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DIRITTO COSTITUZIONALE : PARTE V - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN

Post n°78 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 

Bisogna differenziare le due camere in base a:

l’elettorato attivo e passivo: alla Camera dei Deputati votano tutti i cittadini maggiorenni, al Senato votano le persone di almeno 25 anni. È da sottolineare che, mentre per l’elezione dei deputati, si parla di "maggiore età", definita con una legge dello Stato, per l’elezione dei Senatori si fa riferimento ad un’"età precisa": 25 anni. L’elettorato passivo si ottiene, per la Camera dei Deputati, a 25 anni, per il Senato, al 40°anno di età.

Questa norma è stata abrogata

, ma prima le camere si differenziavano per la rispettiva durata in carica, in quanto la camera durava in carica 5 anni, il Senato 6 anni. Questa distinzione teneva presente l’esigenza di cogliere le emergenze del corpo elettorale in momenti diversi, assicurando una non brusca, ma graduale trasformazione degli orientamenti politici. La differenziazione è stata eliminata per ragioni di opportunità, sotto pressione dei partiti. Le elezioni comportano spese enormi per lo Stato e per i partiti. Inoltre, il Capo dello Stato ha più volte sciolto il Senato prima della fine della carica per raggiungere lo stesso effetto che la revisione costituzionale ha poi sancito: l’equiparazione della durata in carica delle due assemblee).

L’idea di tornare al monocameralismo è abbandonata in tutto il mondo.

La legislatura è la durata in carica delle assemblee legislative.

La legislazione è l’insieme delle leggi in vigore.

Il periodo quinquennale non è un periodo fisso. Vi sono due norme costituzionali che prevedono la durata in carica delle due camere oltre il tempo stabilito. Si tratta dell’art.60 e dell’art.61.

L’art.60 dice che solo con un atto legislativo, e in caso di guerra, il Parlamento può prorogare i suoi poteri come vuole. Un compito delicatissimo è affidato alle due camere: durante la guerra non si possono svolgere elezioni. È un istituto di carattere straordinario, eccezionale; è una proroga.

L’art.61, invece, è una prorogatio. A differenza della proroga, i poteri delle camere sono prorogati finche non siano riunite le nuove camere. A riguardo del termine della prorogatio esistono diverse interpretazioni.

C. Mortati

Moroph

La tesi più corretta è quella che prevede che la prorogatio termini quando siano elette le nuove assemblee, ma noi non siamo d’accordo: non esiste l’elezione delle Camere, ma l’elezione dei singoli deputati. Le elezioni hanno termine in luoghi diversi in tempi diversi. Se si dovesse far riferimento all’ultima elezione, esso sarebbe un termine incerto. L’unico momento certo è quello della riunione delle Camere. Solo questo assicura veramente la continuità delle due assemblee. Il momento è certo perché il Presidente fissa il giorno della riunione nello stesso momento in cui indice le elezioni.

propone una seconda interpretazione: la prorogatio termina con la convocazione del nuovo Parlamento. Se egli però, si riferisce all’effetto della convocazione, dice la stessa cosa dell’art.61, se invece si riferisce all’atto del convocare, la sua tesi diviene inaccettabile: la convocazione avviene ad opera del Presidente della Repubblica, nel momento in cui indice le elezioni. Si assisterebbe in questo caso a un vuoto di potere, che proprio con la prorogatio si vuole evitare.
diceva che la prorogatio termina nel momento stesso in cui sono elette le assemblee, ma bisogna aspettare che esse si siano riunite, altrimenti si avrebbe uno strano fenomeno: assemblee in vigore che non rappresentano più il corpo elettorale, e assemblee non ancora in funzione, che sono il risultato della volontà degli elettori. Ma non siamo d’accordo: al termine dei cinque anni, infatti, le assemblee non perdono la loro capacità rappresentativa, ma la continuano (come recita l’art.61), finche le nuove camere non sono in grado di funzionare.

La normale durata in carica della legislatura non è di cinque anni, ma di cinque anni più la prorogatio, non in individuabile in astratto, ma solo nel momento in cui il Presidente indice le elezioni.

Nell’ambito di ogni organo parlamentare (Camera e Senato) si formano organi interni.

