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Bozze Unico 2009 anche per società di persone ed enti non commerciali

Post n°136 pubblicato il 26 Gennaio 2009 da studiorrc

Da oggi disponibili sul sito internet dell'Agenzia. Aggiornata la versione del modello per le persone fisiche


Sono disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, le bozze di Unico Sp e Unico Enc 2009, tramite cui le società di persone e gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione dei redditi relativi al 2008. I contribuenti, inoltre, possono trovare sul sito anche l'aggiornamento relativo alle bozze di Unico Persone fisiche.

I modelli recepiscono tutte le novità contenute nella manovra d'estate, nella Finanziaria 2009 e nel decreto "anticrisi".
Ecco le principali.

Unico SP e Unico ENC
Le novità comuni ai due modelli sono:


  • aggiornamento dei quadri RD, RE, RF, RG, RH (relativi alla determinazione dei redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione) per effetto delle nuove regole sulla gestione delle perdite e sulla deducibilità degli interessi passivi

  • nel quadro RT, relativo alle "plusvalenze di natura finanziaria", compare la gestione delle plusvalenze esenti e l'indicazione di quelle derivanti dalle cessioni di quote di partecipazione in fondi immobiliari (secondo quanto disposto dal Dl 112/2008)

  • nuove sezioni all'interno del quadro RQ, relativo alle imposte sostitutive, tra cui quelle riguardanti la rivalutazione dei beni e l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

  • ritorna, nel quadro RM, la sezione sulla rivalutazione del valore dei terreni

  • debutta un nuovo rigo nel quadro RS, dove indicare la gestione delle spese di rappresentanza, con regole specifiche per le imprese di nuova costituzione (in base all'articolo 1, comma 3, del Dm del 19 novembre 2008).



Per quanto riguarda esclusivamente il modello Unico Sp, all'interno del quadro RQ trova spazio un'apposita sezione per indicare il maggior valore delle rimanenze finali delle imprese indicate dall'articolo 92-bis del Tuir (operanti nel settore degli idrocarburi, nella produzione, raffinazione o commercializzazione di benzina, petrolio o gasolio e i cui ricavi superino la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore).
Inoltre, viene introdotto un nuovo quadro, RJ, riservato alle imprese marittime (tonnage tax).

Per il modello Enc, invece, in relazione alle nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa stabilite dalla Finanziaria 2008, si tiene conto della nuova aliquota Ires, passata dal 33 al 27,5%.

Si ricorda, infine, che il modello Unico va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari. Il 31 luglio 2009 è la scadenza per le società; gli enti non commerciali, invece, hanno tempo entro la fine del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Se questo coincide con l'anno solare, allora anche per loro è valido il termine del 31 luglio.

Aggiornamento di Unico Persone fisiche
La nuova bozza del modello Pf accoglie il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito, introdotto dal decreto legge "anticrisi". Spazio anche alla detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per le rette di asili nido, pubblici e privati. L'agevolazione, stabilizzata dalla Finanziaria 2009, si aggiunge alle altre detrazioni già presenti nella prima versione della bozza resa disponibile nel novembre scorso.

 
 
 

Bonus assunzioni: prossimi mesi da segnare in rosso sul calendario

Post n°135 pubblicato il 26 Gennaio 2009 da studiorrc

Comunicazione annuale dei beneficiari a partire dal 1° febbraio. Riparte il 1° aprile la corsa dei non ammessi

La fine del 2008 chiude i conti con l'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 (commi da 539 a 548 dell'articolo 2, legge 244/2007) consistente nel credito d'imposta concesso a imprese e professionisti operanti nelle aree "svantaggiate" (regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea) per gli incrementi occupazionali realizzati.
I datori di lavoro che nel corso del 2008 hanno assunto e ottenuto l'accoglimento dell'istanza usufruiranno del bonus anche per gli anni 2009 e 2010 (sempre in riferimento alle assunzioni effettuate nel 2008). Ulteriori adempimenti, tuttavia, sono richiesti al fine di mantenere in vita il credito d'imposta ottenuto. Coloro che, invece, hanno realizzato l'incremento previsto dalla norma, ma si sono visti respingere l'istanza per esaurimento dei fondi disponibili, avranno l'opportunità di "riprenotare" le risorse eventualmente rimaste inutilizzate. Si ricorda che, con provvedimento del 30 ottobre 2008, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall'articolo 2, comma 547, della legge 244/2007, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi.

Beneficiari e misura del credito
Il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali spetta ai datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008 hanno assunto alle loro dipendenze lavoratori a tempo indeterminato in aree "svantaggiate", a condizione che le nuove assunzioni costituissero incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2007 nelle medesime aree svantaggiate. L'importo del credito d'imposta è fissato in 333 euro mensili per ogni nuovo dipendente, elevato a 416 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, l'importo del credito d'imposta va proporzionato alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale per i dipendenti a tempo pieno.

Condizioni di ammissibilità
Il diritto al credito d'imposta spetta a condizione che:

  1. i dipendenti neo assunti possedessero uno dei seguenti requisiti:

    • fossero lavoratori alla prima occupazione

    • avessero perso o fossero in procinto di perdere l'impiego precedente

    • fossero portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992

    • fosserolavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.



