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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Il processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa. Cenni
Il Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, che risale al
1933, contiene alcune norme scarne e datate e, per il resto, rinvia alle norme del codice di
procedura civile (art. 26).
Le caratteristiche del processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed
alcuni istituti introdotti di recente sembrano, però, richiamare ed echeggiare il processo
penale; la stessa concezione sanzionatoria della responsabilità amministrativa che si va
affermando va in questa direzione.
Le numerose contraddizioni non potranno che essere risolte con un apposito intervento
legislativo, atteso da molti anni.
Una prima questione che merita attenzione è data dall’applicabilità o meno delle
disposizioni contenute nell’art. 111 della Costituzione in tema di “giusto processo”.
A questo proposito, attesa la sostanziale assimilazione delle regole del processo di
responsabilità amministrativa a quelle del processo civile, sono applicabili nel giudizio che si
svolge dinanzi alla Corte dei conti i soli commi primo e secondo del novellato art. 111 (Corte
dei conti, II, 7 giugno 2004, n. 186/A; id, III, 3 giugno 2003, n. 244/A).
Esaminando le singole questioni e particolarità, un primo aspetto di particolare
importanza è dato dal fatto, già richiamato in precedenza, che l’azione è promossa in via
esclusiva dal Procuratore generale (ora, a seguito della riforma operata nel 1994, dal
procuratore regionale), con la conseguenza che l’Amministrazione danneggiata non è
ritenuta legittimata ad agire ma può solo (anzi, deve) denunciare al Procuratore regionale i
fatti che hanno arrecato nocumento al patrimonio dell’ente.
La posizione del pubblico ministero contabile rispetto all’amministrazione
danneggiata e la totale assenza di quest’ultima dal processo è ben evidenziata dalla
giurisprudenza contabile, secondo la quale “nel giudizio contabile il pubblico ministero
rappresenta “ex lege” l’ente pubblico danneggiato ad ogni effetto”.
Il pubblico ministero è considerato quale parte pubblica che agisce nell’interesse della
legge a difesa dell’ordinamento al fine di salvaguardare gli interessi dell’erario nella sua
globalità, dimodochè non potrebbero immaginarsi contrasti fra le sue decisioni e gli
interessi degli enti pubblici danneggiati.
Inviato da: cassetta2
il 01/09/2022 alle 18:29
Inviato da: What weather today
il 06/04/2022 alle 14:56
Inviato da: cp2471967
il 19/07/2021 alle 15:10
Inviato da: tempestadamore_1967
il 20/01/2021 alle 09:56
Inviato da: saltur
il 01/07/2020 alle 23:44