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Un blog creato da raphaelmoschen il 12/02/2008

Dr Rafael leon

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RIASUNTO DIRITTO ITALIANO PUBBLICO - PARTE VII - DOTTORE SIG. RAPHAEL MOSCHEN - AVOCATO

Post n°87 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 

45

potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre vi

era la potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite alla

legislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazione

concorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio di

residualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alle

Regioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservate

alla legislazione Statale.

Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti ai

rapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,

l’organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano una

regolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosi

attribuita:

·

delega alle Regioni,

allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva

·

riconosciute di competenza regionale,

alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente

·

svolgimento delle funzioni a loro attribuite.

Innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta anche l’art. 118, in tema

di funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alle

Regioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessi

avevano l’esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvo

parallelismo

che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città

46

metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

L’art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base al

quale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale più

vicino ai cittadini, se l’interesse travalica per esempio il territorio

comunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalica

anche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livello

statale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietàfavorendo l’autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)

orizzontale

per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riforma

costituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo dellecon il principio della sussidiarietà.

Con l’art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e le

Città metropolitane, si vedono riconosciute l’autonomia finanziaria.

Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di triplice

origine:

funzioni

agli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello

§

propri tributi ed entrate,

autonome

§

agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,

da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive

§

destinazione.

Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,

volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza che

esse siano accompagnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.

L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a

contenere la spesa delle autonomie locali, "gli enti non possono indebitarsi

47

se non per finanziare investimenti

personale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,

quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderà

solo dalla credibilità di ciascun singolo ente.

L’art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei

confronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la libera

circolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l’esercizio del

diritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere di

intervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,

qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o

comunitarie oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza

pubblica.

In base all’art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con la

Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranzaluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive

asso

(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dal

Parlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlo

davanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale

entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla

sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un

quinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto a

referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei

voti validi (c’è il quorum funzionale ma non quello strutturale).

48

Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa si

che gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadro

generale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delle

regioni ordinarie).

Ne deriva che tali regioni prevedono:

" non per spese correnti (come quelle del

dai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di

·

le regioni ordinarie

competenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per

·

in alcune materie una competenza esclusiva,

·

e un ampia autonomia finanziaria.

·

alla Regione (potere legislativo);

il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita

·

la Giunta, che è l’organo esecutivo;

·

alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige la

politica della giunta e ne è responsabile.

La Costituzione prevede per il presidente della Regione l’elezione a, nonché l’importante potere di nomina e

Lo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità dei

componenti della giunta e dei consiglieri regionali.

E’ previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e di

rimozione del presidente

o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dal

Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

nel caso compiano atti contrari alla Costituzione

suffragio universale diretto

revoca dei membri della giunta.

il Presidente, che rappresenta il vertice dell’esecutivo, infatti oltre

Sono organi della Regione:

, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire

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