La voce di un uomo

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SOCIETAS

Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.

Tsunesaburo Makiguchi

 

RAGIONE

Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico  dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità

Theodor Geiger

 

ART. 21 COST

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

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Che cos'è la prescrizione?

Post n°101 pubblicato il 09 Ottobre 2009 da zalo88

Troppe volte, specie in televisione, si confonde la PRESCRIZIONE con l'ASSOLUZIONE. In realtà sono due cose completamente diverse ed anzi, quasi opposte (dico quasi perché l'opposto naturale dell'assoluzione è la condanna, ma, come si vadrà tra breve, tra sentenza di prescrizione e sentenza di condanna la differenza sta sostanzialmente nelle conseguenze che si ripercuotono sull'imputato, il quale può essere riconosciuto autore colpevole del fatto anche in una sentenza di prescrizione).

Art. 157 Codice Penale, Comma 1: "La prescrizione estingue il reato...". Questo significa che, decorso un certo tempo determinato dalla legge, diverso a seconda dei diversi reati (cfr. artt. 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen.), il reato si considera, per l'autorità giudiziaria, come mai avvenuto, ovvero come avvenuto ma non più suscettibile di portare ad una condanna per il suo autore, il quale, anche se colpevole, non può essere PUNITO.

Si tratta di una causa di NON PUNIBILITA', il che vuol dire che l'autore del fatto può benissimo aver commesso un fatto antigiuridico (cioè non coperto da cause di giustificazione) previsto come reato dalla legge penale, e può benissimo averlo commesso colpevolmente (cioè con dolo o, nei casi in cui la legge lo prevede, con colpa), ma non potrà ormai essere punito, poiché, appunto, durante il tempo decorso dal momento in cui il fatto è stato commesso fino al termine previsto dalla legge per far scattare la prescrizione non si è arrivati (vuoi per dei cavilli formali, vuoi per dei problemi di intasamento della giustizia, vuoi per qualsiasi motivo, salvo quelli che sono previsti dalla legge come cause di sospensione o interruzione della prescrizione) ad una sentenza di condanna o ad una sentenza di assoluzione (le quali, si badi, devono essere passate in giudicato, cioè devono essere pronunciate, in caso di ricorsi, dalla Corte di Cassazione).

E' vero che si parla di sentenza di assoluzione oltre che di sentenza di condanna, ma è anche vero che il giudice, qualora si convinca dell'innocenza dell'imputato è obbligato a dichiararlo e ad assolverlo. E' vero altresì che il giudice, prima di accertarsi se esista o meno una causa di non punibilità (come la prescrizione) deve esaminare gli altri elementi del reato, vale a dire: il fatto (il quale, se non è stato commesso, comporta l'assoluzione senza che si esaminino altri elementi), l'antigiuridicità (cioè la presenza o meno di cause di giustificazione, le quali stabiliscono che in loro presenza il fatto commesso non costituisce reato) e la colpevolezza (cioè la presenza di dolo o, nei casi - molteplici - in cui la legge lo prevede, la presenza di colpa). Quando il giudice sia sicuro che uno di questi elementi del reato manca, deve pronunciare sentenza di assoluzione, senza prendere in considerazione eventuali cause di non punibilità. Quando invece si convinca che tutti questi elementi sussistono, allora passerà ad esaminare le cause di non punibilità, le quali, se non vi sono, comportano la condanna dell'imputato. Questo ordine va seguito obbligatoriamente poiché, un imputato innocente, avrà sicuramente più interesse a che venga prosciolto nel merito e non per via di una causa di non punibilità, la quale, di fatto, non sancisce la sua non colpevolezza ma semplicemente l'esistenza di una norma che non consente allo Stato di punire il fatto antigiuridico e colpevole.

Il proscioglimento per causa di non punibilità accerta in sostanza la colpevolezza dell'imputato ma non lo punisce in nessun modo, facendolo formalmente uscire pulito, ma con addosso una (teorica) infamia agli occhi del resto dei consociati.
[Un esempio concreto è quello riguardante il Senatore a vita Giulio Andreotti (raffigurato nella foto). Egli fu processato, fu riconosciuto che egli ebbe a suo tempo rapporti con la mafia, ma non fu condannato perché erano scaduti i termini di prescrizione. In sostanza, Andreotti fu riconosciuto colpevole di associazione per delinquere - art. 416 cod. pen. - ma non poté essere punito per questo reato].

Al fine di potersi sottrarre all'infamia (sempre teorica) che comporta la prescrizione, o qualsiasi altra causa di non punibilità, la Corte costituzionale prima (ex art. 24 Cost.) ed il legislatore poi (Legge 5 dicembre 2005, n. 251, nota anche come ex Cirielli) stabilirono il principio per cui l'imputato può rinunciare all'intervenuta prescrizione o amnistia (anch'essa causa di non punibilità). Pertanto se, per esempio, il signor Berlusconi volesse davvero "sbugiardare" i magistrati del Tribunale di Milano (perché realmente si ritiene innocente) dovrebbe, nel caso in cui non si riesca ad emettere sentenza definitiva di condanna entro i termini di prescrizione, rinunciare a quest'ultima e lasciare che il processo prosegua sino all'ultimo grado di giudizio con sentenza passata in giudicato.

Aggiungo che nessuna prescrizione è prevista per quei reati che, anche per la presenza di circostanze aggravanti, sono puniti con la pena dell'ergastolo. (Quando Gasparri dice che l'omicidio non si prescrive [Puntata di Matrix di qualche giorno fa] dice una delle sue solite boiate da ignorante. L'omicidio non si prescrive solo se vi sono delle circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo. E' chiaro che l'omicidio doloso ha dei tempi di prescrizione molto lunghi, ma comunque li ha. L'omicidio colposo, invece, si prescrive in molto meno tempo e non sono mancati svariati casi in cui questo è accaduto).

Da ultimo riporto un elenco di tutti i parlamentari che sono stati prescritti e/o amnistiati (e NON ASSOLTI) e che non hanno voluto rinunciare alla prescrizione per essere assolti nel merito (evidentemente non erano così certi della loro innocenza).

PDL

Berlusconi Silvio: 2 Amnistie, 6 prescrizioni
Brancher Aldo: 1 prescrizione
Briguglio Carmelo: 1 prescrizione
Comincioli Romano: 1 prescrizione
Giudice Gaspare: 1 prescrizione
Grillo Luigi: 1 prescrizione
Nania Domenico: 1 prescrizione
Paravia Antonio: 1 prescrizione

Lega Nord

Calderoli Roberto: 1 prescrizione
Caparini Davide: 1 prescrizione

UDC

Naro Giuseppe: 2 prescrizioni

PD

Castagnetti Pierluigi: 1 prescrizione
D'alema Massimo: 1 prescrizione
Rigoni Andrea: 1 prescrizione

Si badi che sono stati elencati solo coloro che hanno beneficiato della prescrizione e/o dell'amnistia, non coloro che sono stati condannati in via definitiva o che sono tutt'ora indagati.

 

 
 
 
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

[...]

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

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