  2.  siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione

  3.  siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni

  4.  il datore di lavoro non avesse ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 - 31 dicembre 2007, salvo che per raggiungimento dell'età pensionabile, collocamento a riposo, dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. 


Cause di decadenza
Affinché il datore di lavoro non decada dal diritto al credito d'imposta è necessario che:


  • il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell'agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento (2007); nel caso in cui tale differenza risulti nulla o negativa, il diritto al credito d'imposta decade a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato

  • i posti di lavoro creati siano mantenuti per un periodo minimo di due anni in caso di piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l'eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi

  • in capo al datore di lavoro non vengano accertate, in via definitiva, violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009 o 2010, né vengano emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.



Procedura di richiesta e fruizione

Ai fini dell'ammissione al credito, i datori di lavoro devono inoltrare apposita istanza telematica al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate (con provvedimento del 15 maggio 2008, l'agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate - modello Ial - unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio). L'istanza può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'incremento occupazionale. Per chi non avesse ancora inviato l'istanza (in presenza dei requisiti), c'è comunque tempo fino al 31 gennaio 2009. Le istanze inoltrate verranno esaminate, in ordine cronologico di presentazione, dall'agenzia delle Entrate, verificandone l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'Agenzia comunicherà l'eventuale accoglimento dell'istanza, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno disponibili. In caso di mancata risposta, vale la regola "silenzio dissenso". A partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza, il credito d'imposta potrà essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione, mediante F24. Il credito maturato e utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Comunicazione annuale: entro marzo 2009 il primo adempimento
Un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti edizioni del credito d'imposta sulle assunzioni è rappresentato dalla comunicazione annuale che i soggetti beneficiari dovranno inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, utilizzando la procedura informatica che sarà resa disponibile.

Con tale comunicazione, il soggetto beneficiario deve:

  1. attestare che il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell'agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento, ossia il 2007

  2. indicare l'eventuale minor credito spettante con riferimento all'anno precedente ovvero all'anno in corso.

La suddetta comunicazione costituisce presupposto per fruire, per l'anno in cui deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l'istanza iniziale; il mancato invio, pertanto, comporta la decadenza dal beneficio, a partire dall'anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nuova istanza per i non ammessi: aprile 2009 prima finestra
I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica per l'attribuzione delle risorse divenute disponibili a seguito di:


  • rinunce al credito richiesto

  • mancato invio della comunicazione annuale

  • indicazione nella comunicazione annuale di minori crediti spettanti.


Le nuove istanze, da presentarsi per un importo non superiore a quello inizialmente richiesto, verranno ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie.

 
 
 

Post N° 134

Post n°134 pubblicato il 03 Gennaio 2009 da studiorrc

Bonus famiglia: detrazioni da 200 a 1000 euro. Ecco come funziona

Il decreto legge anticrsi stanzia 2,4 miliardi per il bonus a favore di famiglie, lavoratori, pensionati, non autosufficienti.

L’intervento – che riguarderà 8 milioni di famiglie (con più di 16 milioni di persone interessate) - partirà da gennaio 2009 e sarà sotto forma di detrazione nella busta paga o nella pensione.

Ecco come si ripartisce il bonus

  • 200 euro per i soggetti unici componenti di un nucleo familiare se il reddito non è superiore a 15 mila euro

  • 300 euro se la famiglia è composta da due persone con un reddito di 17 mila euro l'anno

  • 450 euro se la famiglia è composta da tre persone, sempre con un reddito di 17 mila euro all'anno

  • 500 euro per le famiglie di quattro componenti con un reddito di 20 mila euro

  • 600 euro se i componenti la famiglia sono cinque, sempre con un reddito annuo di 20 mila euro

  • 1000 euro le famiglie di cinque o più componenti con un reddito di 22 mila euro.

  • 1000 euro anche alle famiglie che hanno all'interno persone non autosufficienti per handicap (il tetto di reddito sale a 35 mila euro)

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.

La richiesta va presentata entro il 31 gennaio con autocertificazione mediante modulo dell'Agenzia delle Entrate.

 
 
 

Post N° 133

Post n°133 pubblicato il 26 Novembre 2008 da studiorrc
Foto di studiorrc

Pacchetto anti-crisi

Tremonti: ''Social card per un milione e 300mila''


Il ministro dell'Economia illustra l'iniziativa a Palazzo Chigi: ''Sarà anonima, costerà 450 milioni e interesserà over 65 e bassi redditi''. Ecco come funziona. Veltroni: ''Famiglie in difficoltà e il governo non se ne accorge''. Confesercenti: ''Due milioni di nuclei non arrivano alla seconda settimana''

 

 
 
 

Post N° 132

Post n°132 pubblicato il 03 Novembre 2008 da studiorrc
 
Foto di studiorrc

Sui terreni "promessi" non matura l'esenzione

I contratti preliminari sono soggetti a registrazione con pagamento dell'imposta in misura fissa 

Imposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L'atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento fornito con la risoluzione n. 407/E, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un'unica struttura lavorativa.

 
 
 
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