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RIASUNTO DIRITTO COSTITUZIONALE : ULTIMA PARTE - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN - AVOCATO

Post n°79 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 
Foto di raphaelmoschen

Diritti

Queste situazioni hanno un loro schema di lettura: si analizzano prima i soggetti, poi

e doveri sono situazioni giuridiche soggettive.

l’oggetto (il bene tutelato), poi il contenuto (le possibilità garantite) ed infine i limiti (la sfera tutelata; a volte vi sono dei controlimiti, cioè dei limiti ai limiti).

Il potere, o potestà, induce soggezione nell’altro soggetto

Alle situazioni giuridiche di vantaggio quali il diritto soggettivo

, l’interesse legittimo, la
.

facoltà

Le situazioni giuridiche di svantaggio comprendono anche l’onere, che è un peso, condizione da eseguire per ottenere un vantaggio.

Adoperiamo lo schema per analizzare l’art.13, collegabile e riconducibile agli artt.24, 25, 27, 32, 111.

Il soggetto dell’articolo è in questo caso la persona fisica, non essendo suscettibile di perquisizione o detenzione la persona giuridica.

L’oggetto di questa situazione giuridica soggettiva è la libertà. Però in questo concetto non rientra solo la disponibilità dell’essere fisico, ma anche la psiche, cioè la volontarietà, che è qualcosa di più della semplice disponibilità del proprio corpo; è un qualcosa che ha solo l’uomo: un quid pluris. Questo concetto comprende anche la libertà morale (che è solo della persona).

I titolari di questo diritto dovrebbero essere tutti coloro che hanno un corpo, ma il campo d’azione è stato limitato solo all’uomo (non all’animale e all’essere astratto). Questo articolo si riferisce a tutti gli uomini, quindi si parla di diritti inviolabili dell’uomo (art.2): la libertà personale è inviolabile.

Il contenuto della situazione giuridica è l’insieme delle situazioni giuridiche indispensabili per tutelare quei valori. È una situazione giuridica composta, di vantaggio.

I limiti (restrizioni alla libertà personale) dell’art.13 consistono nel II e nel III comma: nel II comma si consente una limitazione ma vi è una doppia riserva, di legge e giurisdizionale; nel III comma si parla di limiti di carattere eccezionale, pubblica sicurezza.

Vi sono poi anche dei controlimiti: chi è stato sottoposto a un limite, cioè ad una restrizione della libertà personale, non può essere ulteriormente limitato nella sua libertà, e contro di lui è punita ogni violenza fisica o morale.

22.11.04 Prof. Loiodice

L’art.21 è il punto di riferimento della libertà sociale che parte dagli artt.17 e 18.

Accanto alla libertà di manifestare il pensiero, tutelata dall’art.21, si affianca il diritto .

all’informazione

I diritti inviolabili e i doveri inderogabili citati nell’art.2 trattano dello sviluppo dell’uomo.

L’art.22 si riferisce ad una concezione che può sembrare ovvia. Ma le frasi utilizzate ("per motivi politici") mettono in risalto l’atteggiamento di condanna storica nei confronti di quei periodi in cui era possibile privare chiunque della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome, per motivi politici.

Anche l’art.23 è un articolo di condanna. Si tratta dell’articolo su cui si basa ogni dovere.

L’art.53 è insieme un dovere morale e giuridico.

L’art.52 contiene una riserva di legge.

L’art.24 non è una libertà, è un diritto civile: infatti fa capo al titolo I dei diritti e doveri dei cittadini, intitolato "rapporti civili".

L’art.101 dice che i giudici sono soggetti solo alla legge; però se la legge è incostituzionale, i giudici non devono seguirla.

Il concetto di difesa in giudizio comprende sia la prospettiva dell’azione (di colui che attacca), si quella della difesa (di colui che si difende); la difesa comprende in senso ampio, quindi, l’azione e la resistenza, in senso stretto la resistenza solamente.

Il processo (civile, penale o amministrativo) è regolato dall’art.111.

23.11.04 Prof. Giocoli Nacci

Le elezioni per la Camera e per il Senato si svolgono periodicamente, ogni 5 anni (prima

non era così), cosicché ogni 5 anni cambia il corpo elettorale, la composizione delle Camere e l’orientamento politico.

L’elettorato, più che un diritto, è un potere (in quanto non esercita una situazione giuridica soggettiva).

