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destinazione.
Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,
volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza che
esse siano accompagnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.
L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a
contenere la spesa delle autonomie locali, "gli enti non possono indebitarsi
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se non per finanziare investimenti
personale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,
quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderà
solo dalla credibilità di ciascun singolo ente.
L’art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei
confronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la libera
circolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l’esercizio del
diritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere di
intervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,
qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o
comunitarie oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica.
In base all’art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con la
Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranzaluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
asso
(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dal
Parlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlo
davanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un
quinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi (c’è il quorum funzionale ma non quello strutturale).
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Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa si
che gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadro
generale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delle
regioni ordinarie).
Ne deriva che tali regioni prevedono: