La voce di un uomo

The voice of a man

 

SOCIETAS

Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.

Tsunesaburo Makiguchi

 

RAGIONE

Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico  dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità

Theodor Geiger

 

ART. 21 COST

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

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Lodo alfano parte 2

Post n°21 pubblicato il 04 Ottobre 2008 da zalo88

Come forse qualcuno sa (Ohhh non ci posso credere, anche al tg1 ne hanno parlato!!) il lodo Alfano è finito al vaglio della Corte Costituzionale. Come? Semplice...si chiama processo in via incidentale. Una delle parti o il giudice (detto giudice a quo) sollevano l'istanza d'incostituzionalità. Nel caso sia una delle parti a farlo, come in questo caso (il pm), la l'istanza passa al giudice, che la può respingere per manifesta infondatezza o manifesta inammissibilità. Il giudice, ovviamente (è sufficiente leggere la sentenza n. 24 del 2004 della Consulta per accorgersi che la legge è incostituzionale), non ha respinto l'istanza e ha proceduto mediante un'ordinanza di rimessione alla Corte.

Ciò premesso...gli argomenti che indussero la Corte del 2004 a dichiarare illegittimo il lodo Schifani li ho già espressi nel precedente blog sul lodo alfano. Qui voglio solo aggiungere una bella "chicca" che il pm ha tirato fuori andando a leggere alcuni atti dell'assemblea costituente (ovvero l'assemblea che HA SCRITTO la Costituzione).

[...] se n'era parlato, nell'Assemblea Costituente, nel 1947, della possibilità di immunizzare non le alte cariche, che non esistono, non il Presidente del Consiglio, che non ha nessuno status particolare, non i presidenti delle Camere, che non hanno nessuno status particolare. Il Capo dello Stato.
Se n'era parlato. Seduta della seconda sottocommissione, 4 gennaio 1947. Qualcuno fa notare: "non abbiamo stabilito nulla sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica!".
A questo punto Mortati, grandissimo Costituzionalista, informa che il Comitato che ci ha lavorato ha omesso intenzionalmente ogni regolamentazione della responsabilità ordinaria del Presidente. Si tratta, quindi, di una lacuna volontaria. Non diciamo niente apposta, dell'immunità al Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica non deve avere nessuna immunità per i reati comuni.
Quindi, il Presidente Meuccio Ruini, presidente dell'Assemblea Costituente, dichiara di preferire una lacuna a una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale è pur sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico. Egli, il presidente Meuccio Ruini, non ammetterebbe che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo Paese.
Nella discussione alcuni propongono di immunizzare il Capo dello Stato per i reati comuni, anche al di fuori dell'esercizio della sua carica. Infatti un deputato, Bettiol, propone questa formula: "Il Presidente della Repubblica mentre dura in carica non può essere perseguito per violazioni alla legge penale commesse fuori dall'esercizio delle sue funzioni".
Questo emendamento viene molto discusso, c'è un certo Calosso che dice "Non vedo la necessità di costituire per il Capo dello Stato una posizione speciale". Noi abbiamo una magistratura che è sovrana, ed è uno dei poteri dello Stato. Esiste una magistratura "Io non capisco perché le si debba togliere questa funzione. Perfino presso certi popoli coloniali vi è la possibilità di chiamare dinanzi al giudice il governatore che rappresenta il potere sovrano".
A quel punto interviene di nuovo il presidente Meuccio Ruini, il quale dice: "Il comitato dei diciotto, prima di tutto, non può che mantenere la originaria proposta di non mettere nulla nella Costituzione. Proposta deliberata a suo tempo per le considerazioni così largamente svolte in seno alla seconda sottocommissione.
Certo è che dopo aver parlato della irresponsabilità negli atti d'ufficio - cioè nelle cose che fa il Capo dello Stato legate alla funzione - non si dice nulla di quelli fuori dall'ufficio - cioè se commettesse dei reati per fatti suoi (tipo quelli addebitati a Berlusconi).
Si deve ritenere per essi la responsabilità, ove l'assemblea decidesse diversamente ci sembra che non potrebbe ammettere immunità anche temporanea, senza che nei gravi casi si possa colpire un Presidente reo di gravi reati commessi".
Alla fine, il 24 ottobre del '47, la proposta dell'immunità temporanea dai reati comuni per il Capo dello Stato, dice il verbale "dopo prova e controprova non è approvato".
La Costituzione, dunque, tace sull'immunità al Capo dello Stato e a maggior ragione alle altre cariche non perché si sono dimenticati, ma perché ci hanno pensato bene e non l'hanno voluta prevedere.
In ogni caso è la dimostrazione che visto che ne hanno parlato in Costituente, questa è una materia di diritto costituzionale, per cambiare le cose bisogna cambiare la Costituzione, non fare una leggina.

Bene. Ma la cosa che più mi fa paura è un'altra:

Berlusconi: "se il Lodo non passa al vaglio della Corte Costituzionale allora dovremmo rivedere tutto il sistema giudiziario", cioè riformare anche la Corte Costituzionale, magari mettendoci qualche suo avvocato in più e qualche giurista in meno.

Io avevo già avuto il presagio. Avevo già detto che se il lodo non sarebbe passato al vaglio della Consulta, il "cavaliere" avrebbe potuto aver la faccia tosta di accusare la Corte Costituzionale...e quindi spingerci lentamente verso la dittatura. Dite di no? Ma scusatemi...il premier NON PUO' andare CONTRO la Costituzione...e la Corte Costituzionale altro non è che la VOCE DELLA COSTITUZIONE. Accusare la Corte equivale ad accusare la Costituzione stessa!!

Vi prego! Smettete di credere alle balle della televisione ed informatevi! Riflettete attentamente...Alla luce di ciò che vi ho illustrato poc'anzi e nel precedente blog...

E' DEMOCRATICO OPPORSI AD UN'EVENTUALE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE DICHIARI L'ILLEGITTIMITA' DEL LODO ALFANO? IO PENSO DI NO, E VOI?

 
 
 
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

[...]

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

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