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Diritto di accesso nelle leggi di settore

Post n°3326 pubblicato il 23 Gennaio 2022 da antonioi0

Diritto di accesso nelle leggi di settore

Per quanto riguarda la legislazione di settore, bisogna dire che le prime

aperture all’informazione dei cittadini si sono avute in materia urbanistica.

In questo settore infatti, la legge principale e la Legge n. 1150 del 1942 al cui

articolo 9 prevedeva il diritto di prendere visione degli atti del progetto relativo

al piano regolatore generale da parte di “chiunque” vi abbia interesse.

Ad essa si collega la Circolare Ministeriale del 7 luglio 1954 n. 2495 la quale

estendeva a tutti i cittadini del Comune la facoltà di presentare osservazioni,

facoltà questa, che la legge del ’42 aveva riservato soltanto alle associazioni

sindacali, agli altri enti pubblici ed alle associazioni interessate.

Un’altra norma importante in materia è quella contenuta nella legge

urbanistica dell’agosto 1967 che all’articolo 10 stabiliva il diritto di chiunque

di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza edilizia dei relativi

atti di progetto.

Degna di menzione è anche la legge relativa agli archivi di Stato del 1963, il

d. P. R. n. 1409, che all’articolo 21 stabilisce che i documenti conservati negli

archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere

privato contenenti dati riguardanti la politica estera o la politica interna dello

Stato.

Nel settore sanitario e lavoristico invece, una diretta partecipazione dei

lavoratori, alla gestione del diritto alla salute in fabbrica ed il loro diritto alla

16

verifica della sicurezza nell’ambiente di lavoro, è avvenuto con la Legge n. 300

del 1970, il c.d. Statuto dei Lavoratori.

L’articolo 9 prevede espressamente che “i lavoratori, mediante loro

rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché, di

promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a

tutelare la loro salute e l’integrità fisica”.

In ambito sanitario invece, da menzionare è la Legge 23 dicembre 1978 n.

833, con la quale si istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.

Tale legge ha previsto sia l’obbligo, per le Unità Sanitarie Locali, di fornire

informazioni ambientali ai soggetti che fossero esposti a rischio sia l’istituzione

del registro dei dati ambientali e del servizio di informatica a livello regionale.

Un’impronta importante inoltre, è quella fornita dalla Legge n. 816 del 1985

sullo status degli amministratori locali.

Tale legge, infatti, ha introdotto due norme di particolare importanza in

materia di diritto di accesso: l’articolo 24 e l’articolo 25.

L’articolo 24 precisa i contenuti del diritto esercitato da parte dei consiglieri

mentre l’articolo 25 invece, introduce il diritto dei cittadini di prendere visione

di tutti i provvedimenti adottati dai Comuni, dalle Province, dai Consigli

circoscrizionali, dalle Aziende speciali di enti territoriali, dalle Unità Sanitarie

Locali e dalle Comunità montane.

17

La legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, la n. 349 del 1986, ha

introdotto nel nostro ordinamento numerose disposizioni in materia di

pubblicità degli atti e dei dati relativi all’ambiente ed ha previsto il diritto di

accesso dei cittadini alle informazioni sullo stato dell’ambiente.

Questa previsione, in modo particolare, ha anticipato la più ampia disciplina

dell’accesso ai documenti amministrativi.

L’articolo 14 della legge n. 349 contiene, infatti, tre disposizioni importanti

in materia di accesso alle informazioni.

Al primo comma si stabilisce che il Ministero dell’ambiente assicuri la più

ampia informazione sullo stato dell’ambiente, attraverso la predisposizione

di strumenti in grado di fornire ai cittadini un’informazione ambientale che

possa raggiungere anche la periferia, i gruppi e le associazioni interessati a

ricevere le informazioni stesse.

Il secondo comma dell’articolo 14 prevede la pubblicazione degli atti

adottati dal consiglio nazionale dell’ambiente, organo tecnico ausiliario del

Ministero, quando la conoscenza di questi dati interessi la generalità dei

cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso.

Il terzo comma infine, prevede il diritto di accesso di qualunque cittadino

alle informazioni, da reperire presso gli uffici della pubblica

amministrazione, sullo stato dell’ambiente, prevedendo altresì, la possibilità

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di ottenerne copia, previo il pagamento delle spese di riproduzione e delle

spese di ufficio.

Degno di segnalazione è, inoltre, il d. P. R. 23 giugno 1988 n. 250 che

stabilisce, senza porre dei limiti quanto ai soggetti destinatari della

prescrizione normativa, la possibilità di ottenere il rilascio di copia di ogni

parere reso dal Consiglio di Stato nel corso delle decisioni riguardanti i ricorsi

straordinari, oppure in seguito ad una richiesta di un’amministrazione

pubblica, a condizione che il ministro competente non abbia fatto pervenire

al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del

parere, una comunicazione secondo la quale tale parere debba restare

riservato.

Questa disposizione appare assai interessante poiché per la prima volta

anteriormente all’emanazione della legge 241/90 il legislatore stabilisce che

la regola sia quella dell’accessibilità dell’atto e l’eccezione, invece, sia quella

del mantenimento del segreto sullo stesso.

Successivamente alla legge 241/90, altre normative di settore si occupano

del tema dell’accesso. In ambito ambientale interviene il decreto legislativo

n. 39 del 1997 il cui articolo 3 prevede che “le autorità pubbliche sono tenute

a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne

 

faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse”

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