Il Presidente . Vi sono poi i vicepresidenti e i questori, i quali ultimi curano il regolare svolgimento delle riunioni e tengono i bilanci; infine vi sono i segretari che hanno funzioni di verbalizzazione.convoca l’assemblea e dirige i lavori

Esistono poi organi particolari: le commissioni, competenti per materia, previste dalla Costituzione, la quale sancisce che quando le camere si riuniscono in sede deliberante, le commissioni devono essere formate in modo proporzionale rispetto ai gruppi che formano il Parlamento. Le commissioni hanno carattere permanente e sono formate stabilmente. Sono le stesse per tutte le funzioni.

La Costituzione, che ha previsto l’importanza delle commissioni, ha ben presente l’essenzialità dei gruppi parlamentari.

I gruppi rappresentano i partiti all’interno delle Camere

Quando vengono eletti, i deputati devono indicare in quale gruppo vogliono essere inseriti. La scelta è libera, ma la dichiarazione è necessaria. Chi non indica la preferenza viene inserito nel cosiddetto "gruppo misto", che consta non solo di chi non ha fatto una scelta, ma anche di quei deputati che non sono in un numero tale da poter formare un gruppo. Il numero minimo di parlamentari per formare un gruppo è di venti per la Camera, e di dieci per il Senato.

Il gruppo assolve una rilevante funzione: dà le indicazioni per la formazione delle commissioni competenti per materia

Lo stesso discorso vale per le commissioni d’inchiesta che devono rispecchiare anch’esse la proporzione dei gruppi. Queste commissioni hanno un potere particolare, analogo a quello dell’Autorità giudiziaria: esse possono raccogliere testimonianze; se il testimone non si presenta, hanno la possibilità di invocare l’accompagnamento coattivo; se il testimone giura il falso, possono denunciarlo per spergiuro.

Altri organi interni sono le giunte. La giunta per le elezioni è fondata nell’immediatezza della formazione delle Camere. È formata dai parlamentari delle vecchie camere e ha la funzione di controllare i singoli parlamentari, per vedere se sono stati eletti regolarmente e, soprattutto di controllare se ricorrono o non, condizioni di incompatibilità o ineleggibilità. Questo controllo può comportare anche un procedimento pseudo – giudiziario. In altri ordinamenti, questo accertamento è compiuto da organi giudiziari. Si nutre il sospetto, nel caso del nostro ordinamento, di ingerenze politiche da parte dei partiti che spingerebbero i membri della giunta a convalidare le elezioni.

15.11.04 Prof. Giocoli Nacci

Il Parlamento in seduta comune è un organo a sé, con competenze diverse.

Nell’art.64 comma III, sono presenti due "quorum" (la maggioranza richiesta per la valida deliberazione).

Il quorum strutturale è la maggioranza necessaria affinché l’organo sia in grado di lavorare.

Il quorum funzionale è la maggioranza necessaria affinché le deliberazioni siano valide.

Il comma III dell’art.64 prevede entrambi i quorum.

La maggioranza dei presenti si presume

Quando però vi sono questioni delicate o contrasti, si può chiedere il controllo della maggioranza: la cosiddetta "verifica". Anche un singolo parlamentare può chiedere la verifica.

Se la maggioranza non sussiste, la riunione deve annullarsi. Nella successiva riunione la maggioranza è nuovamente presunta. Si tratta comunque di presunzioni relative: "iuris tantum", in quanto possono essere appurate da una verifica.

Maggiori problemi pone la questione del quorum funzionale, che in questo articolo consiste nella metà più uno dei presenti.

Nell’articolo si fa riferimento ai presenti (anche al loro numero presunto), ma questo non ha impedito che si verificassero divergenze di opinioni riguardo alla considerazione o meno dei voti degli astenuti: nel Senato essi vengono calcolati; nella Camera non vengono calcolati.

In realtà, i voti possono essere espressi anche con l’astensione, con la scheda nulla o la scheda bianca.

Secondo il Senato gli astenuti vanno calcolati nella maggioranza; invece nel regolamento del Parlamento essi sono ignorati, come se fossero assenti.

