Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
 

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Messaggi di Dicembre 2021

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3301 pubblicato il 31 Dicembre 2021 da antonioi0

MA IL LORO COMPORTAMENTO È TUTT’ALTRO

CHE SCONTATO.

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3300 pubblicato il 30 Dicembre 2021 da antonioi0

I GHIACCI DELL’ANTARTIDE

SI STANNO CONSUMANDO SIA ALLA BASE CHE SULLA

SUPERFICIE

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3299 pubblicato il 29 Dicembre 2021 da antonioi0

E DEGLI

OCEANI? IN PARTICOLARE

 

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3298 pubblicato il 28 Dicembre 2021 da antonioi0

CON L’AUMENTARE

DELLA TEMPERATURA DELL’ATMOSFERICA

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3297 pubblicato il 27 Dicembre 2021 da antonioi0

IMMENSE

RISERVE DI ACQUA DOLCE (IN ANTARTIDE VI È IL 90%

DELL’ACQUA DOLCE DEL PIANETA)

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3296 pubblicato il 26 Dicembre 2021 da antonioi0

COME SI

COMPORTERANNO LE IMPONENTI MASSE GHIACCIATE

 

DELL’ANTARTIDE E DELLA GROENLANDIA

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3295 pubblicato il 25 Dicembre 2021 da antonioi0

MA CE N’È UN QUARTO SUL QUALE

INVECE GRAVA UN PUNTO INTERROGATIVO

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3294 pubblicato il 24 Dicembre 2021 da antonioi0

GLI SCIENZIATI CONOSCONO BENE QUESTI TRE

 

FENOMENI

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3293 pubblicato il 23 Dicembre 2021 da antonioi0

E QUINDI LE SUE VARIAZIONI

 

INCIDANO POCO SUL LIVELLO GLOBALE DEI MARI.

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3292 pubblicato il 22 Dicembre 2021 da antonioi0

SEBBENE

SIA UN GHIACCIO GIÀ GALLEGGIANTE SUL MARE E

 

NON SULLA TERRAFERMA

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3291 pubblicato il 21 Dicembre 2021 da antonioi0

ANCORA, BISOGNA CONSIDERARE

 

LA FUSIONE DEL GHIACCIO MARINO ARTICO

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3290 pubblicato il 20 Dicembre 2021 da antonioi0

A PARITÀ DI MASSA, QUINDI,

OCCUPA PIÙ VOLUME.

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3289 pubblicato il 19 Dicembre 2021 da antonioi0

ESATTAMENTE COME FA IL MERCURIO

 

IN UN TERMOMETRO

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3288 pubblicato il 18 Dicembre 2021 da antonioi0

COME CONSEGUENZA

L’ACQUA SI DILATA

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3287 pubblicato il 17 Dicembre 2021 da antonioi0

CHE SI RISCALDANO.

 

 

 
 
 

Evoluzione della normativa in tema di diritto di accesso

Post n°3286 pubblicato il 16 Dicembre 2021 da antonioi0

L’articolo 51, infatti, al quarto comma, lettera d), disponeva la sospensione

dallo stipendio e dall’incarico per l’impiegato civile che non avesse osservato

il segreto d’ufficio, anche se tale inosservanza non avesse comportato

conseguenze dannose.

La seconda norma, l’articolo 53, prevedeva, invece, che la violazione

colposa del segreto d’ufficio, nell’ipotesi in cui avesse arrecato pregiudizio

allo Stato o ai privati, comportasse la revoca dall’impiego per l’impiegato

colpevole della violazione.

L’articolo 54, infine, disciplinava la fattispecie consistente nella violazione

dolosa del segreto d’ufficio ed il conseguente pregiudizio dello Stato e dei

privati, prevedendo una pena di maggiore gravità dovuta al carattere doloso

della violazione medesima.

Qualche spiraglio, nel rigido schema fin qui delineato, venne ad essere

aperto nel sistema degli enti locali negli anni precedenti la prima guerra

mondiale e subito dopo, negli anni successivi alla parentesi fascista in Italia,

durante la quale fu emanato il R.D. 30 dicembre del 1923 n. 2960, recante

disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’Amministrazione

dello Stato.