L’elettore svolge il potere di eleggere, ma non ha il potere di revocare l’eletto, in quanto l’eletto è "sganciato" del tutto dal corpo elettorale, nonché da ogni partito (art.67). il membro del Parlamento rappresenta la Nazione. Né il corpo elettorale né il partito di appartenenza possono dare indicazioni precise al parlamentare.

La rappresentanza del parlamentare è di diritto pubblico, a differenza di quella di diritto privato che è rappresentanza di volontà essa si presenta come una rappresentanza di interesse.

Ma non basta. Anche il diritto privato conosce la rappresentanza di interessi (nei confronti dei minori o degli interdetti) e si chiama "rappresentanza legale".

Bisogna aggiungere che la rappresentanza di diritto pubblico persegue interessi generali, della collettività.

Le parole "senza vincolo di mandato" stanno a significare che né gli elettori né il partito politico possono affidare al candidato un mandato imperativo.

In passato i partiti, per ovviare al problema e rendere più vincolante la loro linea politica, facevano firmare delle dimissioni in bianco, cioè senza data. Nel momento in cui il parlamentare si fosse distaccato dalle direttive del partito esse venivano completate di data e presentate alla Camera, che spesso le accettava.

Quando fu resa pubblica questa prassi, la Camera cominciò a rifiutare queste dimissioni, in quanto non erano spontanee ma preordinate.

Le regole parlamentari sono applicabili anche al di fuori del Parlamento.

Il parlamentare è libero nello svolgimento delle sue funzioni

Spesso si verificano spostamenti di parlamentari che cambiano gruppo quando non si trovano d’accordo con la linea politica adottata dal proprio gruppo. Non sempre l’appartenenza ad un partito vincola l’appartenenza ad un gruppo.

Il parlamentare gode di una posizione di prerogativa (e non di privilegio): art.68.

I privilegi sono stati eliminati dalla nostra società.

Per il parlamentare, non è possibile rinunciare all’immunità. Questa norma non è dettata nell’interesse del parlamentare, ma nell’interesse della funzionalità della Camera.

Le immunità, o prerogative sono di due tipi. Un tipo di immunità opera nel campo del diritto sostanziale, l’altro tipo opera nel campo del diritto processuale.

Nel campo del diritto sostanziale vi sono reati, compiuti dai parlamentari, non punibili. Essi non rispondono dei voti dati e delle opinioni espresse; tutto questo serve a dare la massima libertà ed autonomia al parlamentare. È una sorta di impunità.

Se un reato è commesso da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, è come se non fosse tale. Si parla comunque, solo di voti ed opinioni e non di atti fisici, come l’ostruzionismo.

Ma l’opinione può essere espressa anche fuori dall’assemblea, ad esempio all’interno delle commissioni d’inchiesta.

Sostanzialmente, lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana dicono la stessa cosa, ma la Costituzione è più precisa, perché contempla anche il caso in cui il parlamentare esprima le sue opinioni fuori dall’assemblea (ma sempre nell’esercizio delle sue funzioni).

L’immunità si manifesta in modo ancora più evidente nel campo del diritto processuale. Il Costituente ha manifestato la necessità di operare in maniera tale da non privilegiare la posizione dei vari poteri dello Stato tramite il sistema dei pesi e contrappesi. Egli aveva reso la magistratura indipendente dal potere politico.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è il governo della magistratura

Allo stesso tempo egli aveva stabilito che neanche il magistrato poteva comprimere la libertà dei deputati: per poter procedere, i magistrati hanno il dovere di chiedere l’autorizzazione alla camera di appartenenza del deputato. Se così non fosse stato, sarebbe stato troppo facile pensare ad una pressione dei magistrati sui deputati.

Ma entrambe le Camere hanno fatto mal uso di questo potere: hanno negato l’autorizzazione a procedere, anche in casi di evidente mal costume politico.

Ma insieme a queste prerogative, i parlamentari devono sottoporsi anche a delle situazioni passive: essi non possono conseguire promozioni nella loro carriera di appartenenza, o "vantaggi" durante la carriera politica. Essi non possono sottoporsi a concorsi (per promozioni o trasferimenti).

Questo non significa che sono pregiudicati per sempre nella loro carriera, ma solo durante la carica parlamentare. Questo per non far abusare loro di quel potere derivante dalla funzione alla quale adempiono. È un limite per la garanzia del legale svolgimento dell’attività amministrativa.

