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stolking parte 3
Post n°65 pubblicato il 31 Gennaio 2011 da BLAKWINCK780
In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni)[14]. La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, dal titolo "atti persecutori", che al comma 1 recita:
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è gia stato ammonito precedentemente dal questore.[15][16] |


Inviato da: Freewords1
il 31/01/2013 alle 13:32