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QUARTO CONTO ENERGIA

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Decreto Romani 2011

Il 7 Marzo 2011 il Presidente della Repubblica Italiana ha firmato il nuovo Decreto Rinnovabili 2011, che modifica le regole di incentivazione e di autorizzazione anche degli impianti fotovoltaici.  Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffiale N° 71 del 28 Marzo 2011, ed è pertanto in vigore dal 29 Marzo 2011. Il testo del decreto è disponibile cliccando qui.

Quarto Conto Energia 2011
 
IN SINTESI

 Il 5 Maggio 2011 il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo hanno firmato il decreto ministeriale (scaricabile cliccando qui) che determina una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il provvedimento pone le basi per lo sviluppo di medio-lungo periodo del comparto, accompagnandolo al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Attraverso la razionalizzazione e una progressiva riduzione delle tariffe, sara' possibile controllare e impiegare con maggiore efficacia l'onere a carico di cittadini e imprese.

   Queste le principali caratteristiche del provvedimento:


NUOVO REGIME DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI
Il testo prevede un nuovo sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto una diminuzione progressiva necessaria per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari e assicurare la salvaguardia degli investimenti in corso. Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenuto dal Gse solo sui grandi impianti (superiori a 1 MWp su tetto e 200 kWp a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi. La tariffa percepita viene determinata dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relativi sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la grid parity – e cioè la competitività della tecnologia - già al 2017.


BONUS AMIANTO, AREE DI BONIFICA E PRODUZIONE UE
Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale europea attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali:

- premi per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto, per la realizzazione di impianti in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, per i moduli su barriere fonoassorbenti.
- a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in EU, vengono inoltre introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.

  

IN DETTAGLIO

   

Come funziona

   

Le componenti incentivanti sono diverse, alcune sono specifiche della tipologia di impianto. A grandi linee l'incentivazione si avvale di tre componenti:

1) L'incentivo viene corrisposto sulla base della quantità TOTALE di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo prefissato a fronte di ogni kilowattora (kWh) prodotto dall'impianto, ad un prezzo che supera  il prezzo di acquisto della stessa quantità di energia. L'impianto prevede un contatore che misura la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e su quella base verrà corrisposto l'incentivo.

2) L'energia così prodotta, tolta la quota usata in loco, può essere immessa e venduta in rete o utilizzata per compensare i consumi effettivi (si veda oltre in "Tipologia di connessione in rete"). Questo ricavo SI SOMMA agli incentivi di cui sopra.

3) Risparmio sulla bolletta della energia elettrica: l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.

L'erogazione degli incentivi è garantita costante e per un periodo di 20 anni.

 Il quarto Conto Energia si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.

Per ottenere gli incentivi il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante.

Per il quarto Conto Energia se il periodo fra la data di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (data di entrata in esercizio) e la data di invio della richiesta di concessione delle tariffe al GSE è:

  • non superiore ai 15 giorni allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell'impianto alla rete elettrica compreso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE;
  • superiore ai 15 giorni allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell'impianto alla rete elettrica escluso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE.

La potenza massima installabile da parte di persone fisiche senza partita IVA è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA (si veda la Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/E del 19/1/2009).

Classi e tipologie di impianto

Il Decreto prevede tre classi di impianto. Le diverse classi, insieme alla potenza, alla tipologia e al momento di entrata in esercizio determinano l'ammontare della tariffa incentivante.

a) Impianto fotovoltaico normale

   - Piccoli impianti

·         impianti realizzati su edificio con potenza non superiore a un MegaWp [1000 kWp];

·         impianti appartenenti alla categoria "altri impianti" con potenza non superiore ai 200 kWp operanti in regime di Scambio sul Posto;

·         impianti realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche, senza limiti di potenza.

