Pablo Di Lorenzo

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Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1 parte

Post n°220 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

Art. 1


                    Dipartimento per l'istruzione

  1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale  non  generale
di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti  con  il
decreto ministeriale di  cui  all'articolo  10,  e  n.  40  posizioni
dirigenziali  non  generali  di  funzione   tecnico-ispettiva»   sono
sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali
di funzione tecnico-ispettiva»;
  b) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  «e  in  n.  3  uffici
dirigenziali non generali  di  studio,  ricerca  e  consulenza»  sono
soppresse;
  c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici  dirigenziali
non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale  di  studio,
ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n.  8  uffici
dirigenziali non generali».



                               Art. 2


    Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
                musicale e coreutica e per la ricerca

  1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
  b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  9  uffici  dirigenziali  non
generali»;
  c) al comma 4, la lettera m)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «m)
utilizzo  e  cura  della  banca  dati  sull'offerta  formativa  delle
universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni
di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure  di
acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della  programmazione
e del finanziamento del sistema universitario;»;
  d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non  generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  6  uffici  dirigenziali  non
generali».



                               Art. 3


          Dipartimento per la programmazione e la gestione
           delle risorse umane, finanziarie e strumentali

  1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
  b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non  generali
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. La Direzione generale per la  politica  finanziaria  e  per  il
bilancio, che si articola in  7  uffici  dirigenziali  non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti:
  a)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di decisione di finanza pubblica;
  b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolastici
regionali;
  c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  in
coordinamento con i dipartimenti;
  d) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  di
gestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative
ai settori di competenza del Ministero;
  e) raccordo con i sistemi di controllo  di  gestione  adottati  dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
  f)  predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
  g) predisposizione dei  programmi  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste;
  h) predisposizione degli atti  connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo;
  i) cura  della  redazione  delle  proposte  del  Ministero  per  il
documento di decisione di finanza pubblica;
  l)  coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento;
  m)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,   dei   flussi
finanziari e dell'andamento della spesa;
  n)  assegnazione  alle  istituzioni   scolastiche   delle   risorse
finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio  affidati  alla  sua
gestione;
  o)  elaborazione  delle  istruzioni  generali   per   la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
  p)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle     materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici;
  q) supporto all'istruttoria  nella  predisposizione  degli  atti  e
nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,
nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi  ai
settori di competenza del Ministero;
  r)  funzione  di  autorita'  di  audit,   secondo   i   regolamenti
internazionali IIA 2010, sui fondi  internazionali  finalizzati  allo
sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative  ai  settori  di
competenza del Ministero;
  s) coordinamento, organizzazione e  formazione  della  funzione  di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la
Direzione generale per le risorse umane  del  Ministero,  acquisti  e
affari generali.»;
  d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  8  uffici  dirigenziali  non
generali»;
  e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione  dell'amministrazione  e  coordinamento   strategico
dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e  fonia,
nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza  informatica,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»;
  f) al comma 6, dopo la  lettera  n)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti:
  «n-bis) progettazione e  sviluppo  della  banca  dati  sull'offerta
formativa  delle  universita'  in  collaborazione  con  la  direzione
generale per l'universita', lo studente  e  il  diritto  allo  studio
universitario, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica;
  n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni  delle  scuole  di
ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,
gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
    g) al comma 8, le  parole:  «e  in  1  ufficio  dirigenziale  non
generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.



                               Art. 4


                     Uffici scolastici regionali

  1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di
regione  ha  sede   l'Ufficio   scolastico   regionale   di   livello
dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate
nei commi 2 e  3.  Il  numero  complessivo  degli  uffici  scolastici
regionali e' di 18.
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico  regionale
adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli  atti  di  incarico  e
stipula i contratti individuali di  lavoro.  Provvede  alla  gestione
amministrativa e contabile delle attivita' strumentali,  contrattuali
e  convenzionali  di   carattere   generale,   comuni   agli   uffici
dell'amministrazione  regionale.  Nella  prospettiva  della  graduale
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione ed al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti  fondamentali  dei
cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territorio
supportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  dei
comuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo
della relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  la
regione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per la politica finanziaria e per il bilancio;  alla  gestione  delle
graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai
fini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istituti
scolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allo
sviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'edilizia
scolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   di
integrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali.
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per l'istruzione.
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
  a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola  in
n.  4  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.   6   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive;
  c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.
10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si  articola
in n. 15 uffici dirigenziali  non  generali  e  in  n.  19  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive;
  f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  si
articola in n. 8 uffici  dirigenziali  non  generali,  di  cui  n.  1
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti  l'istruzione  in
lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  e
in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento  delle
funzioni tecnico-ispettive;
  g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n.  24  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in  n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si  articola  in
n.  17  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  27  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive;
  l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola  in  n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.
8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in  n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in  n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
  t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola  in  n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
  8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio
scolastico  regionale,   previa   informativa   alle   organizzazioni
sindacali  di  categoria,  il  Ministro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla  contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non  regolamentare  per  la
definizione organizzativa e  dei  compiti  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  non   generale   istituiti   presso   ciascun   ufficio
regionale.». 



                              

 
 
 
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PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
segni particolari:vincente

Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

DATORI DI LAVORO DI PABLO ARTURO DI LORENZO

 

 Il Punto Magazine-quotidiano on line-Caporedattore · giugno 2010 - ottobre 2010 · Napoli###AREA BLU TVCAMERAMEN · febbraio 2010 - ottobre 2010 · Napoli### IL FARO PER IL SUD - associazione-COORDINATORE · settembre 2009 - febbraio 2010### GIOVANI IDEE - associazione -COORDINATORE · giugno 2009 - febbraio 2010 · Napoli###

 

 

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