La Costituzione Italiana, tuttavia, non contiene una disciplina compiuta

della libertà d’informazione, né, tanto meno, prevede disposizioni in materia

d’accesso ai documenti amministrativi, e questa limitazione sarebbe

10

apparentemente dovuta ad un’insufficiente elaborazione durante la fase dei

lavori preparatori dell’assemblea costituente.

Occorre, tuttavia, ricordare che mancavano i modelli di riferimento nelle

altre Costituzioni previgenti, e che il costituente nel delineare l’articolo 21, il

quale enuncia il principio di libertà di manifestazione del pensiero con una

formula sintetica, ma certamente tesa, nelle intenzioni del legislatore, ad

assumere una portata generale, si era preoccupato maggiormente di situazioni

passate, che non dei problemi presenti nella loro dimensione complessiva.

Tutto questo emergeva nel dopoguerra nella cultura giuridica anglosassone

ed europea in tema d’informazione, la quale trovava riconoscimento nella

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del dicembre 1948, all’articolo

19, che afferma il diritto dell’individuo alla libertà di opinione e di

espressione, nonché, quello di cercare, ricevere, diffondere idee ed

informazioni attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere e, appena due

anni dopo, negli articoli 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Tali fonti contengono la distinzione tra libertà di pensiero, libertà di

manifestare il proprio e l’altrui pensiero, libertà d’informazione e libertà di

ricevere informazioni, distinzione questa approfondita poi dalla dottrina

italiana negli anni cinquanta e sessanta.

11

In dottrina, ci si è chiesti se dalla libertà d’informazione, così come

concepita nella nostra costituzione, sia possibile riconoscere una qualche

forma di relazione con l’accesso ai documenti amministrativi.

Una commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la

commissione Bozzi, nel 1983 aveva addirittura proposto una modifica

dell’articolo i21 della Costituzione, mediante l’introduzione di un articolo 21

bis, la cui disposizione prevedesse che: “nei limiti e nei modi stabiliti dalla

legge tutti hanno il diritto di cercare, trasmettere e ricevere informazioni, ed

inoltre di accedere ai documenti ed agli atti amministrativi che li

riguardano”.

La dottrina cercò, di conseguenza, di mettere in relazione il diritto di

accesso con altre disposizioni costituzionali, così, si ricercava il fondamento

del diritto nella libertà di iniziativa privata, nelle libertà fondamentali, nella

ricerca scientifica ma, soprattutto, nel principio della sovranità popolare e nel

principio democratico di pubblicità dell’azione amministrativa.

Altro principio di riferimento era considerato quello di partecipazione, che

si estrinseca con l’esercizio di tutti i diritti riconosciuti al cittadino dalla

Costituzione, ed, in particolare, con il diritto di voto che rappresenta

l’espressione più alta di tale partecipazione.

La giurisprudenza amministrativa5, da parte sua, aveva individuato il

fondamento costituzionale del diritto di accesso nell’articolo 97 della

12

Costituzione, che enuncia il principio di buon andamento ed imparzialità

dell’amministrazione, e nell’articolo 98, in cui si prevede che gli impiegati

pubblici sono al servizio esclusivo della nazione e di conseguenza dei

cittadini.

La dottrina più accreditata6 afferma, oggi, che il diritto di accesso

rappresenta esplicazione del diritto all’informazione, fondato sull’articolo 21

 

della Costituzione, da esercitare nei confronti dei pubblici poteri.

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3285 pubblicato il 16 Dicembre 2021 da antonioi0

LA MAGGIOR PARTE

DEL CALORE DELL’ATMOSFERA, INFATTI, VIENE TRASFERITA

 

AGLI OCEANI

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3284 pubblicato il 15 Dicembre 2021 da antonioi0

MOLTO PIÙ IMPORTANTE È LA

DILATAZIONE TERMICA DELL’ACQUA

 

 

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3283 pubblicato il 14 Dicembre 2021 da antonioi0

CHE PERÒ CONTRIBUISCE

 

IN MODO MODESTO.

 
 
 

LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO

Post n°3282 pubblicato il 13 Dicembre 2021 da antonioi0

UNA È LA FUSIONE

DEI GHIACCIAI MONTANI

 

 

 
 
 
 
 

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