-  Grandi impianti: impianti fotovoltaici che non appartengono alla definizione di piccoli impianti, quindi principalmente:

·         impianti fotovoltaici realizzati su edificio con potenza superiore ad un MWp [1000 kWp];

·         impianti a terra (o comunque appartenenti alla categoria "altri impianti", non su edificio) anche di potenza non superiore  ai 200 kWp in regime di Ritiro Dedicato;

·         impianti a terra (o comunque appartenenti alla categoria "altri impianti", non su edificio) con potenza superiore ai 200 kWp)

b) Impianto fotovoltaico innovativo:  un impianto che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati ad hoc per sostituire elementi architettonici.:

c) Impianto fotovoltaico a concentrazione: un impianto che utilizza moduli fotovoltaici in cui la luce solare viene concentrata sulle celle per aumentarne la produttività.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. I fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

 

Solo per i grandi impianti: Tetti massimi annuali di spesa e di potenza installata

I limiti di incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo.

Per il 2011 sono fissate le seguenti soglie INSUPERABILI:
    - 300 ml €di incentivi (orientativamente 1.200 MW di potenza)

Per il 2012 sono fissate le seguenti soglie INSUPERABILI:
    - I°semestre: 150 ml €di incentivi (orientativamente 770 MW di potenza)
    - II°semestre. 130 ml €di incentivi (orientativamente 720 MW di potenza)

Non concorrono alla soglia i piccoli impianti su edifici sotto i 1.000 kW e in “scambio sul posto”.

Gli impianti che entrano direttamente fino al 31 agosto 2011 partecipano ad occupare la relativa soglia di spesa;
Per il 2013-2016 l’eventuale superamento della soglia determina solo il passaggio alla tariffa successiva.
Le liste non sono soggette a scorrimento. Eventuali risorse liberate dalla esclusione di alcuni impianti si riallocano nel periodo successivo.

 

Premi - Maggiorazione degli incentivi

La componente incentivante della tariffa individuata è incrementata:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici non su edificio, qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti su edificio, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento (totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.

Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri

I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

 

Modalità di ottenimento degli incentivi per i Grandi Impianti

I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non sono entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011  accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:
a) l’impianto è stato iscritto in un apposito registro gestito dal GSE,  in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento.  A tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all’incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all’articolo 8 per l’anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;
b) la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.


 Tipologie di connessione alla rete

 Non ci sono variazioni rispetto al Terzo Conto Energia: le modalità di connessione sono infatti regolamentate da delibere della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Per impianti non superiori a 200 kWp, il responsabile dell'impianto potrà connettersi alla rete e aderire al nuovo Conto Energia in modalità diverse:

1) Cessione in rete: l'utente consumerà direttamente l'energia prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi verrà ceduta e venduta in rete. E' richiesto il possesso di Partita IVA.


2) Scambio sul posto: il rimborso dell'energia prelevata dalla rete, per una quantità non superiore alla energia immessa in rete, avverrà a cura del GSE. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno  verranno remunerate a richiesta, oppure conteggiate negli anni successivi,

Per impianti di potenza superiore ai 200 kWp, l'unica modalità di connessione è la cessione in rete.

 


Tariffe incentivanti


Di seguito le tariffe incentivanti in vigore dal 1° Giugno 2011:

 

IMPIANTI NORMALI

Per gli impianti connessi tra Giugno e Agosto  2011:

Per gli impianti connessi tra Settembre e Dicembre  2011:

Per gli impianti connessi nel 2012:

 

Per gli impianti connessi nel primo semestre 2013:

Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella seguente e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

 

 

IMPIANTI INNOVATIVI

Installati nel 2011

 Installati nel 2012

 

 

Installati nel primo semestre del 2013

Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella seguente e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

 

 

IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Installati nel 2011

Installati nel 2012

 Installati nel primo semestre del 2013

 Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella seguente e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

 

Cumulabilità con altri incentivi

Le tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
 
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
 
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
 
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
 
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
 
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
 
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 
h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
 
Gli incentivi NON SONO APPLICABILI se in relazione all’impianto fotovoltaico sono state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

 
 
 
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