La voce di un uomoThe voice of a man |
DIKAIOSYNE
Se le persone sono soltanto benevolenti chi è arrogante e dispotico avrà campo libero. Solo coloro che lottano con cuore di acciaio sono paladini della Giustizia
Daisaku Ikeda
FREEDOM
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.
Dalla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America
SOCIETAS
Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.
Tsunesaburo Makiguchi
RAGIONE
Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità
Theodor Geiger
ART. 21 COST
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Pregiudicato a chi? Intanto io mi appello
Post n°25 pubblicato il 17 Ottobre 2008 da zalo88
di Marco Travaglio Mi scuso per l’intrusione, ma siccome sono diventato il condannato più famoso d’Italia, vorrei dire qualcosa anch’io sulla sentenza della giudice Di Gioia che, in primo grado, ha ritenuto diffamatorio per Cesare Previti un mio pezzo pubblicato nel 2002 sull’Espresso, in cui Previti era citato in mezza riga. Anzi, non sulla sentenza, che non c’è ancora (verrà depositata tra 60 giorni) e che, più che commentata, andrà appellata nella speranza che sei occhi in Corte d’appello vedano meglio dei due del giudice monocratico. Vorrei dire qualcosa su tutto ciò che l’ha accompagnata. Perché, come sono certo di non aver diffamato nessuno, men che meno Previti (reato impossibile), non sono altrettanto sicuro che le cronache dedicate alla sentenza, a reti ed edicole unificate, non siano diffamatorie. Cito dal Tg1, che di solito non dà notizia delle condanne non solo dei giornalisti, ma nemmeno dei ministri, parlamentari, banchieri, imprenditori, e gabella le prescrizioni di Berlusconi e Andreotti per assoluzioni, ma ha riscoperto i piaceri della cronaca giudiziaria giusto in tempo per me: «Marco Travaglio è stato condannato a 8 mesi di reclusione, pena sospesa, per aver diffamato l’ex deputato Previti. Il processo, celebrato a Roma, riguardava un servizio sull’Espresso… Travaglio dovrà risarcire Previti con 20 mila euro». Manca solo un piccolo dettaglio: la sentenza è di primo grado. Avesse riguardato chiunque altro, i Raiotti avrebbero precisato che verrà appellata e dato la parola all’imputato per dire che nessuno è colpevole fino a condanna definitiva. Non ho avuto questa fortuna. Così il Tg1, informando sulla mia presunta diffamazione, è riuscito a diffamare me. Complimenti e grazie. Ora attendo che il Tg1 fornisca tutta i nomi dei suoi giornalisti condannati negli ultimi anni, in primo, secondo, o terzo grado. Così come mi auguro che tutti i giornali che ieri han voluto dedicarmi tanto spazio, spalanchino gli archivi (compresi quelli dei direttori) e facciano altrettanto. Ci sarà da divertirsi. Casomai la cosa potesse interessare, il sottoscritto è giunto all’età di 44 anni con la fedina penale immacolata: sul mio Casellario giudiziale c’è scritto «Nulla». Il che naturalmente non significa che tutti i condannati definitivi per diffamazione siano dei diffamatori: questo genere di processi, per chi fa cronaca giudiziaria, sono incidenti di percorso quasi inevitabili anche per chi non sbaglia (e prima o poi sbagliamo tutti). Perché esistono tre tipi di diffamazione: quella di chi esprime opinioni critiche, ritenute dal giudice eccessive; quello di chi scrive fatti falsi; quello di chi scrive fatti veri, ma inseriti in un contesto negativo che il giudice, nella sua discrezionalità, ritiene diffamatori. Ora, quel che ho scritto sull’Espresso è vero: ho citato il verbale del colonnello del Ros Michele Riccio, che parlava (lui, non io, diversamente da quanto scritto dall’Unità) della presenza di Previti nello studio Taormina mentre si teneva una riunione per discutere certe faccende riguardanti Dell’Utri, senz’attribuire a Previti alcun ruolo nella riunione. Dunque penso che la mia sentenza riguardi il reato del terzo tipo. Càpita, viste la genericità del reato di diffamazione e la carenza di cultura liberale nella giurisprudenza italiana, diversamente da quella europea (vedi sentenze della Corte di Strasburgo) e americana (il I emendamento taglia la testa al toro). Non è stato sempre così: negli anni 80, Indro Montanelli fu condannato per diffamazione nei confronti di Ciriaco De Mita: un milione di lire di multa per avergli dato