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Bonus assunzioni: prossimi mesi da segnare in rosso sul calendario
Post n°135 pubblicato il 26 Gennaio 2009 da studiorrc
Comunicazione annuale dei beneficiari a partire dal 1° febbraio. Riparte il 1° aprile la corsa dei non ammessi
La fine del 2008 chiude i conti con l'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 (commi da 539 a 548 dell'articolo 2, legge 244/2007) consistente nel credito d'imposta concesso a imprese e professionisti operanti nelle aree "svantaggiate" (regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea) per gli incrementi occupazionali realizzati. I datori di lavoro che nel corso del 2008 hanno assunto e ottenuto l'accoglimento dell'istanza usufruiranno del bonus anche per gli anni 2009 e 2010 (sempre in riferimento alle assunzioni effettuate nel 2008). Ulteriori adempimenti, tuttavia, sono richiesti al fine di mantenere in vita il credito d'imposta ottenuto. Coloro che, invece, hanno realizzato l'incremento previsto dalla norma, ma si sono visti respingere l'istanza per esaurimento dei fondi disponibili, avranno l'opportunità di "riprenotare" le risorse eventualmente rimaste inutilizzate. Si ricorda che, con provvedimento del 30 ottobre 2008, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall'articolo 2, comma 547, della legge 244/2007, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi. Beneficiari e misura del credito Il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali spetta ai datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008 hanno assunto alle loro dipendenze lavoratori a tempo indeterminato in aree "svantaggiate", a condizione che le nuove assunzioni costituissero incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2007 nelle medesime aree svantaggiate. L'importo del credito d'imposta è fissato in 333 euro mensili per ogni nuovo dipendente, elevato a 416 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, l'importo del credito d'imposta va proporzionato alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale per i dipendenti a tempo pieno. Condizioni di ammissibilità Il diritto al credito d'imposta spetta a condizione che:
Cause di decadenza
Affinché il datore di lavoro non decada dal diritto al credito d'imposta è necessario che:
Procedura di richiesta e fruizione Ai fini dell'ammissione al credito, i datori di lavoro devono inoltrare apposita istanza telematica al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate (con provvedimento del 15 maggio 2008, l'agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate - modello Ial - unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio). L'istanza può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'incremento occupazionale. Per chi non avesse ancora inviato l'istanza (in presenza dei requisiti), c'è comunque tempo fino al 31 gennaio 2009. Le istanze inoltrate verranno esaminate, in ordine cronologico di presentazione, dall'agenzia delle Entrate, verificandone l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'Agenzia comunicherà l'eventuale accoglimento dell'istanza, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno disponibili. In caso di mancata risposta, vale la regola "silenzio dissenso". A partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza, il credito d'imposta potrà essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione, mediante F24. Il credito maturato e utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso. Comunicazione annuale: entro marzo 2009 il primo adempimento Un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti edizioni del credito d'imposta sulle assunzioni è rappresentato dalla comunicazione annuale che i soggetti beneficiari dovranno inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, utilizzando la procedura informatica che sarà resa disponibile. Con tale comunicazione, il soggetto beneficiario deve:
Nuova istanza per i non ammessi: aprile 2009 prima finestra I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica per l'attribuzione delle risorse divenute disponibili a seguito di:
Le nuove istanze, da presentarsi per un importo non superiore a quello inizialmente richiesto, verranno ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie. |
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