che dallo scorso 1° gennaio, la pubblicazione sul sito del soggetto esterno e del suo compenso costituisce causa di efficacia dello stesso contratto. Pertanto, a tutela della privacy, basterà indicare il soggetto percettore, natura dell’incarico e relativo ammontare. In caso di inadempienza, pesanti le ripercussioni. Il dirigente preposto potrà essere chiamato a rispondere a titolo di illecito disciplinare e di responsabilità erariale.Per quanto concerne gli incarichi negli enti locali, la circolare di Nicolais precisa che gli stessi devono fissare i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento degli incarichi all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici (ex art. 89 T.U.E.L.). Le collaborazioni esterne, come precisa la finanziaria 2008, dovranno altresì essere avviate nell’ambito di un programma dell’ente che dovrà essere approvato dal consiglio comunale. Resta fermo l’obbligo di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, degli atti di incarico il cui ammontare complessivo superi i 5.000 euro. Conseguentemente le amministrazioni non potranno conferire incarichi ad individui che hanno una qualificazione professionale inferiore. E’ evidente che il riferimento alla particolare competenza, spinge a considerare la necessità di reperire soltanto i collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Da ultimo, l’ufficio personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento della Funzione pubblica con il parere del 31 marzo 2008, n. 24, facendo propria una richiesta già espressa dall’Anci, si è pronunciato in merito ai requisiti per l’affidamento degli incarichi esterni, sostenendo che nel caso in cui normative speciali non richiedano obbligatoriamente il titolo di studio della laurea specialistica, si possono, pertanto incaricare professionisti anche privi di tale titolo di studio. Per quanto concerne, infatti, il responsabile del servizio prevenzione e protezione di una pubblica amministrazione, si è chiarito che può anche essere estraneo all’organico di quest’ultima. Ciò in quanto la disposizione prevista dall’articolo 3, comma 76 della legge finanziaria 2008 non fa venir meno tale possibilità. Infatti, tale norma costituisce la disciplina generale in tema di ricorso a collaborazioni esterne e, ne consegue che “rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per determinate attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico”. Questo è, ad esempio, il caso del responsabile servizio prevenzione e protezione, il quale ai sensi dell’articolo 8 bis del D.Lgs. 626/1994 deve possedere in maniera dettagliata le conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione. L’art. 8 bis, al comma 2, statuisce infatti “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi”. Prosegue al comma 6 “Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2”. La disciplina normativa, dunque, è difforme dalle previsioni dell’articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, perché consente espressamente di assegnare l’incarico a soggetti dotati di diploma e attestato di specializzazione, oppure a professionisti dotati di laurea triennale e, dunque, non specialistica. Per gli enti locali, in primis i Comuni, tale apertura interpretativa riveste, pertanto, una particolare importanza in relazione all’affidamento di alcune tipologie di attività per le quali la professionalità e la competenza non derivano necessariamente dal possesso della laurea; quali, ad esempio, gli incarichi di “frazionamento”, che alla luce di tale intervento dell’UPPA, potrebbero essere certamente svolti dai geometri, pur privi di laurea specialistica, rientrando, per la normativa speciale che ne disciplina le competenze professionali, nel loro campo di attività. Oppure gli incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche i quali prevedano titoli di studio alternativi alla laurea, possono essere conferiti anche a collaboratori non in possesso della laurea specialistica. Infine, l’incarico di addetto stampa, regolato dalla legge 150/2000, se assegnato a giornalisti professionisti o pubblicisti, non deve necessariamente presupporre il possesso, in capo agli incaricati, anche del titolo di studio della laurea specialistica. I commi 55-56, hanno dettato nuove disposizioni in merito al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte dei soli enti locali, andando ad integrare, senza produrre alcuna abrogazione, le norme precedentemente illustrate. Il comma 55 prevede che il conferimento dei predetti incarichi a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solamente sulla base di un programma approvato dal Consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il comma 56 stabilisce che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 267/2000, deve prevedere i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi, includendo, peraltro anche le collaborazioni. Con il medesimo regolamento, inoltre, occorre fissare il limite massimo di spesa annua. A tal proposito, è possibile ipotizzare di prevedere nel regolamento un esplicito rimando ad una specifica deliberazione dell’organo esecutivo (che è lo stesso organo che approva il regolamento) che fisserà annualmente il limite massimo di spesa sulla base del programma annuale approvato dal Consiglio. In questo modo si evita di dover modificare ogni anno il regolamento. Il comma 56 prosegue statuendo che “l’affidamento di incarichi in violazione delle predette disposizioni costituisce illecito disciplinare, determinando la conseguente responsabilità erariale per il funzionario che abbia conferito l’incarico medesimo”. Inoltre ai sensi del comma 57, le nuove disposizioni introdotte nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi devono essere trasmesse, per estratto, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla loro adozione. In assenza di questi due atti (programma annuale e regolamento), il conferimento dei suddetti incarichi è illegittimo. Il comma 18 prevede, ora, in materia di conferimento di incarichi esterni, l’obbligo di pubblicare sul sito Web dell’ente i soli provvedimenti di conferimento di consulenza con l’indicazione del nominativo, dell’oggetto dell’incarico e il relativo compenso. In questo caso i provvedimenti diventano efficaci dalla data di pubblicazione. Il Ministero per le Riforme e le innovazioni, con la Direttiva del 2/02/2007, n. 1, emanata in materia di misure di trasparenza e legalità per il conferimento di incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza ed in generale di gestione, ha affermato che “le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza” ribadendo che le stesse amministrazioni devono ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche mediante la pubblicazione dei dati sui propri siti istituzionali. La pubblicità degli incarichi di consulenza era stata, inoltre, già sancita con l’art. 34 del citato D. L. n. 223/2006 che prevedeva che le amministrazioni devono rendere pubbliche, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti. Un esempio di pubblicazione degli incarichi, sul sito degli enti locali, si può visualizzare sul sito web del Comune di Genova, in cui è contenuto il programma degli incarichi. Il comma 54, apporta una modifica all’art. 1 comma 127 