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DIRITTO COSTITUZIONALE : PARTE IV - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN

Post n°77 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 

L’ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali tramite il rinvio

Il rinvio può essere recettizio, cioè materiale, fisso, praticamente trascritto.

È tale quando una norma emanata dai nostri organi fa riferimento a una norma straniera. È un rinvio fisso in quanto la norma dai nostri organi emanata, non è soggetta alle modificazioni che interessano la norma straniera.

Il rinvio può anche essere non recettizio, cioè formale, mobile: in questo caso si fa riferimento generalmente a una norma straniera; a qualsiasi atto che abbia una certa qualificazione legittima. La norma viene introdotta, ma non recepita: è condizionata dalla modificazione della norma originaria.

La presupposizione si ha quando vi sono ordinamenti stranieri presupposti per la risoluzione di problemi nel nostro ordinamento. Anche le pre-leggi hanno un carattere di presupposizione (ad esempio, facendo riferimento all’art.16, le leggi sulla cittadinanza sono diverse in ogni ordinamento).

La consuetudine è la fonte-fatto (non scritta) più comune.

26.10.04 Prof. Loiodice

La Costituzione fa propri principi morali ed etici della dottrina sociale della chiesa.

La libertà è un concetto etico

limitato. Lo status di libertà va conservato; nella morale

la libertà è corrispondenza al bene assoluto, nel diritto essa è corrispondenza al bene giuridicamente protetto.

La libertà si articola nelle varie libertà (artt.13 e ss.).

Il concetto di persona giuridica è un’astrazione del diritto. La persona giuridica non è una persona, ma un soggetto giuridico.

Il concetto di soggetto di diritto è cambiato spesso nel corso della storia.

Si possono utilizzare concetti astratti del diritto, ma sempre in relazione con la natura dell’uomo; la persona giuridica è estensione di quella fisica.

La natura viene considerata dal diritto in tutte le sue espansioni: prima o poi il diritto formalizza tutte le espansioni della personalità dell’uomo.

Con un’interpretazione sistematica si può comprendere che l’art.13 prende in considerazione la persona fisica.

Infatti basta considerare il II comma, quando tratta della "detenzione", applicabile unicamente alla persona fisica.

Il concetto di persona è un concetto extragiudiziario. La persona essere umano, si trasforma in soggetto di diritto.

03.11.04 Prof. Loiodice

Anche la persona fisica diviene astrattezza quando è considerata come personalità giuridica.

La libertà personale è sia status che scelta. Il più delle volte viene tutelata la libertà di scelta,

ma, una volta operata la scelta (che deve essere una scelta di libertà), si ottiene la libertà status. La scelta appartiene anche agli animali, ma la scelta effettiva, come conforme allo status di libertà è propria dell’uomo.

Inviolabilità (domanda d’esame): l’inviolabilità si ritrova anche nell’art.2. esso è un concetto fisico, un concetto antico. Esso sorge e viene collegato alla proprietà.

Ci sono beni che vengono offerti alle divinità e sono intoccabili (i concetti di sacro e di inviolabile spesso viaggiano insieme); l’inviolabilità si trasforma poco a poco e perde i connotati di concetto fisico (Romolo e Remo tracciarono sulla terra un confine sacro, inviolabile).

Il concetto fisico di inviolabilità è presente nell’art.13 quando si parla di ispezione, detenzione, perquisizione (concetti fisici); l’inviolabilità viene affidata a poteri giuridici (giudice e legge insieme).

08.11.04 Prof. Loiodice

L’art.13

(relativo alla libertà personale) è collegato a molti altri articoli (ad es. art.2: diritti

inviolabili).

Art.111 penultimo comma: il giudice "parla" attraverso le sentenze che sono la massima espressione della funzione giurisdizionale; ma ci sono anche i provvedimenti (di carattere amministrativo o di sicurezza).

VII comma: prima vi erano vere e proprie dichiarazioni di guerra, oggi queste non esistono più in senso stretto, ma vi è comunque la guerra (terroristica), una guerra continua e imprevedibile. Come tempo di guerra, si potrebbe considerare anche quello odierno.

Le sentenze del Tribunale militare riguardano i militari, ma in tempo di guerra, ogni cittadino è militare. Ma a chi spetta la decisione, al Parlamento o al Governo? Al parlamento.

Art.13, I comma: parla di inviolabilità, ma anche qualcosa di inviolabile può essere violato (vedi il confine posto da Romolo e Remo);

II comma

III comma

Cos’è un’autorità di pubblica sicurezza? Anche un professore nell’esercizio della sua funzione può essere un’autorità di pubblica sicurezza…

Il codice di procedura penale prevede che la pubblica sicurezza sia composta di organi di polizia, di sicurezza; ci sono due tipi di arresto: uno facoltativo, relativo a reati abbastanza forti, sui quali l’autorità decide se arrestare o no; e uno obbligatorio, relativo ai casi di reati più gravi (rapina, omicidio, oltraggio a pubblico ufficiale…).

