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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Post n°3326 pubblicato il 23 Gennaio 2022 da antonioi0
Diritto di accesso nelle leggi di settore Per quanto riguarda la legislazione di settore, bisogna dire che le prime aperture all’informazione dei cittadini si sono avute in materia urbanistica. In questo settore infatti, la legge principale e la Legge n. 1150 del 1942 al cui articolo 9 prevedeva il diritto di prendere visione degli atti del progetto relativo al piano regolatore generale da parte di “chiunque” vi abbia interesse. Ad essa si collega la Circolare Ministeriale del 7 luglio 1954 n. 2495 la quale estendeva a tutti i cittadini del Comune la facoltà di presentare osservazioni, facoltà questa, che la legge del ’42 aveva riservato soltanto alle associazioni sindacali, agli altri enti pubblici ed alle associazioni interessate. Un’altra norma importante in materia è quella contenuta nella legge urbanistica dell’agosto 1967 che all’articolo 10 stabiliva il diritto di chiunque di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza edilizia dei relativi atti di progetto. Degna di menzione è anche la legge relativa agli archivi di Stato del 1963, il d. P. R. n. 1409, che all’articolo 21 stabilisce che i documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere privato contenenti dati riguardanti la politica estera o la politica interna dello Stato. Nel settore sanitario e lavoristico invece, una diretta partecipazione dei lavoratori, alla gestione del diritto alla salute in fabbrica ed il loro diritto alla 16 verifica della sicurezza nell’ambiente di lavoro, è avvenuto con la Legge n. 300 del 1970, il c.d. Statuto dei Lavoratori. L’articolo 9 prevede espressamente che “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché, di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica”. In ambito sanitario invece, da menzionare è la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con la quale si istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. Tale legge ha previsto sia l’obbligo, per le Unità Sanitarie Locali, di fornire informazioni ambientali ai soggetti che fossero esposti a rischio sia l’istituzione del registro dei dati ambientali e del servizio di informatica a livello regionale. Un’impronta importante inoltre, è quella fornita dalla Legge n. 816 del 1985 sullo status degli amministratori locali. Tale legge, infatti, ha introdotto due norme di particolare importanza in materia di diritto di accesso: l’articolo 24 e l’articolo 25. L’articolo 24 precisa i contenuti del diritto esercitato da parte dei consiglieri mentre l’articolo 25 invece, introduce il diritto dei cittadini di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai Comuni, dalle Province, dai Consigli circoscrizionali, dalle Aziende speciali di enti territoriali, dalle Unità Sanitarie Locali e dalle Comunità montane. 17 La legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, la n. 349 del 1986, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose disposizioni in materia di pubblicità degli atti e dei dati relativi all’ambiente ed ha previsto il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni sullo stato dell’ambiente. Questa previsione, in modo particolare, ha anticipato la più ampia disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi. L’articolo 14 della legge n. 349 contiene, infatti, tre disposizioni importanti in materia di accesso alle informazioni. Al primo comma si stabilisce che il Ministero dell’ambiente assicuri la più ampia informazione sullo stato dell’ambiente, attraverso la predisposizione di strumenti in grado di fornire ai cittadini un’informazione ambientale che possa raggiungere anche la periferia, i gruppi e le associazioni interessati a ricevere le informazioni stesse. Il secondo comma dell’articolo 14 prevede la pubblicazione degli atti adottati dal consiglio nazionale dell’ambiente, organo tecnico ausiliario del Ministero, quando la conoscenza di questi dati interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso. Il terzo comma infine, prevede il diritto di accesso di qualunque cittadino alle informazioni, da reperire presso gli uffici della pubblica amministrazione, sullo stato dell’ambiente, prevedendo altresì, la possibilità 18 di ottenerne copia, previo il pagamento delle spese di riproduzione e delle spese di ufficio. Degno di segnalazione è, inoltre, il d. P. R. 23 giugno 1988 n. 250 che stabilisce, senza porre dei limiti quanto ai soggetti destinatari della prescrizione normativa, la possibilità di ottenere il rilascio di copia di ogni parere reso dal Consiglio di Stato nel corso delle decisioni riguardanti i ricorsi straordinari, oppure in seguito ad una richiesta di un’amministrazione pubblica, a condizione che il ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere, una comunicazione secondo la quale tale parere debba restare riservato. Questa disposizione appare assai interessante poiché per la prima volta anteriormente all’emanazione della legge 241/90 il legislatore stabilisce che la regola sia quella dell’accessibilità dell’atto e l’eccezione, invece, sia quella del mantenimento del segreto sullo stesso. Successivamente alla legge 241/90, altre normative di settore si occupano del tema dell’accesso. In ambito ambientale interviene il decreto legislativo n. 39 del 1997 il cui articolo 3 prevede che “le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne
faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse” |

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