della legge n. 662/1996, stabilendo che le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del compenso per gli incarichi di collaborazione e consulenza costituisce illecito disciplinare, determinando la responsabilità erariale del dirigente preposto. Resta comunque confermato che i conferimenti di incarichi per l’anno 2008 non possono essere effettuati senza la preventiva modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e la loro previsione nel programma consiliare. Un esempio di regolamento, modificato per allinearlo a quanto statuito nelle disposizioni della finanziaria 2008, è quello per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Torino in data 11 dicembre 2007, esecutiva dal 28 dicembre 2007. Modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008. l AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI ALLA LUCE DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI. Sull’argomento de quo, come novellato dalla finanziaria 2008, è intervenuta la Corte dei Conti con diverse pronunce, al fine di chiarire alcuni dubbi emersi in questi primi mesi di applicazione della nuova normativa. 1. La Corte dei Conti, Sezione regionale per il controllo per il PIEMONTE, con il parere n. 3 del 21 febbraio 2008, ha chiarito che per le consulenze esterne, se si tratta di affidamento di incarichi di progettazione, la normativa speciale contenuta nel codice degli appalti deve essere applicata, avendo carattere integrativo rispetto a quella generale sulle collaborazioni e consulenze. Ha riconosciuto, pertanto, alla luce del principio di specialità, l’autonomia applicativa della normativa del Codice De Lise. La Corte dei Conti precisa innanzitutto che le norme sulle consulenze hanno natura di disposizioni generali in ragione della loro collocazione sistematica e del loro scopo di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di quanto sopra sostenuto, si inserisce la disposizione del Codice dei contratti pubblici (art. 90 del D.Lgs. 163/2006) che prevede che le commissioni aggiudicatrici possano affidare progetti ed attività tecnico ed amministrative connesse alla progettazione, a soggetti esterni all’amministrazione soltanto per carenza di organico, difficoltà a rispettare i tempi programmati, specialità e complessità delle prestazioni, rilevanza architettonica e ambientale, progetti integrati. Chiude la Corte affermando che la normativa speciale, dettata per gli affidamenti di progettazione, specifica i contenuti di quella generale. I destinatari, pertanto, di tale incarichi dovranno appartenere alle categorie dei professionisti, delle società e dei consorzi stabili e possedere i requisiti richiesti, quale l’iscrizione all’albo e la personalità della prestazione. In conclusione le amministrazioni, per motivare le ragioni del ricorso a terzi, non potranno limitarsi soltanto ad affermare un generico requisito di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, ma dovranno approfondire e verificare tale dato avuto riguardo a tutte le ipotesi previste nel codice dei contratti pubblici. 2. Con il parere n. 10 del 20 febbraio 2008 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la LOMBARDIA si è pronunciata sulla richiesta del Sindaco del Comune di Spirano (Bg) in merito all’ambito di applicazione dell’art. 3, commi 53, 54, 55, 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in particolare laddove prevede che l’affidamento di incarichi di studio, ricerche o di consulenza a soggetti terzi può avvenire solo se riconducibile a programmi approvati dal Consiglio dell’Ente. Più precisamente ci si interrogava se il servizio di biblioteca, il servizio presso l’ufficio commercio, i servizi presso l’ufficio ambiente e territorio, dovessero essere assoggettati all’art. 3 della legge finanziaria per il 2008. La Corte è intervenuta, al riguardo, precisando che le attività, oggetto di parere, attengono manifestamente a funzioni ordinarie dell’ente, del tutto al di fuori del campo di applicazione delle norme richiamate espressamente (segnatamente art. 3 co. 55, 56, 57 L. n. 244/2007). Si tratta, infatti, di prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare competenza specialistica degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, essendo finalizzate a soddisfare esclusivamente esigenze ordinarie proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale. Con riferimento ad esse, pertanto, rimane fermo il principio generale della cosiddetta “autosufficienza” dell’organizzazione degli enti, i quali devono svolgere le funzioni e i servizi di loro competenza mediante il personale in servizio. Ad irrigidire il ricorso a soggetti esterni da parte delle amministrazioni è intervenuta – come più volte ricordato – la legge finanziaria 2008 con la quale si è richiesto, in aggiunta, il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, che unito al presupposto dell’assenza di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione, depone per un’impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti, illeggittimità ribadita anche nel parere n. 5 del 27 marzo 2008 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la BASILICATA – POTENZA -. Con l’ulteriore aggravio della laurea specialistica si è voluto, inoltre, limitare l’utilizzo indiscriminato del lavoro flessibile e contenere il più possibile la formazione di nuovi lavoratori precari. In conclusione, il giudice contabile afferma che l’ente, che intenda garantire i servizi indicati e quant’altro attenga alle funzioni amministrative ordinarie, dovrà farlo nel rispetto della disciplina riguardante l’organizzazione degli uffici e del personale. 3. Con la delibera n. 6 del 27 febbraio 2008 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la BASILICATA- POTENZA, ribadisce i requisiti in ordine all’affidamento di incarichi e consulenze esterne, richiamando una costante e consolidata giurisprudenza della stessa Corte, che ha individuato una serie di principi generali (di cui la recente normativa è sostanzialmente esplicazione), la cui violazione può comunque determinare responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. La Sezione segnala che, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede in Basilicata dovranno continuare a trasmettere tempestivamente a questa Sezione regionale di controllo lettera di trasmissione (che avverrà solo nel caso di superamento dell’importo di 5.000 euro), con esplicita attestazione che il predetto conferimento rientra nell’ambito dello specifico programma preliminarmente approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. e che il conferimento stesso è inoltre conforme al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (emanato ai sensi dell’articolo 89 del T.U.EE.LL.) come modificato ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, riportando altresì gli estremi della intervenuta trasmissione dell’estratto del predetto regolamento a questa Sezione regionale di controllo (come richiesto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007). Pare del tutto evidente, pertanto, come non sia possibile conferire legittimamente (pur nel rispetto – che deve sempre essere assicurato – delle disposizioni e dei principali criteri generali di valutazione della legittimità dell’affidamento prima richiamati) alcuno dei predetti incarichi prima dei prescritti adempimenti (approvazione del programma e emanazione della modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 4. Gli stessi principi, di cui alla delibera precedente, sono nuovamente ribaditi con la recente delibera n. 37 del 4 marzo 2008 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la LOMBARDIA, con particolare riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all’Amministrazione, che ha distinto in modo preciso l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa ha statuito la Corte che non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata. Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.). Non dovrà, pertanto, essere esperita, per la rappresentanza e per il patrocinio giudiziale, la gara ad evidenza pubblica. 5. Infine con il parere n. 4 del 28 febbraio 2008 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la PUGLIA, su richiesta del Sindaco di Ginosa (TA) in merito a distinti quesiti inerenti uffici di staff e collaborazioni esterne, ha stabilito che l’elaborazione da parte del Consiglio del programma previsto ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 24/12/2007 n. 244 e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi emanato dalla Giunta e destinato a fissare i criteri per l’affidamento degli incarichi di collaborazione e delle consulenze ed il limite massimo della spesa annua, devono necessariamente precedere il conferimento degli incarichi stessi. In particolare, come ha stabilito la Sezione, sono esclusi dalla predisposizione del programma consiliare, gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’Amministrazione comunale, mentre devono includersi le consulenze fornite al di fuori dei casi di rappresentanza processuale. Inoltre il testo della finanziaria non contiene alcun riferimento agli incarichi di collaborazione che, quindi, appaiono esclusi dall’ambito applicativo del programma. Conclude, pertanto, la Corte che tale programma deve ritenersi circoscritto agli incarichi di studio o di ricerca ed alle consulenze, nonché agli incarichi relativi al personale di staff, dal momento che quest’ultimo assume carattere solo eventuale. l LA RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI Un ultimo aspetto da dover analizzare concerne l’individuazione del soggetto che ha la rappresentanza degli enti locali alla luce del D.Lgs 267/2000, al fine di poter validamente conferire incarichi a soggetti esterni. Sul tema della titolarità dei poteri rappresentativi si sono registrati in passato difformità di orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza con una conseguente incertezza applicativa. Giova, dapprima, esaminare la normativa vigente che delinea ruoli e competenze dei singoli organi. Il T.U.E.L pone in evidenza il principio di separazione tra politica ed amministrazione secondo il quale i poteri di indirizzo e controllo sono attribuiti agli organi elettivi mentre le funzioni gestionali ed amministrative sono attribuite ai dirigenti. Giova segnalare, poi, che l’art. 78 d.lgs. n. 267/2000, nel prescrivere che il comportamento degli amministratori locali sia informato oltre all’obbligo di imparzialità e al buon andamento, anche al rispetto della distinzione tra funzioni e competenze, ne attesta la valenza di principio generale. Tale distinzione, infatti si traduce in un dovere di non interferenza nella gestione. Premesso che l’intelaiatura di base dell’ordinamento degli enti locali è costituita, per l’aspetto istituzionale, dalla l. n. 142/90, è agevole constatare per quanto attiene al sindaco al presidente della provincia, che nel t.u.e.l. i loro caratteri distintivi sono rimasti invariati. Infatti, secondo l’art. 36 l. n. 142/90 essi “rappresentano l’ente, … sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione di atti, … esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti”; inoltre, ai sensi dell’art. 12 l. 25 marzo 1993, n. 81, “il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune”. L’attuale
 
difensoredelcomune
difensoredelcomune il 20/10/12 alle 18:45 via WEB
Il parere tecnico «vincola» tutte le delibere. L'immediata operatività di alcune disposizioni del Dl 174/2012 determina la riorganizzazione di molte fasi dei processi decisionali. Le nuove norme relative ai pareri sulle deliberazioni e a quelli dell'organo di revisione sono in vigore dal 10 ottobre, con l'inserimento nel Tuel: di conseguenza, le amministrazioni devono adeguare le procedure per la formazione degli atti di giunta e consiglio al nuovo quadro di regole, a pena di illegittimità degli stessi. In base alla nuova formulazione dell'articolo 49 del Dlgs 267/2000, per le deliberazioni di giunta e di consiglio va richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ma, se esse comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, va acquisito anche il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (comma 1). La resa dei pareri deve avvenire in relazione alla proposta di deliberazione formata e sottoposta all'organo collegiale per l'adozione, con il loro inserimento nel testo della stessa. Giunta e Consiglio possono discostarsene in sede di approvazione dell'atto, ma devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (comma 4). La norma ha contenuto analogo a quello dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 241/1990 in linea generale per i provvedimenti amministrativi. La disposizione consente comunque ai due organi collegiali di adottare altre decisioni, che potranno assumere la configurazione di meri atti di indirizzo, tuttavia restringendo di fatto l'ambito di utilizzo degli stessi. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi (quindi nelle ipotesi di Comuni di ridotte dimensioni), i pareri sono espressi dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. In tema di pareri incide anche la nuova formulazione dell'articolo 239 del Tuel, che riporta all'organo di revisione la resa di una serie di pareri obbligatori su alcune delle decisioni di massima rilevanza per la situazione economico-finanziaria e organizzativa dell'ente locale. La norma prevede, peraltro, che la resa dei pareri sia disciplinata da un regolamento, che non potrà essere che quello di contabilità, creando un singolare paradosso, poiché i revisori devono svolgere la loro azione consultiva anche sulle proposte di regolamenti relativi alla contabilità (come pure quelli in materia di economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali). Le valutazioni dell'organo di revisione sugli oggetti specifici indicati nell'articolo 239 sono obbligatorie e vanno formulate con un giudizio articolato su congruità, coerenza e attendibilità contabile in rapporto alle previsioni di bilancio. Anche l'integrazione apportata all'articolo 109 del Tuel, sui presupposti per la revoca del responsabile del servizio finanziario e sul percorso per la formalizzazione della stessa (comprensivo del parere obbligatorio del ministero dell'Interno e del Mef-Rgs), comporta l'immediata operatività della procedura. Di conseguenza, un atto di revoca da parte del sindaco o del presidente della Provincia (in forma di ordinanza) non sostenuto dal presupposto di gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni assegnate, e senza il parere obbligatorio dei due ministeri, sarebbe illegittimo. ©
 
