La voce di un uomo

The voice of a man

 

SOCIETAS

Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.

Tsunesaburo Makiguchi

 

RAGIONE

Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico  dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità

Theodor Geiger

 

ART. 21 COST

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

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Se non erro veniva da Il Fatto Quotidiano
Inviato da: zalo88
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Scusa ma dove le recuperi queste info?NO AL COMUNISMO
Inviato da: Paolo
il 17/10/2009 alle 00:51
 
Comunque, in libro veritas (sì sì sarà sbagliato è una...
Inviato da: zalo88
il 12/10/2009 alle 12:34
 
Ok ok..in ogni caso il senso di quanto detto sulla...
Inviato da: zalo88
il 12/10/2009 alle 12:26
 
No, sono elementi logicamente separati... Se tu agisci in...
Inviato da: Fede
il 11/10/2009 alle 15:18
 
 

 

« Le grandi balle sulla sicurezzaCosì la cordata ti ha fregato »

Artt. 1 e 2 Cost.

Post n°17 pubblicato il 19 Settembre 2008 da zalo88

Molti di voi probabilmente non li hanno mai letti. Molti altri li hanno letti solo per imposizione scolastica senza comprenderli veramente. Ve li riporto qui allora, tentando di darvi una spiegazione abbastanza semplice.

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Nel primo comma i costituenti hanno voluto ben mettere in chiaro il principio democratico che caratterizza il nostro ordinamento giuridico. Per Repubblica s'intende uno Stato in cui qualsiasi autorità di governo proviene da elezioni del popolo. Dunque una Repubblica democratica è tale quando ci si trova di fronte ad una natura elettiva, rappresentativa e temporanea del Capo dello Stato. Infatti il principio democratico non per forza si appplica solamente all'ordinamento repubblicano; ed il classico esempio è costituito dall'Inghilterra, uno dei modelli più significativi di democrazia che però non risponde ad un ordinamento repubblicano, bensì monarchico.

Nel secondo comma emerge anzitutto il venir meno del concetto dello Stato come sovrano assoluto. La sovranità è infatti conferita al popolo; e questo altro non è che un modo per evidenziare il principio democratico. Ma occorre fare attenzione al proseguio della frase. Il popolo, infatti, esercita la sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo principio è di fondamentale importanza perché differenzia tutte le moderne liberal-democrazie - quella italiana compresa - da quelle antiche sul modello delle città-stato elleniche. La proposizione va letta tenendo presente sia i passaggi della Carta costituzionale in cui vengono tutelate le minoranze, sia tenendo presente il sistema parlamentare. Nel primo caso, se la sovranità appartenesse al popolo senza limitazioni, le minoranze potrebbero tranquillamente essere ignorate e ritrovarsi prive di tutela. Nel secondo caso, invece, si ricalcano i principi che sostengono quanto possa essere costruttivo il confronto tra fazioni diverse; una mediazione tra schieramenti politici può condurre ad un vantaggio per tutti (maggioranza e minoranze), a differenza di quanto accadrebbe se esistesse solo uno schieramento che porterebbe ad un risultato positivo per la maggioranza, ma ad uno negativo per le minoranze.



Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Questo articolo non può che rimandare alla parte I della Carta costituzionale in cui si parla dei diritti e doveri dei cittadini. Ma di notevole importanza è il soggetto che viene indicato da questo articolo come garante dei «diritti inviolabili dell'uomo», cioè la Repubblica. Ciò significa che, venendo meno la garanzia dei diritti inviolabili, verrebbe meno anche la forma dello Stato repubblicano. Quindi, in considerazione anche dell’art. 139 [«La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.»], non solo non può essere messo in discussione il principio democratico, ma sono altresì intangibili tutte quelle situazioni soggettive, poste in essere dalla Costituzione, che sono riconosciute come diritti inviolabili. I due esempi più plateali (ovviamente non gli unici) sono, a questa stregua, i disposti degli artt. 13 e 21 che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, la libertà personale e la libertà di manifestazione del pensiero.

 
 
 
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

[...]

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

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