del padrino. Montanelli si appuntò al petto la condanna come una medaglia. L’altro giorno in pm aveva chiesto per me una multa di 500 euro. Il giudice l’ha ridotta a 100 e ci ha aggiunto, bontà sua, 8 mesi di reclusione. La pena media dell’omicidio colposo; la metà della pena inflitta a Previti per aver comprato il giudice del caso Mondadori; 3 mesi in meno degli anni affibbiati a Cesare Romiti per 100 miliardi di lire di falsi in bilancio Fiat (prima che il reato fosse depenalizzato); 2 mesi in più della pena patteggiata da Renato Farina per favoreggiamento nel sequestro Abu Omar. A proposito dell’on. Farina, alias agente Betulla: ieri su Libero, sotto il titolo «La banda Santoro Anche Travaglio finisce tra i pregiudicati», definisce «barbarie» la pena detentiva, ma poi mi rinfaccia di aver ricordato le condanne per diffamazione di Lino Jannuzzi. E scrive che usufruirò dell’indulto. Dunque «chi di spada ferisce…». Ma non sa quel che dice. Dell’indulto ha usufruito lui, visto che la sua pena patteggiata è definitiva. La mia è un primo grado (dunque pregiudicato lo dica a se stesso) e conto di farla cancellare nei gradi successivi: forse Betulla non sa che l’indulto si applica solo alle pene irrevocabili. Quanto a Jannuzzi, a parte il fatto che le sue condanne si riferiscono a notizie false (tipo i complotti delle toghe rosse contro Berlusconi e Andreotti «poi assolti»), ne ho parlato perché Jannuzzi è stato a lungo parlamentare (infatti ha avuto prontamente la grazia). Le condanne dei giornalisti sono fatti loro, quelle dei parlamentari sono fatti nostri. Sottili distinzioni ignorate dal biondo mèchato del Giornale, che ha sbattuto la mia sentenza in prima pagina, dopo aver nascosto le sue (una caterva di processi persi, con abbondanti risarcimenti dei danni ai pm di Mani Pulite per la balle diffamatorie che lui rovescia loro addosso da una vita). Il pover’ometto farnetica di «pregiudicato», «indulto», «prescrizione» e s’interessa appassionatamente alle mie ferie. Lui che era di casa ad Hammamet ai piedi di un celebre latitante pluripregiudicato e pluricorrotto, di cui è vedovo inconsolabile. Ecco, nemmeno Vallanzasca potrebbe mai accettare lezioni dalla Yoko Ono di Craxi. Mi sembrava giusto pubblicare sul mio blog questa risposta di Travaglio, che solo i lettori de l'Unità e pochi altri hanno avuto modo di leggere. Come al solito sa dire il fatto suo nel migliore dei modi. E' una persona che stimo, è solo grazie a lui che ho scoperto certi altarini della nostra politica (TUTTA). Mi dispiace che sia successo questo, ma d'altro canto TUTTI I CITTADINI SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, Travaglio compreso. In ogni caso è una condanna (di primo grado) per diffamazione, non certo per corruzione giudiziaria. Chissà adesso...magari il processo si chiuderà con una prescrizione. Sarebbe comica come situazione, ma per nulla impossibile. Detto ciò avrei una cosa da dire ai signori dei giornali che hanno messo la sentenza in questione in prima pagina: ma la magistratura non era di sinistra? No? Com'è sta storia? Sputtanate da soli le vostre teorie. Che poi è davvero incomprensibile come si possa credere che un ordine così vasto, come è quello giudiziario, sia completamente politicizzato. Vabbé...in ogni caso tengo a sottolineare una frase che Travaglio ha scritto nel suo articolo: «chi scrive fatti veri, ma inseriti in un contesto negativo che il giudice, nella sua discrezionalità, ritiene diffamatori». Ognuno si faccia la sua idea, tanto Travaglio non ha nessun lodo che lo copre, quindi il suo processo andrà avanti regolarmente e si vedrà. |
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La spada sarà inutile nelle mani di qualcuno che non si sforza di lottare
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
[...]
La CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);
dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.
Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
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Il tempo è passato e non possono ringraziarsi uno ad uno tutti coloro che dovrebbero ringraziarsi. Quindi il grazie generale va alla Rete, alla Stampa, a tutti coloro che si battono per la Verità!

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