Solo nel caso in cui non vi sia nessun rappresentante della pubblica sicurezza, ogni cittadino ha il potere di arrestare il criminale. Nell’aula universitaria, il professore ha un potere d’assemblea, ma anche un potere di polizia interna; in realtà questo potere non è stato mai usato: anche se viene oltraggiato, un professore non arresta mai uno studente, per non rompere l’unità che corre tra studenti e insegnanti. Sostanzialmente questo potere di arresto è come se non esistesse.

L’art.13 induce a considerare con molta parsimonia il potere d’arresto, riducendo la sua applicabilità ai soli casi eccezionali.

L’articolo in questione rende impossibile l’intervento sulla persona con due grandi riserve: la riserva giurisdizionale e la riserva di legge. Ogni eccezione alla regola va intesa in modo restrittivo.

Le due riserve sono una doppia garanzia contro gli abusi: la riserva giurisdizionale attribuisce alla competenza dei giudici quegli atti che, un tempo, erano riservati al potere esecutivo; la riserva di legge attribuisce al potere legislativo atti che anch’essi erano, un tempo, riservati all’esecutivo.

Vi è una differenza tra "eccezionale" e "speciale":

eccezionale

speciale

10.11.04 Prof. Giocoli Nacci

Il legislatore ha dato, inconsciamente, un ordine alla trattazione degli organi costituzionali.

L’ordine risponde alla maggiore vicinanza dei vari organi al concetto di democrazia: potere del popolo.

Il primo organo preso in considerazione è il parlamento.

Il Parlamento (art.55) si compone della Camera dei Deputati e del Senato: è un organo composito.

Il sistema bicamerale era abbastanza diffuso all’epoca dell’instaurazione della Repubblica, ma in seno all’assemblea costituente si voleva ottenere dalla sinistra, un sistema monocamerale; così, la nostra Costituzione ha assegnato alle due camere le medesime funzioni e la medesima dignità. Entrambe le camere devono varare le leggi, entrambe devono dare fiducia al governo; è un bicameralismo perfetto.

Proprio questa identità di contenuti delle due assemblee ha indotto dottrina e parti politiche a considerare negativo il bicameralismo, in quanto rallenterebbe l’azione legislativa (spesso la legge "viaggia" tra le due camere per molto tempo), l’azione governativa (la fiducia deve essere assegnata da entrambe le camere), l’azione statale.

Si sostiene, quindi, da più parti, non giustificabile l’esistenza di due organi che esprimono la stessa volontà e nello stesso tempo, si sostiene non giustificabile la perdita di tempo causata dalla difformità di volontà in caso di contrasto tra le due camere.

Ma queste considerazioni si basano su aspetti non totalmente condivisibili; non tengono infatti conto che i sistemi moderni sono sistemi partitici, che assicurano l’uniformità di vedute tra le due camere; inoltre esse non tengono conto che nel caso si verificassero difformità di opinioni e vedute, sarebbe un bene metterle in evidenza, piuttosto che sopprimerle.

Il sistema bicamerale risponde a precise esigenze politiche e tecniche. Le esigenze politiche emergono negli stati federali dove questo sistema è fondamentale; in quelli regionali esso è invece necessario in quanto in una camera potrebbero emergere i rappresentanti dell’unità nazionale, nell’altra quelli delle Regioni. Forse l’art.57 voleva dire proprio questo.

Il presidente del Senato supplisce il Capo dello Stato quando è necessario; bisognava dare una medesima dignità al Presidente della Camera, perciò si è deciso che il Presidente della Camera presiede le assemblee riunite in seduta comune.

Il sistema bicamerale dovrebbe impedire l’emanazione di una legge per impulso (ad esempio sotto pressione dell’opinione pubblica). La seconda camera dovrebbe essere una camera di riflessione, utile a rallentare l’azione legislativa, ai fini di un vaglio razionale e critico della legge in esame.

è una norma che può avere un’interpretazione estensiva ma non analogica (in quanto fa riferimento a particolari settori; es. università).
è una norma che non può avere né interpretazione estensiva, né analogica;
: i provvedimenti provvisori, se non sono convalidati dall’autorità giudiziaria sono illegittimi e costituiscono reato. I provvedimenti non sono suscettibili di ricorso.
: espone ciò che garantisce l’inviolabilità; vi sono due concetti tecnici: la riserva giurisdizionale e la riserva di legge che lavorano insieme.
.

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