Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
|
Messaggi del 08/06/2021
Post n°3092 pubblicato il 08 Giugno 2021 da antonioi0
I controlli 1) I controlli interni Con l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato profondamente il titolo V della seconda parte della Costituzione relativo alla disciplina delle Regioni, delle Province e dei Comuni si è completato un ciclo di riforme, cominciato nel 1990 con la riforma del procedimento amministrativo e degli enti, proseguito nel 1993 con la nuova disciplina del pubblico impiego e nel 1997 con le cosiddette “leggi Bassanini” (Le leggi nn. 59 e 127 del 1997). In questo modo gli enti territoriali, già profondamente trasformati a seguito della riconfigurazione di poteri, funzioni ed assetti organizzativi ed economico-finanziari, determinata dalle grandi riforme del 1997 (Leggi nn. 59 e 127), del 1998 (d. lgs n.112) e del 1999 (d.lgs n. 286) hanno acquisito nuove possibilità in termini di autonomia statutaria, 22 regolamentare, amministrativo-funzionale e finanziaria, in una situazione che, però, ancora oggi presenta numerose incertezze e lacune. Uno dei settori che ha maggiormente risentito della riforma è stato quello dei controlli sugli atti e sugli organi degli enti territoriali, con il sostanziale venir meno dei controlli esterni sugli atti sia delle regioni che delle province e dei comuni (abrogazione dei Coreco). Sostanzialmente sono stati eliminati tutti i controlli esterni e di legittimità e sono, invece, stati valorizzati i controlli interni ai quali è stata affidata la “missione” di misurare e valutare l’azione amministrativa con finalità di autocorrezione e di miglioramento e non di sanzione dei comportamenti. In tal senso l’attenzione prestata fin dal 1999 ai controlli interni ed il sostanziale recepimento di tale normativa nel Testo unico che nel 2000 ha riorganizzato la normativa sugli enti locali indica che il processo di progressivo ampliamento dei margini di autonomia e decentramento comporta per gli enti locali l’opportunità e la necessità di controllare sempre meglio se stessi secondo modelli già utilizzati nella cultura aziendale. A questo proposito debbono essere segnalati il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e quello 30 luglio 1999, n. 286. Il primo ha disposto l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di servizi di controllo interno o nuclei di valutazione “con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione della risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa”. Il secondo ha previsto una disciplina organica in materia di controlli interni, definendone i profili funzionali e organizzativi. Tali controlli, il cui fondamento costituzionale deve essere ricercato nell’art. 97 Cost., sono collegati a concetti di ordine sostanziale quali l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, introdotti quali principi dell’attività amministrativa sin dalla riforma del 1990. Il fatto che si tratti di concetti di ordine aziendalistico non deve indurre nell’errore di ritenere che la legittimità dell’azione amministrativa non sia più parametro di valutazione dell’attività degli operatori pubblici. Semplicemente il rispetto delle regole non viene più visto come un valore in sé, ma deve essere collegato ai predetti parametri, dovendosi ritenere che è, ad esempio, efficace l’azione amministrativa che rispetta le regole. L’art. 147 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, richiamando il contenuto del d.lgs 286/99, indica quattro tipologie di controlli interni: 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (posto a garanzia del rispetto formale e sostanziale delle norme che regolano l’azione amministrativa); 2. Il controllo di gestione (consente di valutare l’azione amministrativa in un’ottica economico-contabile, al fine di valutare il raggiungimento dei risultati ed i costi); 3. La valutazione della dirigenza (permette di valutare, in relazione agli obiettivi, le capacità dei singoli); 4. La valutazione ed il controllo strategico (permette di valutare le modalità di raggiungimento degli obbiettivi dell’azione amministrativa). 23 Partendo da questa norma e da alcune scarne disposizioni risulta che ciascun ente possa autonomamente costruire e configurare un proprio modello di controllo, individuando gli organi sui quali incardinare le relative competenze. Da ultimo è intervenuta la già citata legge n. 131 del 2003 (legge La Loggia, attuativa della riforma costituzionale del 2001), che ha previsto espressamente che gli enti locali si dotino di “sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità” (art. 2, c. 4, lett. e). |
Post n°3091 pubblicato il 08 Giugno 2021 da antonioi0
|
Inviato da: cassetta2
il 01/09/2022 alle 18:29
Inviato da: What weather today
il 06/04/2022 alle 14:56
Inviato da: cp2471967
il 19/07/2021 alle 15:10
Inviato da: tempestadamore_1967
il 20/01/2021 alle 09:56
Inviato da: saltur
il 01/07/2020 alle 23:44