Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».
Art. 1
Dipartimento per l'istruzione
1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali
di funzione tecnico-ispettiva»;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 uffici
dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono
soppresse;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenziali
non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio,
ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici
dirigenziali non generali».
Art. 2
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca
1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non
generali»;
c) al comma 4, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m)
utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle
universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni
di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di
acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione
e del finanziamento del sistema universitario;»;
d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali»,
sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non
generali».
Art. 3
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generali
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) attivita' di supporto alla definizione della politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per
il documento di decisione di finanza pubblica;
b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici
regionali;
c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in
coordinamento con i dipartimenti;
d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di
gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative
ai settori di competenza del Ministero;
e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione
alle destinazioni per essi previste;
h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di
costo;
i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il
documento di decisione di finanza pubblica;
l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento;
m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi
finanziari e dell'andamento della spesa;
n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse
finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua
gestione;
o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
p) attivita' di assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e
periferici;
q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e
nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,
nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai
settori di competenza del Ministero;
r) funzione di autorita' di audit, secondo i regolamenti
internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo
sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di
competenza del Ministero;
s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e
affari generali.»;
d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non
generali»;
e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategico
dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia,
nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»;
f) al comma 6, dopo la lettera n) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offerta
formativa delle universita' in collaborazione con la direzione
generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio
universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di
ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,
gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale non
generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.
Art. 4
Uffici scolastici regionali
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di
regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello
dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate
nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici
regionali e' di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale
adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e
stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione
amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali
e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici
dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei
cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio
supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei
comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia;
svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il
grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle
informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e
di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali
competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni
relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale
per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle
graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai
fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo
sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia
scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di
integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente
abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con
le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del
Dipartimento per l'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne
l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in
n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.
10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola
in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si
articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e
in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in
n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.
8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio
scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni
sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la
definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio
regionale.».
Inviato da: segnapost
il 25/05/2011 alle 17:56
Inviato da: bellerman
il 11/03/2011 alle 22:58
Inviato da: protourism0
il 26/01/2011 alle 21:07