Le prerogative di cui abbiamo parlato operano durante il periodo in cui il parlamentare è in carica. Questa norma ha dato luogo a divergenze interpretative.

Quando un parlamentare diventa tale? Le camere possono essere costituite e funzionanti solo durante la prima riunione. Prima di questo momento abbiamo solo degli "eletti" e non dei deputati. Questo principio vale anche a determinare il momento d’inizio del mandato parlamentare.

Il deputato non è tale quando viene eletto nel suo partito, ma nel momento in cui assume le funzioni che a quella carica competono.

L’essere eletto non significa essere parlamentare

Non sempre le cause d’ineleggibilità e di incompatibilità sono rilevabili al momento dell’elezione. È in un momento successivo che si accerta l’esistenza o meno di queste cause.

Vi è un’apposita giunta: la giunta per le elezioni, che opera in due modi: accertando che le elezioni si siano svolte regolarmente e che gli eletti non emergano, in capo agli eletti, cause di incompatibilità o ineleggibilità.

L’ineleggibilità è l’impossibilità di essere eletti. Si vuole evitare la c.d. captatio benevolenti, cioè la posizione di vantaggio di alcuni individui: sindaci, magistrati (nell’ambito della loro circoscrizione), presidenti di provincia, funzionari dello Stato ecc…

L’incompatibilità sorge quando si può essere eletti, ma si occupa un atro ruolo nella società, incompatibile con la carica di parlamentare. L’eletto deve fare una scelta: deve optare tra una carica e l’altra.

Le cause d’ineleggibilità non sono presenti nel testo della Costituzione, quelle d’incompatibilità si. Una causa di incompatibilità era data, prima, dalla posizione di deputati e senatori (se l’opinione non era espressa, essa era intesa a favore della carica di membro del Senato). La nuova normativa, in questo caso prevede una causa d’ineleggibilità e non di incompatibilità (la scelta non c’è in quanto non si può essere eletti in tutte e due le camere).

Nel caso fosse dichiarata la causa d’ineleggibilità o d’incompatibilità, tutti i provvedimenti adottati da quel parlamentare dovrebbero essere nulli, invece c’è una regola che salvaguarda i provvedimenti presi anche da un organo che poi risulti non essere stato regolarmente costituito.

Il momento finale della carica coincide con quella del termine della legislatura, o dello scioglimento delle camere; ma vi sono condizioni particolari che attengono al singolo: le dimissioni, o la presenza delle cause d’ineleggibilità o incompatibilità.

La giunta per le elezioni opera continuamente

Il funzionamento delle Camere si deve proprio a questo accertamento continuo da parte della giunta per le elezioni.

Cosa succede quando un membro del parlamento viene estromesso?

Secondo il sistema proporzionale era facile ovviare all’estromissione di un membro del parlamento; subentrava infatti il primo dei non eletti.

Con il sistema maggioritario invece, non c’è una lista: non c’è un primo dei non eletti. Bisogna ripetere le elezioni, con un conseguente aggravamento delle spese.

Le leggi elettorali che seguivano il sistema proporzionale, più saggio e democratico, assicuravano la reale rappresentanza dell’orientamento politico del Paese.

La riforma in seno alla magistratura serviva ad accorpare molti partiti in modo da diminuirne il numero; ma la finalità della riforma è fallita: con il sistema maggioritario il numero dei partiti è aumentato ancora.

24.11.04 Prof. Giocoli Nacci

Gli organi costituzionali sono collegati tra loro secondo principi di collaborazione,

funzionalità

In Italia si attua un principio di "collaborazione" tra i poteri; non vi è fra essi un rapporto gerarchico: sono tutti organi di vertice.

Quale ordine bisognava seguire, nel testo della Costituzione, nella trattazione degli organi costituzionali?

L’ordine seguito nella trattazione degli organi è stato forse inconsciamente dettato dal principio di democrazia enunciato nell’art.1.

Il primo organo trattato è il Parlamento, legato direttamente al corpo elettorale.

Il secondo organo trattato è il Presidente della Repubblica.

La Repubblica si differenzia dalla Monarchia proprio grazie al carattere rappresentativo dell’organo "Capo dello Stato"

Questa elettività può essere assicurata mediante due procedimenti:

elezione diretta

elezione indiretta

(di 2° grado). Questa si ha attraverso un organo intermedio, creato ad hoc (come negli U.S.A.), oppure già esistente, con altre funzioni.
da parte del corpo elettorale.

