Lo zibaldone

Sicurezza stradale - ANOMALIE STRADALI E RESPONSABILITA' DELLA P.A.


Avevamo detto che una delle funzioni principali della Suprema Corte di Cassazione è assicurare la certezza nell'interpretazione della legge.  http://blog.libero.it/SIGNA/11176347.html  Per anomalie stradali, si intende comunemente tutto quanto è rappresentato da una cattiva manutenzione della strada, sia che si tratti della carreggiata che dei marciapiedi, con particolare riferimento alle comuni buche; per anomalie possono essere rappresentate anche quelle difformità ben evidenti e ben evidenziate nel post n. 118 http://blog.libero.it/SIGNA/11168605.html  e riguardano tutti gli utenti della strada e quindi tutte le aree adibite al transito veicolare e pedonale.
Ad onor del vero, sia pure con la superficilità di certi interventi già evidenziati in questo blog, i problemi della rete stradale di Signa sono strutturali, mentre la manutenzione non è delle peggiori e gli interventi effettuati nella via dei Colli, via Amendola, via Argine Strada, via delle Bertesche, la passerella sopra raffigurata ed altri, hanno contribuito ad un buon passo avanti per la messa in sicurezza. Il problema delle anomalie stradali, tuttavia persiste e recentemente mi è stato richiesto da un amico, un parere relativamente alle possibilità di risargimento danni in conseguenza della caduta su una buca, con lesioni personali, fatto avvenuto in altro comune. Ecco quindi l'importanza della giurisprudenza in merito, giurisprudenza che ormai da anni ha un andamento univoco: se una persona è vittima di un infortunio a causa di un dissesto stradale, sarà responsabile anche penalmente per lesioni colpose il funzionario comunale responsabile della manutenzione stradale, perché non ha fatto riparare la strada, e non ha neppure segnalato il pericolo. Emblematica è la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13775/11 che ribadisce tale concetto e condanna il dirigente dell'ufficio tecnico di un comune del nord Italia per le lesioni causate ad una signora inciampata su un rialzo del manto stradale. Infatti, sono il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ad assumere una posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza, che impone agli organi dell'amministrazione comunale di vigilare al fine di evitare ai cittadini situazioni di pericolo dovute a una non adeguata manutenzione delle strade del Comune. Il compito del dirigente del Comune è quello di rimuovere tutte le situazioni di irregolarità che possano far sorgere problemi per la circolazione degli utenti.Non è sempre stato così, infatti fino ad una decina di anni fa, il cittadino che cadeva in una buca stradale doveva provare non solo il fatto che la caduta era stata causata dalla buca, ma anche che la buca rappresentava la cosiddetta "insidia o trabocchetto", ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l'ordinaria diligenza; in poche parole, si aveva tale situazione quando la buca era coperta da acqua o foglie. Adesso invece, la responsabilità degli enti proprietari delle strade è automatica, se viene provato che la caduta è stata causata dalla buca, secondo il principio dettato dall'art. 2051 del codice civile, relativamente alle responsabilità sulle cose in custodia. Sarà l'Ente proprietario a dover provare che la caduta è stata determinata da caso fortuito o da colpa del danneggiato.Come fare per attivare la richiesta danni? Per prima cosa si deve stabilire un nesso causale tra il danno e il dissesto della strada. Occorre documentare l'evento con delle fotografie e, essendo in presenza di lesioni e quindi di reato, è bene richiedere l'intervento di uno degli Uffici che espleta il servizio di polizia stradale, come stabilito dall'art. 12 del CDS, ovvero nella pratica, chiamare 112, 113 o polizia locale; è importante raccogliere le testimonianze di persone presenti e documentare le lesioni tramite il pronto soccorso. La richesta danni dovrà essere indirizzata all'ente proprietario della strada; in caso si ritenga di voler intervenire penalmente, i termini e le modalità, sono quelli di una qualsiasi querela. ATTENTI!! Nonostante tutto, il risargimento considererà sempre il fattore insidia e tale si intende in particolari condizioni metereologiche o della strada, per esempio presenza di foglie o pozze d'acqua che possano nascondere alla vista del conducente/pedone, l'anomalia. In caso contrario, dovrete riuscire a convincere la controparte, che era impossibile transitando con i criteri di diligenza previsti dall'art. 140 CDS, individuare il pericolo.