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Messaggi del 10/02/2022

Evoluzione della normativa in tema di diritto di accesso

Post n°3345 pubblicato il 10 Febbraio 2022 da antonioi0

Sempre in materia ambientale, è intervenuta nel 1998 la Convenzione di

Aarhus, che rappresenta il risultato della conferenza internazionale sulla

libertà di informazione e sulla partecipazione in materia ambientale,

promossa dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UNECE).

La Convenzione si è occupata, in modo particolare di tre punti

fondamentali, i c. d. tre “pilastri”: libertà di accesso all’informazione, diritto

di partecipazione al processo decisionale, possibilità di attivare la tutela

giurisdizionale per garantire tali diritti. Relativamente al primo dei tre

pilastri”, la Convenzione distingue due modalità di accesso alle

informazioni ambientali: l’accesso su richiesta del pubblico, e le iniziative

autonome di divulgazioni di informazioni senza necessità di richiesta.

Per quanto riguarda, invece, il secondo “pilastro”, relativo alla

partecipazione del pubblico al processo decisionale, la Convenzione

stabilisce tre distinti oggetti di partecipazione: le decisioni su specifiche

attività, i piani, i programmi e le politiche in materia ambientale, i

regolamenti e le altre norme non legislative di portata generale.

Infine, con riferimento al terzo “pilastro”, inerente l’accesso alla giustizia,

la Convenzione distingue tra colui che agisca per fare valere l’indebita

compressione o soppressione dei propri diritti di accesso all’informazione

ambientale, e colui che agisca contro la legittimità o il merito della scelta

effettuata dall’amministrazione pubblica.

Più recente è il Testo Unico del 2000, contenuto nel D. lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, sulla disciplina dell’accesso negli enti locali, che riformula la

disciplina posta dalla legge 142 del 1990.

Il Testo Unico disciplina l’azione popolare e delle associazioni di

protezione ambientale e il diritto di accesso e di informazione.

L’ articolo 10 del T.U. , al primo comma, sancisce il carattere pubblico di

tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale, con la sola

eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di

una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della

Provincia, che ne vieti l’esibizione, quando questa possa pregiudicare il

diritto alla riservatezza di persone, gruppi, imprese.

Il comma secondo del T.U. rinvia alla fonte regolamentare la disciplina

dell’accesso agli atti amministrativi e del rilascio di copie di atti previo il

pagamento dei soli costi, l’individuazione dei responsabili dei procedimenti,

l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame

delle domande.

Una rilevante differenza tra la disciplina del T.U. del 2000, già legge

142/90, e la disciplina della legge 241/90, è costituita dal fatto che la prima

non richiama come presupposto per l’esercizio dell’accesso la presenza di

situazioni giuridiche rilevanti, né richiede una motivazione correlata alla

richiesta di accesso e tale diversità si potrebbe giustificare data la presunta

maggiore efficienza delle amministrazioni locali rispetto a quelle statali, le

loro ridotte dimensioni o forse le minori resistenze al principio della

trasparenza amministrativa che gli enti locali avevano già dimostrato prima

 

degli anni novanta con la legge n. 816 del 1985.

 
 
 

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Post n°3344 pubblicato il 10 Febbraio 2022 da antonioi0

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