u.spiritatu
u.spiritatu il 20/10/12 alle 23:11 via WEB
Assemblea dei Sindaci. Il capolavoro di Imperitura: un circo per nani e ballerine. Giorno 16 ottobre sembrava una data importante per la Locride. Finalmente si poteva eleggere il nuovo Comitato esecutivo dell’Associazione dei Sindaci in grado, secondo speranza, di mettere su un tavolo vero i problemi della Locride. E, invece, succede che il presidente Giorgio Imperitura prepara un facinoroso ordine del giorno, che nella sua ordinaria idiozia ha dell’intelligenza. Non si può certamente cancellare dall’ordine del giorno il punto relativo all’elezione del Comitato esecutivo. A che pro altrimenti la convocazione dell’assemblea? Ma si può benissimo scalarlo al terzo punto, preceduto da due argomenti sui quali Giorgio Imperitura è sicuro che s’accenderà la miccia. E accade, come vedremo. Ma ci spiace di non potere scientificamente sapere se l’agguato sia stato programmato o se sia stato frutto d’isteria politica. Comunque, la tattica è stata quella del brodo, che, come sanno anche i cuochi inesperti , va allungato. E Giorgio Imperitura - credibile a dirsi - dei rimasugli di cucina atti a conservare e allargare il potere è un grande esperto. Acuto, malizioso, capzioso, furbo come un furetto. Del resto, non ci vuole molta fantasia per allungare il brodo nella riunione del 16 ottobre. L’occasione è offerta dalla presenza - da chi invitato? - del sindaco greco di Lokroi, che, evidentemente, per mostrare la sua piena utilità, sloggia la ritualità della manciata di secondi e sillaba un intervento d’oltre mezz’ora. La Grecia non salva l’Italia, ma il sindaco di Grecia dà una boccata d’aria alla Biancaneve di Martone, contenta dei congeniti nani a suo fianco. Si entra in argomento. Primo all’ordine del giorno: quote associative dei Sindaci. Disastro totale. Alcuni comuni non hanno pagato dal 2001 la quota annuale di 516 euro. Il disavanzo è di circa 135 mila euro. E su questo inizia lo spettacolo del trio delle meraviglie: Giorgi di San Luca, che ha sempre ragione; Versace di Africo, che raddoppia; Strangio di Sant’Agata, che, come le lumache, ogni tanto caccia la testa dal paesello, che fino ad oggi da sventolare ha solo il nome di Saverio Strati. Cosa chiedono? Che l’Assemblea rinvii tutto, e fino a quando le insolventi amministrazioni non si mettano a posto con le quote. Bravi. Per fortuna s’ accende una delle poche lampadine in questa assemblea grigia. La accende Franco Candia, sindaco di Stignano e segretario provinciale dell’Udc, che spiega come in linea di principio la proposta del trio delle meraviglie sia ineccepibile, ma che, ove accettata, tutto sarebbe da invalidare degli atti della Assemblea. Questione chiara. Problema risolto? Macché un’ora di discussione cavillosa. Prendono la parola tre sindaci sopra la media, Mazza di Gioiosa Jonica e Luglio di Portigliola, che solleva altresì anche il problema dell’approvazione dei bilanci, Scordino di Bianco, che sollecita un dialogo costruttivo. Chiuso a fatica il primo punto, si passa al secondo. Attenzione, relaziona Imperitura che cerca di dire e non dire dei tavoli romani, Prezioso il tavolo romano inclinato verso la Lanzetta dove con vivacità imprudente ed egoismo preelettorale la première dame di Monasterace s’è presentata sola, soletta, e però a nome dell’espropriato Presidente della Assemblea e non è la prima volta. E noi pensavamo che dopo i leoni fossero arrivate le volpi, che tardano a diventare pellicce. Ci sbagliavano. Hic sunt leones:. Carmela Lanzetta chiamata in solitudine a Roma dal Papa; Giuseppe Varacalli, che imprime marcia e scelte dell’Anci; la Biancaneve di Martone che dirige le danze. Siccome il morbo di Alzheimer si sta diffondendo nella Locride, l’eminente sindaca Carmela Lanzetta, fatta segno a contestazioni per questo suo protagonismo, da nulla autorizzato e sprezzante d’ogni regola, si giustifica, dicendo che lei non sa nulla del mancato invito al Presidente e che è stata chiamata da Roma. Da chi? Direttamente da Monti per scongiurarla a non dimettersi se dopo i 60 giorni trascorsi dalle condizioni poste per non andarsene, tutto è rimasto come prima? Dal Papa per avvisarla che sarà fatta beata? E Imperitura tace. Quindi consente. Consente quello che un politico, anche se a scartamento ridotto, mai dovrebbe consentire: la messa sotto i piedi della propria dignità. Ma nel caso di cui si discorre è la dignità dell’intera Assemblea che è stata messa sotto i piedi dalla santa e accorata Ambasciatrice. Fa bene Pietro Crinò, una delle poche teste pensanti della assemblea dei Sindaci, amministratore oculato, politico saggio, a insistere sull’importanza di una linea unitaria dei sindaci onde avere moderata speranza di successo quanto al programma stabilito con il ministero della programmazione. Quello che conta è il primo tavolo, il secondo vale solo per le insalate acetate d’antimafia curriculare. E ricorda a tutti che il primo interlocutore è la Regione Calabria. è a questo punto che entra in scena il modesto (in tutti i sensi) sindaco di Gerace Varacalli che ironicamente si “ autoaccusa” del fatto che, grazie alle sue conoscenze, c’è anche il tavolo dell’ANCI: che se i sindaci non lo vogliono, lui lo può disdire. Che gigante. Spirito di potenza o delirio di potenza? A tressette sarebbe volgare. Potrebbero giocarsela a canasta questa partita il Varacalli e la Lanzetta? Sbigottimento in aula. In ogni caso, continua la discussione, rischia d’impantanarsi. Finché non spunta una vibrante dichiarazione La fa il sindaco di Mammola Longo che, flagellante, ricorda a tutti che dopo sei mesi senza un gruppo dirigente, in un territorio ridotto al minimo storico e in una situazione dove se si lavora si potrebbero risolvere molti problemi, si mena il can per l’aia. Sicché, dopo tre ore di vana discussione, ancora non si riesce ad affrontare l’unico obiettivo della sera, l’elezione del Comitato esecutivo. Semplice e diretto. Illuminante. Molti sindaci, senza bisogno della zingara, intendono che il manovriere Giorgio Imperitura è meno torpido di quanto fisogniomicamente appaia. In assenza del Comitato esecutivo, in una fase d’emergenza, il Presidente dell’assemblea lo surroga e lo rappresenta. Chi vivrà, vedrà. La seduta è rinviata al 22 ottobre. Prima di questa data, consacrata ad altra farsa del trinariciuto di Martone, noi ci auguriamo che la scena diventi seria. E perché così sia, i sindaci, che hanno alto il senso della dignità, dovrebbero rassegnare le dimissioni da questa Assemblea, ridotta a circo equestre. Unico luogo che offre occupazione ai nani e alle ballerine. Che possono riscuotere l’applauso solo dei bambini, non giunti ancora all’età del giudizio politico. Vladimir Rosario Condarcuri
 
 
sifaw
sifaw il 21/10/12 alle 17:31 via WEB
...Scusate..e del sindaco-sindacalista di Caulonia???Era tra i nani..o le ballerine..alla donna Teresa?? Vergogna e ancora vergogna.Povera Caulonia ..il peggio deve ancora venire.ViVa ViVa il comune Riccio.Lino.!?
 
caro.gnone
caro.gnone il 21/10/12 alle 16:28 via WEB
