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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Messaggi di Dicembre 2021
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Post n°3301 pubblicato il 31 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3300 pubblicato il 30 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3299 pubblicato il 29 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3298 pubblicato il 28 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3297 pubblicato il 27 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3296 pubblicato il 26 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3295 pubblicato il 25 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3294 pubblicato il 24 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3293 pubblicato il 23 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3292 pubblicato il 22 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3291 pubblicato il 21 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3290 pubblicato il 20 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3289 pubblicato il 19 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3288 pubblicato il 18 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3287 pubblicato il 17 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3286 pubblicato il 16 Dicembre 2021 da antonioi0
L’articolo 51, infatti, al quarto comma, lettera d), disponeva la sospensione dallo stipendio e dall’incarico per l’impiegato civile che non avesse osservato il segreto d’ufficio, anche se tale inosservanza non avesse comportato conseguenze dannose. La seconda norma, l’articolo 53, prevedeva, invece, che la violazione colposa del segreto d’ufficio, nell’ipotesi in cui avesse arrecato pregiudizio allo Stato o ai privati, comportasse la revoca dall’impiego per l’impiegato colpevole della violazione. L’articolo 54, infine, disciplinava la fattispecie consistente nella violazione dolosa del segreto d’ufficio ed il conseguente pregiudizio dello Stato e dei privati, prevedendo una pena di maggiore gravità dovuta al carattere doloso della violazione medesima. Qualche spiraglio, nel rigido schema fin qui delineato, venne ad essere aperto nel sistema degli enti locali negli anni precedenti la prima guerra mondiale e subito dopo, negli anni successivi alla parentesi fascista in Italia, durante la quale fu emanato il R.D. 30 dicembre del 1923 n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’Amministrazione dello Stato. La Costituzione Italiana, tuttavia, non contiene una disciplina compiuta della libertà d’informazione, né, tanto meno, prevede disposizioni in materia d’accesso ai documenti amministrativi, e questa limitazione sarebbe 10 apparentemente dovuta ad un’insufficiente elaborazione durante la fase dei lavori preparatori dell’assemblea costituente. Occorre, tuttavia, ricordare che mancavano i modelli di riferimento nelle altre Costituzioni previgenti, e che il costituente nel delineare l’articolo 21, il quale enuncia il principio di libertà di manifestazione del pensiero con una formula sintetica, ma certamente tesa, nelle intenzioni del legislatore, ad assumere una portata generale, si era preoccupato maggiormente di situazioni passate, che non dei problemi presenti nella loro dimensione complessiva. Tutto questo emergeva nel dopoguerra nella cultura giuridica anglosassone ed europea in tema d’informazione, la quale trovava riconoscimento nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del dicembre 1948, all’articolo 19, che afferma il diritto dell’individuo alla libertà di opinione e di espressione, nonché, quello di cercare, ricevere, diffondere idee ed informazioni attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere e, appena due anni dopo, negli articoli 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tali fonti contengono la distinzione tra libertà di pensiero, libertà di manifestare il proprio e l’altrui pensiero, libertà d’informazione e libertà di ricevere informazioni, distinzione questa approfondita poi dalla dottrina italiana negli anni cinquanta e sessanta. 11 In dottrina, ci si è chiesti se dalla libertà d’informazione, così come concepita nella nostra costituzione, sia possibile riconoscere una qualche forma di relazione con l’accesso ai documenti amministrativi. Una commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la commissione Bozzi, nel 1983 aveva addirittura proposto una modifica dell’articolo i21 della Costituzione, mediante l’introduzione di un articolo 21 bis, la cui disposizione prevedesse che: “nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge tutti hanno il diritto di cercare, trasmettere e ricevere informazioni, ed inoltre di accedere ai documenti ed agli atti amministrativi che li riguardano”. La dottrina cercò, di conseguenza, di mettere in relazione il diritto di accesso con altre disposizioni costituzionali, così, si ricercava il fondamento del diritto nella libertà di iniziativa privata, nelle libertà fondamentali, nella ricerca scientifica ma, soprattutto, nel principio della sovranità popolare e nel principio democratico di pubblicità dell’azione amministrativa. Altro principio di riferimento era considerato quello di partecipazione, che si estrinseca con l’esercizio di tutti i diritti riconosciuti al cittadino dalla Costituzione, ed, in particolare, con il diritto di voto che rappresenta l’espressione più alta di tale partecipazione. La giurisprudenza amministrativa5, da parte sua, aveva individuato il fondamento costituzionale del diritto di accesso nell’articolo 97 della 12 Costituzione, che enuncia il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, e nell’articolo 98, in cui si prevede che gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della nazione e di conseguenza dei cittadini. La dottrina più accreditata6 afferma, oggi, che il diritto di accesso rappresenta esplicazione del diritto all’informazione, fondato sull’articolo 21
della Costituzione, da esercitare nei confronti dei pubblici poteri. |
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Post n°3285 pubblicato il 16 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3284 pubblicato il 15 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3283 pubblicato il 14 Dicembre 2021 da antonioi0
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Post n°3282 pubblicato il 13 Dicembre 2021 da antonioi0
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Inviato da: cassetta2
il 01/09/2022 alle 18:29
Inviato da: What weather today
il 06/04/2022 alle 14:56
Inviato da: cp2471967
il 19/07/2021 alle 15:10
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