La voce di un uomo

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SOCIETAS

Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.

Tsunesaburo Makiguchi

 

RAGIONE

Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico  dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità

Theodor Geiger

 

ART. 21 COST

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

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Il Lodo Alfano. La norma incostituzionale riapprovata.

Post n°5 pubblicato il 21 Agosto 2008 da zalo88

L’estate 2008 passerà inesorabilmente alla storia. Si. Perché mai prima d’ora nella storia italiana era successo che una norma già dichiarata incostituzionale dalla Consulta venisse riapprovata. Di cosa stiamo parlando penso che si sia capito. Ebbene stiamo parlando del cosiddetto Lodo Alfano, ovvero la legge (ordinaria) che concede l’immunità alle quattro più alte cariche dello Stato. Una legge analoga, molto simile dal punto di vista del testo, praticamente uguale per quanto riguarda il contenuto, vale a dire il lodo Meccanico-Schifani, era già stata approvata nel 2003 durante il precedente Governo Berlusconi e, nel 2004, la Corte Costituzionale ne aveva dichiarato l’illegittimità.

Cominciamo col rendere noti i testi del Lodo Alfano e del Lodo Schifani.

 

Lodo Alfano:

 

Art. 1.

    1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione (vale a dire i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione per il Presidente della Repubblica ed i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri durante l’esercizio delle loro funzioni. Nda), i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.

    2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
    3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
    4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
    5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
    6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
    8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lodo Meccanico-Schifani:

Art. 1.

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

[…] [Seguono altri 8 articoli della cosiddetta «legge Boato» che allarga le immunità parlamentari in materia d’intercettazioni indirette, quando cioè il parlamentare viene sospeso per colloquio con una persona indagata che ha il telefono intercettato].

 

Mi pare chiaro come le differenze tra il Lodo Schifani, già dichiarato illegittimo, ed il Lodo Alfano siano minime e pressoché irrilevanti: il secondo riguarda quattro cariche anziché cinque, è rinunciabile e si applica soltanto per una legislatura. Ma anche quest’ultima previsione presenta una sorta di clausola tale che, se il premier, nel corso della legislatura, lascia il governo e assume un’altra tra le quattro «immuni», per esempio quella di Presidente della Repubblica, porta con sé lo «scudo» per altri sette anni.

Esponiamo ed analizziamo ora i motivi che hanno portato la Consulta a dichiarare illegittimo il Lodo Schifani:

Il primo principio costituzionale che si viene palesemente a ledere è quello dettato dall’art. 3 Cost., il quale afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge…». E’ pur vero, afferma la Corte Costituzionale, che «se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative», ma in questa seconda ipotesi «ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire presa in considerazione». «Alle origini della formazione dello Stato di diritto» però «sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali». Ma non è finita qui. La Corte infatti osserva anche che «sotto altro profilo l’art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata. Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti d’investitura, ma anche per la natura delle funzioni». Vale a dire che la stessa norma non potrebbe applicarsi a tutte le cariche dalla stessa indicata, poiché, come affermato poc’anzi, a situazioni diverse deve corrispondere un diverso regime giuridico; ed è ovvio che Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidenti delle Camere vivono una situazione diversa gli uni dagli altri.

 

Un altro principio fondamentale che la norma viola è il diritto di tutte le vittime di reati ad avere giustizia in uguale misura. Si potrebbe a questo punto obbiettare, asserendo che la vittima avrà giustizia in seguito, ma la Corte Costituzionale è di diversa opinione: «All’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111 secondo comma Cost.), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa e che la possibilità di reiterare sospensioni ledesse il bene costituzionale dell’efficienza del processo».

 

Dunque il Lodo Schifani, e di conseguenza anche il Lodo Alfano, viola l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (compresi quelli che hanno subito un reato) e l’articolo 24 («Tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi»).

 

Non è finita qui. In molti sostengono che la ratio del Lodo Alfano sia “giusta”, perché meglio tutela il potere esecutivo dall’ingerenza del potere giudiziario. La questione è discutibile, ma pur sempre ammissibile. Tuttavia il profilo più plateale d’incostituzionalità del Lodo non riguarda i motivi sopra citati (pur sempre sufficienti per dichiarare l’incostituzionalità della norma in questione), ma il fatto che non si può derogare ai principi costituzionali con una legge ordinaria.

Osserva l’ex Presidente della Consulta Valerio Onida: «La prerogativa di rendere temporaneamente improcedibili i giudizi per i reati commessi al di fuori dalle funzioni istituzionali dai titolari delle più alte cariche potrebbe eventualmente essere introdotta solo con una legge costituzionale, proprio come quelle che riguardano parlamentari e ministri». Dunque un eventuale “Lodo” sarebbe (forse) teoricamente possibile ma «Solo attraverso una legge costituzionale». Ci si chiederà allora perché non si è deciso di procedere per l’introduzione di una norma costituzionale. Ebbene, ad avviso mio e di molti altri, la risposta appare semplice e scontata: il procedimento per l’approvazione di una norma costituzionale è decisamente più lungo ed impegnativo (richiede come minimo 9 mesi); inoltre, è sufficiente che 1/5 dei membri di una delle due Camere, o 500000 elettori, facciano domanda, perché si indica un referendum costituzionale. Evidentemente il cavaliere teme che i cittadini non sarebbero disposti a dar lui una prova di così immensa fiducia, quindi ha preferito affidarsi ad una semplice legge ordinaria, che prevede un iter decisamente più semplice.

 

Una volta reso edotto di queste informazioni, mi chiedo come si possa sostenere l’approvazione di una norma simile. Sia per quanto riguarda la pressoché totale distruzione di alcune fondamenta dello Stato di diritto, sia per quanto riguarda il tipo di norma che si è voluto utilizzare per ottenere i risultati prefissati.

 

PS: Qui potete leggere l’intera sentenza della Corte Costituzionale

 
 
 
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

[...]

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

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