N. 43733/06 R.G.N.R. N. 8265/06 R.G.G.I.P. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA COERCITIVA con mandato di cattura - art. 292 c.p.p. - SOMMARIO INDIZIATI 8 RUBRICA 15 1. PREMESSA DI METODO 61 2. L’ASSOCIAZIONE ‘NDRANGHETA “LOMBARDIA” 64 2.1 L’organizzazione del sodalizio sul territorio, tempus e locus delicti commissi (capo 1) 64 2.2 I fatti di intimidazione come esercizio del metodo mafioso 75 2.3 Le riunioni di ‘ndrangheta 87 a. Summit a livello di Lombardia 87 b. Summit a livello di locali 97 c. Funerali e Matrimoni 110 2.4 Le armi nella disponibilità del sodalizio 113 a. Armi sequestrate 114 d. Armi desumibili dalle intercettazioni 125 2.5 Usura ed estorsione 132 2.6 La gestione dei latitanti 150 2.7 I rapporti con esponenti delle istituzioni e della politica 154 a) I rapporti avuti in occasione delle consultazioni elettorali 155 b) I rapporti avuti con gli appartenenti alle forze dell’ordine 159 c) Rapporti con altri esponenti del settore pubblico e imprese pubbliche e private 175 2.8 Considerazioni in diritto 182 a. La struttura della ‘ndrangheta in Lombardia 182 b. La prova della partecipazione 184 c. Le aggravanti di cui all’art. 7 D.L. 152/91 185 3 OMICIDIO DI NOVELLA CARMELO (CAPI 2 E 2A) 187 3.1 Il movente 189 3.2 Le indagini 192 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 2 _______________________________________________________________________________________ 4 LOCALE DI BOLLATE 201 4.1 MANDALARI Vincenzo (capi 1, 55, 57, 75, 93) 203 4.2 ASCONE Rocco (capo 1) 211 4.3 MUIÀ Francesco (capo 1) 218 4.4 MANDALARI Nunziato (capi 1 e 56) 221 4.5 VETRANO Annunziato (Capo 1) 224 4.6 VETRANO Orlando Attilio (Capo 1) 227 4.7 SCRIVA Biagio (Capo 1) 229 4.8 MIGALE Antonio Armando (Capo 1) 231 4.9 CICALA Pasquale (capo 1) 232 4.10 DE MARCO Salvatore (capo 1) 235 5 LOCALE DI CORMANO 238 5.1 PANETTA Pietro Francesco (Capo 1) 243 5.2 MAGNOLI Cosimo Raffaele (Capo 1) 250 5.3 LUCA’ Nicola (Capo 1) 253 5.4 LAVORATA Vincenzo Libero Santo (Capo 1) 260 5.5 MALGERI Roberto (Capo 1) 265 5.6 TAGLIAVIA Giuffrido (Capo 1) 271 5.7 FERRARO Salvatore (Capo 1) 276 5.8 LAURO Domenico (Capo 1) – “Mimmo” 278 5.9 LAURO Vincenzo (Capo 1) 283 5.10 BELCASTRO Pierino (Capo 1) 285 5.11 FOCA’ Salvatore (Capo 1) 287 5.12 FUDA Cosimo – FUDA Pasquale (capo 1) – “Spezzo” 289 5.13 PANETTA Giuseppe (anche inteso Rocco o Roberto) (capo 1) 293 5.14 PELAGI Vincenzo Domenico (Capo 1) 295 5.15 GAGLIUSO Luigi Giorgio (Capo 1) 296 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 3 _______________________________________________________________________________________ 5.16 ALBANESE Giuseppe Domenico (Capo 1) 297 6 LOCALE DI MILANO 299 6.1 BARRANCA Cosimo (Capi 1, 27) 305 6.2 CHIARELLA Leonardo Antonio (Capo 1) 322 6.3 SARCINA Pasquale Emilio (Capo 1) 333 6.4 SALVATORE Giuseppe (Capi 1, 27) 338 6.5 BARRANCA Armando (Capi 1, 27) 340 6.6 BARRANCA Giuseppe (Capo 1) 342 6.7 GAMARDELLA Rocco Annunziato (Capo 1) 343 6.8 NUCIFORO Armando (Capo 1) 346 6.9 PANETTA Maurizio (Capo 1) 349 6.10 ROMANELLO Antonio Francesco (Capo 1) - “Compare Totò” 352 6.11 CRICELLI Ilario (Capo 1) 354 7. LOCALE DI PAVIA 358 7.1. NERI Giuseppe Antonio (Capo 1) 359 7.2. COLUCCIO Rocco (Capo 1) 372 7.3. CHIRIACO Carlo Antonio (Capi 1 e 95) 378 7.4. BERTUCCA Francesco (capo 1) 407 8. LOCALE DI CORSICO 412 8.1 LONGO Bruno (Capo 1) 416 8.2 ZAPPIA Pasquale (Capo 1) 425 8.3 MOLLUSO Giosofatto (Capo 1) 428 8.4 COMMISSO Domenico Sandro (Capo 1) 433 9 LOCALE DI BRESSO 439 9.1. CAMMARERI Vincenzo (Capo 1) 444 9.2. MINASI Saverio (Capi 1, 24, 83) 451 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 4 _______________________________________________________________________________________ 9.3. ZOITI Felice (Capo 1) 461 9.4. CAMMARERI Annunziato (Capo 1) 462 9.5. IOCULANO Francesco (Capo 1) 464 9.6. IOCULANO Vincenzo (Capo 1) – “Cenzo l’Australiano” 470 9.7. MOLLUSO SALVATORE (capo 1) – “Turi” 471 9.8. ZINGHINI Saverio (Capo 1) 474 9.9. LENTINI Domenico (Capo 1) 476 9.10. RECHICHI Salvatore (Capo 1) 478 9.11. RUSSO Pasquale (Capo 1) 479 9.12. BRANCATISANO Pietro (Capo 1) 481 9.13. CAMMARERI Domenico (Capo 1) 483 9.14. CAMMARERI Rocco (Capo 1) 487 10. LOCALE DI LIMBIATE 490 10.1 LAMARMORE Antonino 491 11 LOCALE DI SOLARO 500 11.1 FICARA Giovanni (Capi 1, 49) – “Compare Gianni” 502 11.2 BILLARI COSTANTINO Carmelo (Capo 1) 506 11.3 GENOVESE Leandro (Capo 1) 507 11.4 ZAPPALA’ Giovanni (Capo 1) 509 12. LOCALE DI MARIANO COMENSE 511 12.1 MUSCATELLO Salvatore (Capo 1) 512 12.2 CRISTELLO Rocco (Capi 1, 6, 7) 519 12.3 CRISTELLO Francesco (Capo 1) 524 12.4 MEDICI Giuseppe Antonio (Capo 1) 525 12.5 VALLELONGA Cosimo (Capo 1) 527 13. LOCALE DI PIOLTELLO 531 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 5 _______________________________________________________________________________________ 13.1 MANNO Alessandro (Capi 1, 35, 83) 533 13.2 MAIOLO Cosimo (Capi 1, 28) 542 13.3 PISCIONERI Giuseppe (Capi 1, 35, 36, 41, 42, 43, 83, 85, 91, 92) 545 13.4 PORTARO Marcello Ilario (Capo 1) 554 13.5 GENTILE Fiore (Capi 1, 31, 32, 35) 557 13.6 MAIOLO Salvatore (Capi 1, 29, 30) 559 13.7 MANNO Francesco (Capo 1) 560 13.8 MANNO Manuel (Capi 1, 34) 561 13.9 MAZZA’ Domenico (Capo 1) 562 13.10 VOZZO Vincenzo (Capo 1) 564 14 LOCALE DI RHO 566 14.1 SANFILIPPO Stefano (Capo 1) 570 14.2 CICHELLO Pietro (Capo 1) 575 14.3 ROSSI Cesare (Capo 1) 579 14.4 SPINELLI Antonio (Capi 1, 85, 88, 91, 92) 582 14.5 BANDIERA Gaetano (Capo 1) 590 15. LOCALE DI LEGNANO 592 15.1. RISPOLI Vincenzo (Capo 1) 596 15.2. DE CASTRO Emanuele (Capo 1) 604 15.3. FILIPPELLI Nicodemo (Capi 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76) 606 15.4. ZOCCHI Fabio (Capi 1, 65, 66) 608 15.5. MANCUSO Luigi (Capi 1, 65, 83) 609 15.6. BENEVENTO Antonio (Capi 1, 83) 611 15.7. NOVELLA Vincenzo detto “Alessio” (capi 1, 39, 40, 65, 66, 77) 612 16. LOCALE DI ERBA E LOCALE DI CANZO 621 16.1 VARCA Pasquale Giovanni (Capi 1, 45, 46, 48, 67, 68, 80, 81, 82) 623 16.2 PETROCCA Aurelio (Capi 1, 37, 38, 46, 80, 81, 82) 633 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 6 _______________________________________________________________________________________ 16.3 OPPEDISANO Michele cl. ‘69 (Capo 1) 638 16.4 VARCA Francesco (Capi 1, 46, 80, 81, 82) 647 16.5 VARCA Luigi (capi 1, 80, 81, 82) 650 16.6 RIILLO Francesco (Capi 1, 46, 82) 653 16.7 COMO Edmond (Capi 1, 46) 655 16.8 CRIVARO Francesco inteso Franco (Capi 1, 44, 54, 67, 68, 82) 657 16.9 VERTERAME Carmine (Capi 1, 47, 82) 660 16.10 PARISI Fabrizio (Capi 1, 33) – “un Milanese fatto uomo della 'ndrangheta Calabrese!” 