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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Messaggi del 10/02/2022
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Post n°3345 pubblicato il 10 Febbraio 2022 da antonioi0
Sempre in materia ambientale, è intervenuta nel 1998 la Convenzione di Aarhus, che rappresenta il risultato della conferenza internazionale sulla libertà di informazione e sulla partecipazione in materia ambientale, promossa dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). La Convenzione si è occupata, in modo particolare di tre punti fondamentali, i c. d. tre “pilastri”: libertà di accesso all’informazione, diritto di partecipazione al processo decisionale, possibilità di attivare la tutela giurisdizionale per garantire tali diritti. Relativamente al primo dei tre “pilastri”, la Convenzione distingue due modalità di accesso alle informazioni ambientali: l’accesso su richiesta del pubblico, e le iniziative autonome di divulgazioni di informazioni senza necessità di richiesta. Per quanto riguarda, invece, il secondo “pilastro”, relativo alla partecipazione del pubblico al processo decisionale, la Convenzione stabilisce tre distinti oggetti di partecipazione: le decisioni su specifiche attività, i piani, i programmi e le politiche in materia ambientale, i regolamenti e le altre norme non legislative di portata generale. Infine, con riferimento al terzo “pilastro”, inerente l’accesso alla giustizia, la Convenzione distingue tra colui che agisca per fare valere l’indebita compressione o soppressione dei propri diritti di accesso all’informazione ambientale, e colui che agisca contro la legittimità o il merito della scelta effettuata dall’amministrazione pubblica. Più recente è il Testo Unico del 2000, contenuto nel D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla disciplina dell’accesso negli enti locali, che riformula la disciplina posta dalla legge 142 del 1990. Il Testo Unico disciplina l’azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale e il diritto di accesso e di informazione. L’ articolo 10 del T.U. , al primo comma, sancisce il carattere pubblico di tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale, con la sola eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia, che ne vieti l’esibizione, quando questa possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, imprese. Il comma secondo del T.U. rinvia alla fonte regolamentare la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi e del rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi, l’individuazione dei responsabili dei procedimenti, l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande. Una rilevante differenza tra la disciplina del T.U. del 2000, già legge 142/90, e la disciplina della legge 241/90, è costituita dal fatto che la prima non richiama come presupposto per l’esercizio dell’accesso la presenza di situazioni giuridiche rilevanti, né richiede una motivazione correlata alla richiesta di accesso e tale diversità si potrebbe giustificare data la presunta maggiore efficienza delle amministrazioni locali rispetto a quelle statali, le loro ridotte dimensioni o forse le minori resistenze al principio della trasparenza amministrativa che gli enti locali avevano già dimostrato prima
degli anni novanta con la legge n. 816 del 1985. |
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Post n°3344 pubblicato il 10 Febbraio 2022 da antonioi0
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