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Messaggi del 08/06/2021

Responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuali

Post n°3092 pubblicato il 08 Giugno 2021 da antonioi0

I controlli

1) I controlli interni

Con l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha

modificato profondamente il titolo V della seconda parte della Costituzione relativo alla

disciplina delle Regioni, delle Province e dei Comuni si è completato un ciclo di riforme,

cominciato nel 1990 con la riforma del procedimento amministrativo e degli enti, proseguito

nel 1993 con la nuova disciplina del pubblico impiego e nel 1997 con le cosiddette “leggi

Bassanini” (Le leggi nn. 59 e 127 del 1997).

In questo modo gli enti territoriali, già profondamente trasformati a seguito della

riconfigurazione di poteri, funzioni ed assetti organizzativi ed economico-finanziari,

determinata dalle grandi riforme del 1997 (Leggi nn. 59 e 127), del 1998 (d. lgs n.112) e del

1999 (d.lgs n. 286) hanno acquisito nuove possibilità in termini di autonomia statutaria,

22

regolamentare, amministrativo-funzionale e finanziaria, in una situazione che, però, ancora

oggi presenta numerose incertezze e lacune.

Uno dei settori che ha maggiormente risentito della riforma è stato quello dei controlli sugli

atti e sugli organi degli enti territoriali, con il sostanziale venir meno dei controlli esterni sugli

atti sia delle regioni che delle province e dei comuni (abrogazione dei Coreco).

Sostanzialmente sono stati eliminati tutti i controlli esterni e di legittimità e sono,

invece, stati valorizzati i controlli interni ai quali è stata affidata la “missione” di misurare e

valutare l’azione amministrativa con finalità di autocorrezione e di miglioramento e non di

sanzione dei comportamenti.

In tal senso l’attenzione prestata fin dal 1999 ai controlli interni ed il sostanziale

recepimento di tale normativa nel Testo unico che nel 2000 ha riorganizzato la normativa

sugli enti locali indica che il processo di progressivo ampliamento dei margini di autonomia e

decentramento comporta per gli enti locali l’opportunità e la necessità di controllare sempre

meglio se stessi secondo modelli già utilizzati nella cultura aziendale.

A questo proposito debbono essere segnalati il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29 e quello 30 luglio 1999, n. 286.

Il primo ha disposto l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di servizi di

controllo interno o nuclei di valutazione “con il compito di verificare, mediante valutazioni

comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed

economica gestione della risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione

amministrativa”.

Il secondo ha previsto una disciplina organica in materia di controlli interni,

definendone i profili funzionali e organizzativi.

Tali controlli, il cui fondamento costituzionale deve essere ricercato nell’art. 97 Cost.,

sono collegati a concetti di ordine sostanziale quali l’efficacia, l’efficienza e l’economicità

dell’azione amministrativa, introdotti quali principi dell’attività amministrativa sin dalla

riforma del 1990. Il fatto che si tratti di concetti di ordine aziendalistico non deve indurre

nell’errore di ritenere che la legittimità dell’azione amministrativa non sia più parametro di

valutazione dell’attività degli operatori pubblici. Semplicemente il rispetto delle regole non

viene più visto come un valore in sé, ma deve essere collegato ai predetti parametri,

dovendosi ritenere che è, ad esempio, efficace l’azione amministrativa che rispetta le regole.

L’art. 147 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, richiamando il contenuto

del d.lgs 286/99, indica quattro tipologie di controlli interni:

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (posto a garanzia del rispetto

formale e sostanziale delle norme che regolano l’azione amministrativa);

2. Il controllo di gestione (consente di valutare l’azione amministrativa in un’ottica

economico-contabile, al fine di valutare il raggiungimento dei risultati ed i costi);

3. La valutazione della dirigenza (permette di valutare, in relazione agli obiettivi, le

capacità dei singoli);

4. La valutazione ed il controllo strategico (permette di valutare le modalità di

raggiungimento degli obbiettivi dell’azione amministrativa).

23

Partendo da questa norma e da alcune scarne disposizioni risulta che ciascun ente

possa autonomamente costruire e configurare un proprio modello di controllo, individuando

gli organi sui quali incardinare le relative competenze.

Da ultimo è intervenuta la già citata legge n. 131 del 2003 (legge La Loggia, attuativa

della riforma costituzionale del 2001), che ha previsto espressamente che gli enti locali si

dotino di “sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo

 

criteri di efficienza, di efficacia e di economicità” (art. 2, c. 4, lett. e).

 
 
 

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Post n°3091 pubblicato il 08 Giugno 2021 da antonioi0

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