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E L'ETERE SI OSCURERA' NUOVAMENTE...
Post n°30 pubblicato il 07 Giugno 2011 da aquilotto888
APPARE OPPORTUNO RENDERE NOTA QUESTA INTERESSANTE RELAZIONE DI UNO DEI PIU' NOTI ESPERTI IN MATERIA DI RADIOTELEVISIONE:
RELAZIONE TECNICA SULLA LEGITTIMITA’ ALL’USO DI FREQUENZE NEI BACINI DI UTENZA CONCESSI A cura del Prof. Giuliano Savi
Con la legge n.103/1975 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) lo Stato italiano regolamenta in modo specifico, richiamando anche le norme contenute nel Codice Postale, (D.P.R.156/1973 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il settore radiofonico e televisivo. Nel 1974, la Corte Costituzionale, interessata nella lite tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, con sentenza n.225/1974 dichiarò l’incostituzionalità degli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 156/1973 nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo elettromagnetco, ritenendo legittima l’istallazione di impianti RAI, senza specifica autorizzazione da parte del Ministero competente. Questo perché il mezzo radiotelevisivo adempie a fondamentalu compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione ed è perciò necessario che non divenga strumento di parte e solo l’avocazione allo Stato può impedirlo. Quindi il possesso dell’autorizzazione dello Stato è di per sé titolo abilitante all’installazione ed all’esercizio degli impianti. E’ bene ricordare che all’epoca non esistevanao ancora le emittenti private. Nel 1976, la Corte Costituzionale, interessata nella lite tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, la RAI (che sostenenva le posizioni del Ministero) e numerose emittenti radiotelevisive locali, con sentenza n.202/1976, dichiarò l’incostituzionalita’ degli artt.1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi in cui motivazione (garanzia della pluralità data dalla grande capillarità e diffusione radiofonica e televisiva via etere, di portata non eccedente l’ambito locale. Di fatto la Corte Costituzionale ha equiparato l’emittenza locale alla RAI, riconducendo la stessa emittenza locale all’interno della legge 103/1975 che, va rammentato, indica nel servizio di radiodiffusione un servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale.. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ed il clamore che la stampa aveva dato alla stessa, in Italia fu un proliferare di emittenti che, approfittando del vuoto normativo, previa una mera denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (art.403 del D.P:R. 156/1973), aprirono stazioni radio e televisive, iniziando così l’occupazione selvaggia dell’etere. Della confusione determinatasi ne approfittarono coloro che potevano contare su una maggiore disponibilità economica e per questo nacquero le emittenti private nazionali. Nel 1981, la Corte Costituzionale, interessata nella lite tra la RAI e la RIZZOLI Editore, l’AGIS ed altri, nella sentenza n.148/1981 ribadisce che l’esclusione del monopolio statale delle trasmissioni locali non contraddice la natura di servizio pubblico essenziale attribuite anche a queste ultime, e cioè anche le emittenti esclusivamente locali, nel loro esercizio, prestano un servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale. Con la succitata sentenza, la Corte Costituzionale inoltre, rigettando il ricorso della Rizzoli Editore per la dichiarazione di incostituzionalità dell’art.195 del D.P.R. 156/1973 anche per le emittenti nazionali, ribadiva la natura diversa tra l’emittenza locale e l’emittenza nazionale, cioè che l’emittenza nazionale non poteva godere della stessa tutela data all’emittenza locale. Nel 1984 lo Stato emana “Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive”, D.L. 6 dicembre 1984, n.807 convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n.10, per porre rimedio ad una situazione di enorme contenzioso che si era venuto a determinare in seguito alla predetta sentenza n.148/1981 della Corte Costituzionale. Infatti, in tutte le regioni del Nord Italia le Preture, applicando la norma penale contenuta nell’art.195 del D.P.R. 156/1973 nei confronti delle emittenti che non avevano le caratteristiche di locali, avevano posto sotto sequestro tutti gli impianti della FININVEST, della RIZZOLI e di altri network. Il legislatore ritiene di chiarire che il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.148/1981, era applicabile non solo alle emittenti locali in senso stretto ma anche ai cosiddetti network. Infatti:
a) i dati realtivi al titolare dell’impianto e le generalità del responsabile dei programmi; b) ubicazione degli impianti installati; c) indicazione delle zone servite; d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo d’impianto e alle caratteristiche; e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza; f) tipo di antenna utilizzata, diagramma d’irradiazione, guadagno nella direzione di massima; g) nominativo d’identificazione della stazione; h) le ore di trasmissione dei programmi e le loro variazioni;
Si consideri ancora che con la sentenza 255/74 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità: 1. dell’art. 195 DPR 156/73, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare, a mezzo di onde elettromagnetiche; 2. dell’art. 1 del DPR 156/73, nella parte in cui prevede l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti privati di programmi sonori e televisivi e di impianti locali di diffusione sonora e visiva via cavo; 3. dell’art. 183 del DPR 156/73, nella parte in cui nessuno può eseguire o esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma 2 dell’art. 1 del DPR 156/73, la relativa autorizzazione.
Pertanto, in conformità a quanto sentenziato dalla Consulta, è evidente che la domanda, finalizzata all’ottenimento della concessione per il servizio di radiodiffusione circolare in ambito locale, inoltrata nei modi previsti dalle speciali disposizioni di legge, fa sì che il decreto di Concessione rilasciato dal Ministero, conferisce titolo ed obbligo, ad installare ed esercire impianti di radiotelediffusione, senza ulteriori oneri per il concessionario posti in esssere dagli uffici periferici dell’autorità. In merito vedasi l’obbligo, imposto ai concessionari, di cui all’art.16, comma 20 della L.223/90, con cui viene stabilito che allorquando la concessione è rilasciata a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della Legge, il termine entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi non può essere superiore a 180 giorni. La legislazione ha fissato dei principi generali relativi al servizio di radiodiffusione che costituiscono, nel loro insieme, indirizzi ineludibili a cui sono sottoposti, sia i concessionari, sia coloro che hanno come compito istituzionale il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme che regolano gli obblighi e i doveri nell’espletamento del servizio di radio telediffusione. Il rispetto delle stesse costituisce condizione sine qua non, per il manteimento della concessione. I detti principi sono così di seguito, sintetizzati:
Premesso quanto sopra è il caso di evidenziare che la concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva assimila il concessionario a soggetto esercente un pubblico servizio; gli stessi titoli debbono valere in termini di “diritti e doveri” per i soggetti autorizzati da decreto amministrativo! Costoro ai sensi dell’art. 4 della L.223/90 hanno titolo a richiedere a tuttte le amministrazioni interessate in materia urbanistica, le autorizzazioni necessarie finalizzate alla realizzazione degli impianti, con carattere di indifferibilità e di urgenza; in virtù dell’implicito riconoscimento di pubblica utilità. L’art. 195 cod. postale trova la sua applicazione nei confronti di soggetti che installino fuori dal bacino di utenza predeterminato e che l’eventuale trasmissione interferente con altri soggetti autorizzati potrebbe al più configurare il reato di danneggiamento, anche se effettuato nell’ambito del proprio bacino di utanza. Sotto il profilo del riconoscimento giuridico, è molto difficile che l’eventuale contenzioso tra le parti possa trovare una sua applicazione; le responsabilità sarebbero evidentemente da ascrivere (ancora oggi: ndr dicembre 2004 - ndr aprile 2010 - ndr febbraio 2011) all’Autorità che non ha ancora predisposto il piano delle frequenze da cui deriverebbe concretamente il “bacino di utenza” di ogni singola emittente. |
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