Il tema delle modalità d’elezione del Capo dello Stato è molto delicato. Una elezione diretta del Capo dello Stato da parte del corpo elettorale, lo avrebbe sganciato del tutto dai partiti politici, lo avrebbe reso autonomo; ma egli avrebbe potuto assumere dei poteri quasi dittatoriali, non conformi ad uno stato moderno. C’era questo rischio. Si pose quindi il problema di quale fosse il criterio da seguire per evitare rischi e avere comunque un Capo dello Stato Super Partes.

Il governo può essere parlamentare o presidenziale.

Il governo parlamentare è espressione della maggioranza parlamentare.

Nel governo presidenziale il Capo dello Stato è Capo del Governo ed è eletto direttamente.

Il nostro è un sistema di governo parlamentare. Qual è il ruolo del Capo dello Stato?

Il nostro sistema parlamentare si fonda sulla presunzione del collegamento tra Parlamento e Governo, ma si tratta di una presunzione relativa che può essere vinta da una prova contraria.

Nella funzione di controllo di questo collegamento tra Parlamento e Governo trova il suo posto il ruolo del Presidente.

Egli deve nominare un governo che sia espressione della maggioranza parlamentare. Quando c’è una frattura insanabile tra governo e parlamento, il Capo dello Stato può procedere allo scioglimento delle Camere. Si tratta di un compito importante e delicatissimo. Il Capo dello Stato ha una funzione alquanto rilevante.

Ma al Costituente si presentava un ulteriore problema: bisognava sganciare il Presidente dai partiti politici, dalla maggioranza; egli non doveva essere espressione della maggioranza parlamentare.

L’elezione doveva essere conseguenza di un voto molto ampio

Per le elezioni, si individuano due soggetti e i parlamentari votano necessariamente l’uno o l’altro.

Le elezioni presidenziali avvengono ogni 7 anni. Si era previsto che la durata della Camera fosse di 5 anni, quella del Senato di 6, quella del Presidente di 7, in modo tale da sganciare completamente il Presidente da entrambe le Camere. Oggi la durata in carica di entrambe le Camere è di 5 anni, e si potrebbe abbassare il termine di durata della carica del Presidente a 5 anni.

Proprio in ragione di questo termine assai lungo, si è cercato di limitarne l’ulteriore permanenza in carica. Il principio della continuità nella funzione degli organi costituzionali vale per tutti gli organi costituzionali (non vi può essere un "vuoto" costituzionale); essi si dicono organi indefettibili.

Per il Parlamento abbiamo esaminato la prorogatio; per il governo assistiamo ad un fenomeno simile. Il Presidente non accetta immediatamente le dimissioni del governo, ma aspetta di aver formato un nuovo governo.

Per il Presidente della Repubblica si è cercato di evitare la prorogatio. Il Parlamento è convocato per l’elezione del nuovo Capo dello Stato prima della fine della carica del precedente.

Se il Presidente muore, il Parlamento si riunisce immediatamente.

Nonostante questo anticipo, per via della difficoltà nell’ottenere una maggioranza qualificata o anche assoluta, potrebbe non essere eletto un nuovo Capo dello Stato entro il termine della carica precedente: solo in questo caso si ha una prorogatio.

, di una maggioranza qualificata, cioè di 2/3 del Parlamento. Tutto ciò proprio per rendere il Presidente indipendente dalla maggioranza parlamentare; soltanto dopo la terza votazione nella quale non si è raggiunta quella maggioranza qualificata, diviene sufficiente una maggioranza assoluta; non si ricorre MAI alla maggioranza semplice per l’elezione del Capo dello Stato.
che in tutti gli ordinamenti repubblicani è di carattere elettivo.
.
. Deve sempre accertare che tutti gli elementi della Camera siano in grado di esercitare la propria funzione.
, in quanto vi può essere una rinuncia, oppure possono emergere cause di incompatibilità o ineleggibilità. Il parlamentare diviene tale solo nel momento in cui siede in parlamento; da quel momento comincia la sua funzione, operano le sue prerogative, entrano in vigore dei limiti.
.
.
, il potere o potestà, corrispondono rispettivamente situazioni giuridiche di svantaggio: l’obbligo, il dovere, ancora l’obbligo e infine la soggezione.

 
 
 
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