667 16.11 VONA Luigi (Capo 1) – “Trecozze” 669 16.12 FURCI Giuseppe (Capo 1) 673 17. LOCALE DI DESIO 674 17.1 Altri reati fine collegati al locale di Desio (Capi 96-97) 684 17.2 MOSCATO Annunziato Giuseppe (Capo 1) – “Peppe” 687 17.3 “PIO Candeloro” (capi 1, 19, 20, 21, 52, 53, 69, 70, 96) – “Tonino” 690 17.4 PIO Domenico cl. 46 (Capi 1, 78) – “Mico” 698 17.5 MINNITI Nicola (Capi 1, 97) – “contabile” 704 17.6 MINNITI Giuseppe (Capo 1) 706 17.7 SGRO’ Giuseppe (Capi 1, 52, 96) – “Peppe” 708 17.8 SGRO’ Eduardo Salvatore (Capi 1, 21, 52) – “Turi” 713 17.9 POLIMENI Candeloro (Capi 1, 18, 21) – “Candi” 714 17.10 TRIPODI Antonino (Capi 1, 19) – “Nino” 718 17.11 MANNA Domenico (Capi 1, 17); SALATINO Giuseppe (Capi 1, 21); DI PALMA Francesco (Capi 1, 20, 21, 96); FOTI Bartolo (Capi 1, 21); COTRONEO Vincenzo (Capi 1, 21) 720 18. LOCALE DI GIUSSANO E SEREGNO 724 18.1 Il gruppo Cristello – Belnome: BELNOME Antonino (Capi 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7) 734 18.2 CALELLO Tommaso (Capi 1, 13) 737 18.3 DI NOTO Salvatore (Capi 1 e 94) 738 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 7 _______________________________________________________________________________________ 18.4 DI NOTO Simone (Capo 1) 739 18.5 GAMBARDELLA Gerardo (Capi 1, 3) 741 18.6 SILVAGNA Cristian (Capo 1) 743 18.7 SQUILLACIOTI Antonio (Capi 1, 4, 5, 73, 74) 745 18.8 SQUILLACIOTI Agazio Vittorio (Capi 1, 4) 746 18.9 SQUILLACIOTI Cosimo (Capi 1, 4, 71, 72, 73, 74, 79) 747 18.10 TARANTINO Luigi (Capi 1, 4) 750 18.11 TEDESCO Giuseppe Amedeo (Capi 1, 2) 753 18.12 TEDESCO Raffaele (Capo 1) 755 18.13 Il Gruppo Stagno - AGOSTINO Fabio (Capi 1, 15, 16) – “Carte” 757 18.14 CASTAGNELLA Giovanni (Capi 1, 8, 9, 10, 11, 51, 97) 761 18.15 DANIELE Giuseppe (Capi 1, 12) – “Pagliaro” 763 18.16 ROMANO Vincenzo (Capi 1, 14) 766 18.17 SANNINO Sergio (Capi 1, 8, 9, 10, 11) 768 18.18 STAGNO Antonio (Capi 1, 8, 9, 10, 11, 14) 770 18.19 STAGNO Rocco (Capo 1) 775 19. ESIGENZE CAUTELARI 777 P. Q. M. 784 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 8 _______________________________________________________________________________________ IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI dr. Andrea GHINETTI, nel procedimento in epigrafe indicato promosso dal Pubblico Ministero nei confronti dei seguenti INDIZIATI 1. AGOSTINO Fabio, nato a Seregno l’11.02.1983, residente a Giussano (MI) in via A. Grandi nr.4 2. ALBANESE Giuseppe Domenico, nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954, residente in Bareggio (MI) alla via F. Vassallo n. 23 3. ASCONE Rocco, nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953, residente in Bollate (MI) alla via Enrico Caruso n. 20 4. BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948, residente in Rho (MI) alla via Carroccio n.35 5. BARRANCA Armando, nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961, , residente in Foligno (PG) alla via Sanzio n. 14, domiciliato in Legnano (MI) alla via Abruzzi n. 22. 6. BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956, residente in Legnano (MI) alla via Pasubio n. 21 7. BARRANCA Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 02.07.1954, residente in Noviglio (MI) alla via Valè n. 47/7 8. BASILE Maurizio, nato a Casabona (CZ) il 18 giugno1963, residente a Monguzzo (CO) via Eugenio Montale n. 12, domiciliato in Svizzera; 9. BELCASTRO Pierino, nato a Grotteria (RC) il 31.03.1963, residente in Milano (MI) alla via F.lli Zanzottera n. 8. 10. BELNOME Antonino, nato a Giussano (MI) il 31.03.1972, residente ad Inverigo (CO) in via Delle Fontanelle nr.8 11. BENEVENTO Antonio, nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974, residente in Legnano alla via Plinio n.17/19, 12. BERLINGIERI Michele, nato a Ascoli Satriano (FG) il 28.07.1963, residente in via Arluno 15 di Pogliano Milanese (MI) 13. BERTUCCA Francesco, nato a Careri (RC) il 14.05.1949, residente a San Genesio ed Uniti (PV), via Monte Rosa nr. 14 14. BILLARI COSTANTINO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 14.06.1980, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria 15. BRANCATISANO Pietro, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961, residente in Milano (MI) alla via Carbonia n.1 16. CALELLO Tommaso, nato a Spilinga (CZ) il 26.10.1960, residente in Verano Brianza (MI) Via Cascina Caviana nr.2 17. CAMMARERI Annunziato, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958, residente in Bresso (MI) alla via Veneto n.92, domiciliato in Bresso P.zza Gian Lorenzo Bernini n.3 18. CAMMARERI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967, residente in Meda (MI) alla via Milano n.11 19. CAMMARERI Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 19.09.1960, residente in Seveso (MI) alla via Monte Cassino n. 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 9 _______________________________________________________________________________________ 20. CAMMARERI Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944, residente in Cusano Milanino (MI) alla via Sormani n.34. 21. CASTAGNELLA Giovanni, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 07.10.1978, residente a Cesano Maderno (MI) via C. Ferrari nr. 16 22. CHIARELLA Leonardo Antonio, nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933, residente in Paderno Dugnano (MI) alla via Grossi n.8 23. CHIRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria il 18.10.1950, residente a Travacò Siccomario (PV) in via Di Vittorio n. 41 24. CICALA Pasquale, nato a Rosarno (RC) 04.10.1957, residente in Milano (MI) alla via Belgioioso n. 2 25. CICHELLO Pietro, nato a Vibo Valentia (VV) il 27.10.1982, residente in Rho (MI) alla via Aloisetti n. 18/P.1, Ultimo domicilio Zungri (VV) p.zza De Gasperi n. 6 26. COLUCCIO Rocco, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 27.09.1953, residente a Novara, via Mercantini nr. 20 27. COMMISSO Domenico Sandro, nato a Grotteria (RC) il 19.02.1956, residente in Assago (MI) alla via Leonardo Da Vinci n. 12/A 28. COMO Edmond, nato in Albania l’11.02.1975, residente a Ponte Lambro (CO) in piazza IV Novembre n.6 29. COTRONEO Vincenzo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 28.05.1978, residente a Montebello Ionico (RC) Contrada Liano II Saline Ioniche nr. 31 30. CRICELLI Ilario, nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948, residente in Milano (MI) alla via Washington n. 104 31. CRISTELLO Francesco, a Mileto (VV) nato 01.06.1969, residente in Cabiate (CO) alla via Magenta n. 1/9 32. CRISTELLO Rocco, nato a Mileto (VV) il 11.09.1961, residente in Cabiate (CO) alla via Venezia n. 17/G 33. CRIVARO Francesco, nato a Casabona (CZ) l’11.02.1963, residente a Eupilio (CO) via G. Torti nr. 19 34. CROCI Massimiliano, nato a Carate Brianza il 07.10.1971, domiciliato a Barzago (LC) via Gramsci n. 4. 35. DANIELE Giuseppe, nato a Giussano (MI) il 29.11.1974, residente in Verano Brianza via Comasina n°15. 36. DE CASTRO Emanuele, nato a Palermo (PA) il 27.07.1968, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Voghera (PV) 37. DE MARCO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964, residente in Bollate alla via Madonnina n. 17 38. DE MASI Antonio, nato a Catanzaro (CZ) il 20.09.1986, residente in Rho (MI) alla via Matteotti n. 80 39. DI NOTO Salvatore, nato a Palermo il 15.04.1956, residente a Verano Brianza (MI) in via Vicolo Pretorio nr.3, di fatto irreperibile. 40. DI NOTO Simone, nato a Carate Brianza (MI) il 04.03.1979, residente a Giussano (MI) in via Matteotti nr.2 41. DI PALMA Francesco, nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 30.11.1966, residente a Seregno (MI) in Viale Edison nr. 54. 