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GIUDICE SPORTIVO : MEXES , 4 GIORNATE DI STOP , MILAN ,UNA GARA A PORTE CHIUSE

Post n°9433 pubblicato il 07 Ottobre 2013 da liotroct46
 

 

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante  dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 ottobre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:  
  
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN 
 
Il Giudice Sportivo, 
 
ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.56 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 4° minuto del secondo tempo, dal calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale; 
 osserva: 
le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosso-nero, 
nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, con 
un repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva da tergo con un pugno all’altezza 
del collo il calciatore bianco-nero, che cadeva dolorante al suolo. 
L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, 
come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 15,18 odierne, l’episodio 
non era stato notato ne dal Direttore di gara ne dai suoi Collaboratori. 
Il Mexes veniva successivamente espulso per doppia ammonizione. 
Ritiene questo giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Mexes, del tutto avulso dal contesto 
agonistico per la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per 
l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli 
estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per 
consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. 
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato 
comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo. 
 
P.Q.M. 
 
delibera di sanzionare il calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan): 
 
a) con la squalifica di tre giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla 
segnalazione del Procuratore federale; 
 
b) con la squalifica di una giornata effettiva di gara consequenziale all’espulsione per doppia 
ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 
 56/156 
 
Obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00: alla Soc. MILAN per 
avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell’inizio della gara, al 6° ed al 
43° del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei 
confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre 
2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai 
collaboratori della Procura federale. 
 
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° e al 
35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser sul volto di un calciatore della squadra 
avversaria; recidiva; per avere inoltre, nel corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio 
settore; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, 
per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di 
vigilanza. 
 
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, 
indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e alcuni calciatori avversari; e per avere 
inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in 
relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con 
le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 
 
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel 
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 
13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze 
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 
 
b) CALCIATORI 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
BALZARETTI Federico (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 
confronti di un avversario. 
 
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non 
regolamentare in campo. 
 
MIRANTE Antonio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 
possesso di una chiara occasione da rete. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato 
(Quarta sanzione).
 

 
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