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RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

Post n°3050 pubblicato il 29 Aprile 2021 da antonioi0

Il processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa. Cenni

Il Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, che risale al

1933, contiene alcune norme scarne e datate e, per il resto, rinvia alle norme del codice di

procedura civile (art. 26).

Le caratteristiche del processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed

alcuni istituti introdotti di recente sembrano, però, richiamare ed echeggiare il processo

penale; la stessa concezione sanzionatoria della responsabilità amministrativa che si va

affermando va in questa direzione.

Le numerose contraddizioni non potranno che essere risolte con un apposito intervento

legislativo, atteso da molti anni.

Una prima questione che merita attenzione è data dall’applicabilità o meno delle

disposizioni contenute nell’art. 111 della Costituzione in tema di “giusto processo”.

A questo proposito, attesa la sostanziale assimilazione delle regole del processo di

responsabilità amministrativa a quelle del processo civile, sono applicabili nel giudizio che si

svolge dinanzi alla Corte dei conti i soli commi primo e secondo del novellato art. 111 (Corte

dei conti, II, 7 giugno 2004, n. 186/A; id, III, 3 giugno 2003, n. 244/A).

Esaminando le singole questioni e particolarità, un primo aspetto di particolare

importanza è dato dal fatto, già richiamato in precedenza, che l’azione è promossa in via

esclusiva dal Procuratore generale (ora, a seguito della riforma operata nel 1994, dal

procuratore regionale), con la conseguenza che l’Amministrazione danneggiata non è

ritenuta legittimata ad agire ma può solo (anzi, deve) denunciare al Procuratore regionale i

fatti che hanno arrecato nocumento al patrimonio dell’ente.

La posizione del pubblico ministero contabile rispetto all’amministrazione

danneggiata e la totale assenza di quest’ultima dal processo è ben evidenziata dalla

giurisprudenza contabile, secondo la quale “nel giudizio contabile il pubblico ministero

rappresenta “ex lege” l’ente pubblico danneggiato ad ogni effetto”.

Il pubblico ministero è considerato quale parte pubblica che agisce nell’interesse della

legge a difesa dell’ordinamento al fine di salvaguardare gli interessi dell’erario nella sua

globalità, dimodochè non potrebbero immaginarsi contrasti fra le sue decisioni e gli

 

interessi degli enti pubblici danneggiati.

 
 
 

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