La voce di un uomoThe voice of a man |
DIKAIOSYNE
Se le persone sono soltanto benevolenti chi è arrogante e dispotico avrà campo libero. Solo coloro che lottano con cuore di acciaio sono paladini della Giustizia
Daisaku Ikeda
FREEDOM
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.
Dalla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America
SOCIETAS
Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.
Tsunesaburo Makiguchi
RAGIONE
Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità
Theodor Geiger
ART. 21 COST
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Chiarezza sui vari salva rete4
Post n°15 pubblicato il 11 Settembre 2008 da zalo88
Ne ho sentito spesso parlare, ma mi chiedevo a cosa si riferisse. Ebbene proseguendo lo studio del mio manuale di diritto costituzionale mi si sono finalmente chiarite le idee. Dunque...Inizialmente esisteva solo la tv di Stato che trasmetteva in ambito nazionale e questo perché i canali allora utilizzabili erano molto pochi. Troppo pochi per garantire un effettivo regime di pluralismo, proprio di tutti i mezzi di informazione e comunicazione e costituzionalmente garantito, e dunque si preferì un monopolio statale ad una situazione di oligopolio privato. Successivamente, in ambito locale, i canali disponibili raggiunsero un numero abbastanza elevato da garantire una situazione di pluralismo senza correre il rischio del formarsi di oligopoli. La Corte costituzionale sentenziò allora la sopravvenuta illegittimità del monopolio di Stato e delegò al legislatore il compito di disciplinare la materia in questione; senonché un simile intervento tardò ad arrivare malgrado alcune reti televisive avessero ormai sorpassato di molto l'ambito locale di trasmissione; il parlamento si limitò ad approvare solamente una «leggina» che permetteva la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti, locali o nazionali, già in funzione alla data del 1° ottobre 1984. Un primo vero intervento sopraggiunse solo con la legge 6 agosto 1990, n 223, la quale prevede che imprese private possano ottenere concessioni per radiodiffondere programmi del più vario genere; ma con la condizione che non si stabiliscano «posizioni dominanti» e che, in particolare, il medesimo soggetto non disponga di più di tre reti previste dal «piano nazionale di assegnazione» e non dia comunque luogo ad eccessive concentrazioni multimediali. Senonché questo regime antimonopolistico è parso alla Corte costituzionale troppo generoso, in quanto basato sul criterio di «stabilizzare la posizione dominante esistente». L'intero discorso è stato pertanto riaperto con la sentenza n. 420 del 1994 che ha dichiarato illegittima, per violazione del «valore del pluralismo», la concentrazione di tre concessioni in capo al medesimo titolare. La tormentata materia è stata allora ridisciplinata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale prevede il rilascio delle concessioni radiotelevisive di rilievo nazionale a favore di soggetti che non detengano una «posizione dominante», sia pure per il tramite di «soggetti controllati o collegati»; e affida ad una apposita «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» il compito di assicurare che non si realizzino situazioni «comunque lesive del pluralismo» adottando i provvedimenti necessari sulla base dei criteri stabiliti dalla legge stessa. In particolar modo, occorre che i titolari delle varie concessioni non irradino più del 20% dei programmi nazionali e che i proventi raccolti da ciascun soggetto non superino il 30% delle complessive «risorse del settore televisivo in ambito nazionale». Ma un tale regime non era destinato ad applicarsi necessariamente, né in modo immediato; tanto è vero che gli esercenti le radiodiffusioni, i quali superavano i limiti stessi, potevano proseguire l'esercizio in via transitoria, per poi continuare a trasmettere «via satellite». Tuttora, però, la situazione non è cambiata; ed i problemi sono sorti quando chi doveva prendere il posto di una delle televisioni di mediaset si è fatto avanti. Stiamo parlando della rete "Europa 7", a cui spetterebbe uno dei canali che attualmente appartiene a mediaset, a quanto pare Rete4 (che potrebbe continuare a trasmettere, ma solo via satellite); e questo fu sancito espressamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 466 del 2002. Il cavaliere, che come è noto se ne frega delle sentenze della Corte (vedi lodo Alfano), temendo ovviamente di perdere la sua cara tv, ha provato a salvarla attraverso la legge 3 maggio 2004, n. 112 (la cosiddetta legge Gasparri), la quale, però, lasciava fondamentalmente irrisolti i problemi di cui si è discusso in questa sede e salvava, ancora una volta, il cavaliere dalla rinuncia di una delle sue televisioni. Il tutto è stato però rimesso in discussione per via del ricorso di Europa 7 alla Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha, con sentenza, dato ragione ai ricorrenti dando due mesi di tempo all'Italia per correggere la legge in questione, in caso contrario la pena sarebbe stata una multa di 300 000 euro al giorno. Ed in effetti così è stato, ed è tuttora, dal momento che l'unico provvedimento che si prospettava a ridisciplinare la materia, il disegno di legge presentato dall'ex ministro Paolo Gentiloni, venne fatto slittare dal 2012 (troppo tardi per quel governo). Sta di fatto, quindi, che il «valore del pluralismo», affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea, ancora viene violato dalla presenza delle tre reti mediaset. A ciò si aggiunge la multa di 300 000 euro al giorno che l'Italia paga, e pagherà, all'Unione Europea finché la situazione non sarà finalmente risolta. Per chi volesse approfondire meglio la vicenda consiglio di farsi un giro sul sito http://www.europa7.it/. Ci sono molte informazioni oltre a quelle da me riportate in questo post. |
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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La CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);
dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.
Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
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