42. FERRARO Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Como 43. FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) il 05.07.1964, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di L’Aquila TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 10 _______________________________________________________________________________________ 44. FILIPPELLI Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia 45. FISCARELLI Vincenzo, nato a Foggia (FG) il 20.11.1959, residente in via Villoresi di Arluno (MI) 46. FOCA’ Salvatore, nato a Locri (RC) il 23.10.1971, residente in Sesto San Giovanni (MI) alla via L. Da Vinci nr. 18 47. FORMICA Claudio, nato a Mileto (VV) il 13 luglio 1964 residente a Mariano Comense via Stoppani 78 48. FOTI Bartolo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973, residente a Correzzana (MI) in Via Kenneky nr. 2 49. FUDA Cosimo, nato a Siderno (RC) il 26.09.1976, residente in Grotteria (RC) Contrada Gagliano nr. 24/A 50. FUDA Pasquale, nato a Locri (RC) il 23.02.1981, residente in Grotteria (RC) Contrada Gagliano nr. 38/A 51. FURCI Giuseppe, nato a Fiumara (RC) il 05.02.1955, residente a Valbrona (CO) via Risorgimento n. 64 52. GAGLIUSO Luigi Giorgio, nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948, residente in Bollate (MI) alla via Gorizia n. 123 53. GALLACE Vincenzo, nato a Guardavalle il 27.03.1947 , ivi residente in via Pietro Nenni snc 54. GAMARDELLA Rocco Annunziato, nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954, residente in Milano alla via Delle Betulle n. 29 55. GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno il 31.03.1967, anagraficamente irreperibile 56. GENOVESE Leandro, nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973, ivi residente via Ravagnese Superiore n. 185, domiciliato in Carate Brianza (MI) via Cazzaniga n. 4 57. GENTILE Fiore, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.09.1973, residente in Rho (MI) alla via Bugatti n.23 58. IDASPE Graziano, nato a La Spezia (SP) il 18 dicembre 1969, residente a Podenzana (MS) via Ceresedo n.10 59. INDAIMO Salvatore, nato a Messina il 02.03.1978, residente a Milano via Pampuri n. 12 60. IOCULANO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1949, residente in Bresso (MI) alla via Bologna n. 12 61. IOCULANO Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 04.06.1941, residente in Bresso (MI), via Tagliabue n.5 62. IORINO Rocco, nato a Biccari (FG) il 10.11.1956, residente a Seveso in via Zara n.35 63. LA FACE Rinaldo, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 6 settembre 1963, residente a Segrate (MI) via Giorgio Amendola n. 6 64. LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957, residente in Limbiate (MI) alla via Toscanini n. 23 65. LAUDICINA Aldo Paolo, nato a Mazzara del Vallo (TP) il 18.07.1970, residente a Biella via F.lli Rosselli nr. 146 66. LAURO Domenico, nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965, residente in Milano (MI) alla via Novara n. 87 67. LAURO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963, residente in Sesto San Giovanni (MI) alla via Cavallotti n. 257/A TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 11 _______________________________________________________________________________________ 68. LAVORATA Vincenzo Libero Santo, nato a Roccella Ionica (RC) il 13.03.1929, residente in Rozzano (MI) alla via Monte Penice n. 14/C. 69. LENTINI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 13.05.1965, residente in Cesano Boscone (MI), alla via Petrarca n.10. 70. LENTINI Vincenzo Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 22.11.1964, ivi residente in via Crotone snc, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro 71. LONGO Bruno, nato a Portigliola (RC) il 27.05.1936, residente in Cisliano (MI) alla via Cusago n. 1 72. LUCA’ Nicola, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 03.04.1955, residente in Cormano (MI) alla via Po n. 64 73. MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954, residente in Cornaredo (MI) alla via Favaglie San Rocco n. 92 74. MAIOLO Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964, residente in Pioltello (MI) alla via Dante n. 75/C, domiciliato in Rivolta D’Adda (MI) alla via Modigliani n. 7 75. MAIOLO Salvatore, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 21.01.1983, residente in Pioltello (MI) in via Dante n. 75/C, domiciliato in Rivolta D’ Adda (MI) alla via Modigliani n 9, altro domicilio in Gessate (MI) alla via Garibaldi n 22 76. MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966, residente in Milano (MI) alla via Don Giovanni Calabria n. 24 77. MANCUSO Luigi, nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia 78. MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956, residente in Cesano Maderno (MI) alla via De’ Medici n. 63/C 79. MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960, residente in Bollate (MI) alla via San Bernardo n.69. 80. MANGANI Peter, nato a Milano (MI) il 22.12.1974, ivi residente alla via Esculapio n. 4 81. MANNA Domenico, nato a Desio (MI) il 18.09.1969, ivi residente in Via Cacciatori nr. 25 82. MANNO Alessandro, nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964, residente in Pioltello (MI) alla via Siracusa n 1 83. MANNO Francesco, nato a Caulonia (RC) il 16.12.1961, residente in Pioltello (MI) alla via Donatello n. 10 84. MANNO Manuel, nato a Melzo (MI) il 27.03.1990, residente in Pioltello (MI) alla via Brasile n.3 85. MARRONE Ignazio, nato a Canicatti’ (AG) il 12.10.1975, res. a Desio (MI) in Via Pallavicini nr. 54 86. MARRONE Natale, nato a Campobello di Licata (AG) il 10.06.1962, res. a Cesano M.no (MI) in Via Verbano nr. 1/B 87. MAZZA’ Domenico, nato a Siderno (RC) il 12.01.1982, residente in Vignate (MI) alla via Strettone n.53 88. MEDICI Giuseppe Antonio, nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia 89. MIGALE Antonio Armando, nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946, residente in Cusano Milanino (MI) via Isonzo n. 10 90. MINASI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.09.1941, residente in Legnano (MI) alla via Piave n. 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 12 _______________________________________________________________________________________ 91. MINNITI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 17.12.1967, residente a Gioiosa Ionica (RC) in Via Logozzo nr. 7 92. MINNITI Nicola, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974, residente a Mariano Comense (CO) in Via Cesare Battisti nr. 17 93. MOLLUSO Giosofatto, nato a Platì (RC) il 19.01.1949, residente in Buccinasco (MI) alla via Eleonora Duse n. 16 94. MOLLUSO Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.01.1942, residente in Bresso (MI) alla via Veneto n. 92 95. MOSCATO Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.08.1942, residente a Desio (MI) in via Risorgimento n. 5 96. MUIA’ Francesco, nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955, residente in Bollate (MI) alla via De Leva nr. 48 97. MUSCATELLO Salvatore, nato a Amato (CZ) il 02.04.1934, residente in Mariano Comense (CO), alla via Al Pollirolo n. 5 98. NAPOLI Maurizio, nato a Leonforte (EN) il 09.08.1974, residente a Cerro Maggiore (MI), alla via Dante nr. 29 99. NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (RC) il 19.11.1957, residente a San Martino Siccomario (PV) via Cavalier Maggi n. 8/A 100. NOVELLA Vincenzo, nato a Bollate (MI) il 04.04.1977, residente in Guardavalle (CZ) località Masarà, domiciliato in San Vittore Olona (MI) alla via Sempione n. 93 101. NUCIFORO Armando, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952, residente in Bareggio (MI) alla via Milano n. 28 102. OPPEDISANO Michele, nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969, residente in Bosisio Parini (LC) alla via Epilioi n. 3 103. PANETTA Giuseppe, nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958, residente in Cornaredo (MI) piazza Della Libertà n. 62 104. PANETTA Maurizio, nato a Locri (RC) il 17.07.1970, residente in Milano (MI) alla via Giaggioli n. 11 105. PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953, residente in Bollate (MI) alla via Archimede n. 23 106. PARISI Fabrizio nato ad Abbiategrasso (MI) il 17.07.1971, residente a Ghislarengo (VC) via S. Desiderio n. 4 107. PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) il 30.12.1972, residente in Cogliate (MI) alla via Ai Campi nr. 4 108. PETROCCA Aurelio, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09.08.1964, residente Merone (CO) via Appiani 16/A 109. PETROCCA Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 2 gennaio 1971, residente a Longone al Segrino (CO) via Diaz nr. 55 110. PIO Candeloro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 08.12.1964, residente a Seregno (MI) in Via U. Foscolo nr. 7 111. PIO Domenico, nato a Montebello Jonico (RC) il 28.11.1946, residente a Desio (MI) in via Risorgimento n. 3 112. PISCIONERI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 28.04.1975, residente in Pero (MI) alla via Donatori del sangue n. 4, domiciliato in Parabiago (MI) p.zza Maggiolini n. 3 113. POLICANO Francesco Antonio, nato a Messina il 15.12.1957, residente in Via San Crescenzia di Magenta (MI) 114. POLIMENI Candeloro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.07.1974, ivi residente in Via Palazzo Garibaldi nr. 6, di fatto domiciliato a Desio (MI) in Via Castelfidardo nr. 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 13 _______________________________________________________________________________________ 115. PORTARO Marcello Ilario, nato a Siderno (RC) il 20.12.1976, residente in Pioltello (MI) alla via Milano n. 39 116. PUDIA Giuseppe, nato a Rho (MI) il 16.12.1973, residente in Lainate (MI) alla via Monte Bianco n. 16 117. RECHICHI Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 01.08.1955, residente in Buccinasco (MI) alla via Manzoni n. 27 118. RIILLO Francesco Tonio, nato a Crotone il 22.02.1988, domiciliato a Bosisio Parini presso l’abitazione di Pasquale VARCA 119. RISPOLI Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962, residente in Legnano (MI) alla via Sabotino n. 43 120. ROCCA Ernestino, nato a Saronno (VA) il 24.08.1974, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano - Opera 121. ROMANELLO Antonio Francesco, nato a Siderno (RC) il 18.02.1958, residente in Buscate (MI) alla via Busto Arsizio n. 21, piano ultimo, già residente in Cisliano (MI) alla via Cusago n. 2 122. ROMANO Vincenzo, nato a Taranto il 23.02.1970, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Milano – San Vittore 123. ROSSI Cesare, nato a Tropea (VV) il 19.05.1936, residente a Nerviano (MI) p.zza Crivelli n. 1 124. RUSSO Pasquale, nato a Oppido Mamertina (RC) il 24.07.1948, residente in Bresso (MI) p.zza Italia n. 19. 125. SALATINO Giuseppe nato a Monterosso Calabro (VV) il 09.08.1959 residente a Cesano Maderno (MI) in Via Torretta nr. 38, 126. SALVATORE Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 27.04.1968, ivi residente alla via Dromo n. 42, domiciliato in Legnano (MI) alla via Abruzzi n. 22 127. SANFILIPPO Stefano, nato a Gela (CL) il 03.12.1945, residente in Pogliano Milanese (MI) alla via S. Francesco n. 60 128. SANNINO Sergio, nato a Montesarchio (BN) il 24.08.1962, residente a Giussano (MI) via Boito nr. 11 129. SARCINA Pasquale Emilio, nato a Milano (MI) il 15.04.1954, residente in Comacchio (FE) frazione Lido delle Nazioni viale Bulgaria n. 16, domiciliato in Milano (MI) alla via Dei Salici n. 19 130. SCRIVA Biagio, nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952, residente in Milano (MI) alla via Mazzolari Primo n. 6. 131. SESTITO Sergio, nato a Palermiti (CZ) il 22.02.1969 132. SGRO’ Eduardo Salvatore, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974, res. a Cesano Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6 133. SGRO’ Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978, residente a Cesano Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6 134. SILVAGNA Cristian, nato a Bollate (MI) il 01.07.1972, residente a Cinisello Balsamo (MI) in via Garibaldi nr.21, di fatto domiciliato a Capiamo Intimiano (CO) in via Roncaccio nr.7 135. SPINELLI Antonio, nato a Milano (MI) il 16.05.1972, residente in Rho (MI) alla via T. Grossi n.3 136. SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di “CAPANNE” - Perugia 137. SQUILLACIOTI Antonio, nato a Catanzaro il 03.01.1982, residente a Cesano Maderno in Via Volturno nr.8 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Uffi cio del Giudice per le indagini pr eliminari foglio nr. 14 _______________________________________________________________________________________ 138. SQUILLACIOTI Cosimo, nato a Guardavalle (CZ) il 02.12.1961, residente a Cormano (MI) in via Nenni nr.2/b 139. STAGNO Antonio, nato a Giussano il 18.08.1968, residente a Giussano (MI) in via Boito nr.23 140. STAGNO Rocco, nato a Monterosso Calabro (VV) il 15.10.1957, residente a Varedo (MI) in P.za Volta nr. 5 141. TAGLIAVIA Giuffrido, nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967, residente in Cornaredo (MI) alla via V. Filanda n. 18 142. TARANTINO Luigi, nato a Cariati (CS) il 28.12.1981, residente a Crucoli (KR) via Annunziata, 64 domiciliato in via Ghandi di Cormano (MI) 143. TEDESCO Giuseppe Amedeo, nato a Catanzaro il 05.02.1983, res. a Calco (LC) in loc. Boffalora nr. 10 domicilio a Giussano (MI) via Mascagni n. 35 144. TEDESCO Raffaele, nato a Catanzaro il 16.06.1980, residente ad Anzio (RM) via Delle Campane n. 57, domiciliato a Pieve Emanuele 145. TRIPODI Antonino, nato a Monza (MI) il 20.12.1979, residente a Seregno (MI) in Via G. ROSSINI nr. 59/C 146. VALLELONGA Cosimo, nato a Mongiana (VV) il 30.09.1948, residente in Perego (LC) strada statale n. 89 147. VARCA Francesco, nato a Cariati (CS) il 30 ottobre 1985, residente a Bosisio Parini (LC) via Calchirola nr. 18/1 148. VARCA Luigi, nato a Crotone il 07 novembre 1984, domiciliato a Merone in via Montale n. 12 149. VARCA Pasquale Giovanni, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) l’11 dicembre 1963, residente a Bosisio Parini (LC) via Calchirola nr. 18/1 150. VENUTO Francesco, nato a Catanzaro il 10.06.1975, residente in via Pertini n. 3 di Vanzago (MI) 151. VERTERAME Carmine Giuseppe, nato a Torino il 12.01.1
 
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Non è facile vivere in Calabria, non è facile scrivere di ‘ndrangheta, denunciare. Ma bisogna sacrificarsi per la libertà di informare. Ci hanno detto ‘siediti’ e ci siamo alzati, ci hanno detto ‘non fare questo, non fare quello’ e noi l’abbiamo fatto… Ci hanno detto ‘non scrivere’ e noi abbiamo scritto e continueremo a farlo. Non saranno proiettili, buste gialle, lettere minatorie a fermarci. Non sarà una macchina bruciata a fermare il nostro ardore, a frenare la nostra rabbia.

 

 

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