La norma regolamentare della Camera è certamente in contrasto con la Costituzione, in quanto l’articolo citato parla della maggioranza dei presenti e non della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono certamente presenti.

È quindi più corretta l’applicazione della norma da parte del regolamento del Senato (come accade spesso).

La questione è stata portata davanti alla Corte Costituzionale, ma questa non ha voluto assumere decisioni. Si tratta di questioni riservate all’autonomia delle Camere; i regolamenti non sono leggi e la Corte non può intervenire.

L’espressione "Parlamento" evidenzia la necessità della "discussione".

Si è reso necessario regolare la possibilità di discutere, di prendere la parola; ma la rigorosa applicazione di questa regola ha manifestato inconvenienti.

Esiste un istituto non disciplinato, si tratta dell’ostruzionismo, o filibustering (termine U.S.A. del 1840).

Una norma fondamentale è che la richiesta di parola per fatto proprio ha sempre la precedenza.

L’ostruzionismo consiste certamente in un’azione diretta a ritardare l’espressione del voto.

Esso può manifestarsi in modo lecito, attraverso la rigorosa applicazione delle regole parlamentari: la parte interessata cerca di rallentare l’azione facendo interventi fiume, o iscrivendo tutti i suoi membri a chiedere la parola.

A questo tipo di ostruzionismo hanno posto rimedio i regolamenti parlamentari, stabilendo che non è permesso prendere la parola più di una volta per parlamentare; inoltre è stato stabilito un termine entro il quale il discorso deve avere fine.

Non si può impedire che il parlamentare prenda la parola per la cosiddetta azione di voto, anche se ha già parlato. Si è cercato però di ridurre i tempi degli interventi e di lavoro dell’assemblea.

In ogni caso, l’ostruzionismo descritto, è un ostruzionismo tecnico, rispettoso delle norme.

Ma esiste anche un ostruzionismo fisico, illecito. Esso si ha quando l’opposizione, dopo aver utilizzato tutti i mezzi disponibili del regolamento, comincia a far brusio, chiasso, pur di impedire l’attività parlamentare. Questo non è consentito.

L’azione di ostruzionismo è quasi sempre posta in essere dalla minoranza che vi ricorre quando vuole impedire o ritardare il voto.

Un grandissimo giurista individuò anche un ostruzionismo di maggioranza. Esso si ha in alcuni casi, quando si pone in essere un atteggiamento politico contrastante con quello che la maggioranza stessa ha approvato. La maggioranza stessa, in questo caso, ritarda ilo venir in essere delle decisioni che essa stessa ha adottato.

La discussione in seno alle Camere si ha attraverso un ordine. Una volta chiusa la discussione, bisogna passare alla votazione.

La votazione su una sola proposta non crea problemi (si risolve in un "si" o un "no"). Ma ci può essere una pluralità di proposte e si può quindi presentare la necessità che se ne scelga una dalla quale partire (non è una disposizione, si tratta di una regola di carattere generale).

Questo ordine risponde a precise esigenze. Nel caso vi siano più emendamenti su una stessa disposizione, si discutono prima gli emendamenti più lontani dal testo, per finire con la votazione del testo stesso.

Inizialmente, il voto era prevalentemente segreto: esso prevaleva perché assicurava una maggiore libertà. Se il voto è palese, non vi è un’assoluta libertà.

Da molto tempo è stata modificata la norma e si è data prevalenza al voto palese. La motivazione formale è che in questa maniera si dà cognizione ai partiti e alla collettività, degli orientamenti dei singoli parlamentari; la motivazione reale, politica è che, in questo modo, si evita il fenomeno dei "franchi tiratori", o "cecchini", cioè parlamentari che votano contro il proprio partito politico.

Anche se i parlamentari sono liberi (art.67), i partiti esercitano pressioni.

Quando si vota su persone, il voto è necessariamente segreto

I metodi di votazione sono vari: per alzata di mano; per alzata e seduta; per divisione, per appello nominale; l’ultimo di questi sistemi, accerta non solo i voti favorevoli e contrari, i soggetti che hanno votato (anche se il voto può essere segreto), ma anche il numero dei votanti. Con questo sistema si estrae a sorte una lettera dell’alfabeto e si comincia a chiamare i singoli parlamentari.

