
LE REGOLE PER I “MINIMI”
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno conseguito compensi non superiori a 30.000 euro.
I contribuenti minimi sono esonerati:
· Da iva ( liquidazioni,comunicazioni,dichiarazioni iva,)
· Da ritenuta d’acconto
· Da Irap
· Da studi di settore
· Dalla registrazione delle fatture emesse, d’acquisto e dei corrispettivi (ma sono tenuti alla conservazione dei documenti)
· Dalla tenuta dei registri iva.
L’unico obbligo che hanno è quello di annotare le fatture emesse che trattasi di “operazioni esenti da iva ai sensi dell’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244 del 24/12/2007.
I contribuenti minimi pagano solo un’imposta sostitutiva pari al 20% dell’irpef in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
Non rientrano nel regime dei contribuenti minimi coloro che nell’anno precedente hanno:
· effettuato una cessione all’esportazione
· sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratore
· acquisto beni strumentali di valore superiore a 15.000,00 euro
· erogate somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati
Coloro che nel 2007 hanno applicato un altro regime fiscale ( di franchigia o ordinario possono passare automaticamente al regime dei contribuenti minimi senza dover fare alcuna variazione iva.