Il sistema per alzata e seduta non è più applicato (anche se rimane nel regolamento); quello per divisione è poco usato.

L’esito della votazione viene verbalizzato e proclamato dal Presidente. Da questo momento la decisione è incomputabile.

Le camere svolgono una pluralità di funzioni

L’attività normativa. Infatti il Parlamento è l’organo che emana le leggi e delega il governo a emanare decreti; il Parlamento può convertire in legge i decreti legge. Il Parlamento determina la propria organizzazione mediante il regolamento. Nel Parlamento, la funzione legislativa, o normativa, è fondamentale, principale.

La funzione di controllo. Il Parlamento controlla l’azione del governo sia attraverso l’azione di indirizzo politico, sia con il controllo effettivo dell’operato del governo.

L’azione di indirizzo consiste nella mozione di fiducia che il Parlamento concede al Governo dopo che esso si è presentato al Parlamento e ha esposto il suo programma politico. L’esposizione termina con il voto di fiducia. Questa espressione fa riferimento all’attività di controllo dell’indirizzo politico del governo.

Il Parlamento può non limitarsi a dire "si" o "no", e può dare indicazioni al Governo; le indicazioni non sono vincolanti, ma il Presidente del Consiglio può accettarle o rifiutarle.

Esiste un atto di controllo politico che si svolge periodicamente (annualmente): si ha attraverso la discussione del bilancio dello Stato. Il bilancio contiene l’orientamento politico del governo, approvato dal Parlamento. In questo modo il Governo espone il programma anno per anno.

Solo il Parlamento può approvare la legge di bilancio

Se il Parlamento non approva la legge di bilancio, si blocca l’attività dello Stato

La legge di bilancio è una legge formale in quanto non contiene norme giuridiche. Invece le leggi sostanziali sarebbero leggi che contengono norme giuridiche, ma non emanate dal Parlamento. Questa definizione è errata! Quelle non emanate dal Parlamento non sono leggi. Inoltre anche le leggi formali hanno un valore sostanziale: autorizzano il governo ad agire; senza questa autorizzazione, il governo non potrebbe riscuotere le entrate e fare le spese.

Nel caso il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre

Vi sono atti di controllo politico che sono atti di verifica di ciò che è avvenuto, e non di ciò che deve avvenire. Si tratta degli atti di interrogazione: il singolo parlamentare può rivolgere al singolo ministro o al governo, una richiesta di informazione.

È una forma di controllo che concerne prevalentemente l’opposizione, la minoranza. Il controllo si svolge ancora meglio con l’interpellanza, con la quale si chiede anche una motivazione dell’avvenuto. Il membri del Governo hanno il dovere di intervenire quando c’è un’interpellanza, nel Parlamento.

I ministri possono partecipare a tutte le riunioni delle Camere, ma sono obbligati a farlo quando sono interpellati. Nel regolamento del Senato, la discussione a seguito dell’interpellanza può terminare anche con una mozione (che può anche essere una mozione di sfiducia).

La funzione giurisdizionale. Il Parlamento svolge la sua funzione giurisdizionale quando opera la verifica dei poteri (essa c’è in tutti gli organi, ma mentre le decisioni degli altri organi sono impugnabili di fronte alla magistratura, nel Parlamento le decisioni sono definitive, conclusive). Con questo grande potere assegnatogli, si mette in atto, in pieno, l’indipendenza delle Camere, ma in concreto, i parlamentari giudicano sé stessi.

Il Parlamento ha il potere di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica. Si tratta di una funzione giurisdizionale, non giudiziaria.

, si ha un periodo di 4 mesi di esercizio provvisorio.
.
, è assolutamente impossibile che lo faccia il Governo stesso con un decreto legge! Altrimenti esso sarebbe in grado di controllarsi da solo.
.
; in tutti gli altri casi è preferito il voto palese.
: non vi è un appello; anche se la maggioranza non è realmente presente, il Presidente va avanti lo stesso.
.
. I deputati di uno stesso partito si riuniscono in gruppi. Quando si formano le Camere, si formano anche i gruppi.
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