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Post N° 84

Post n°84 pubblicato il 29 Gennaio 2008 da studiorrc

LE REGOLE PER I “MINIMI”

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno conseguito compensi non superiori a 30.000 euro.

I contribuenti minimi sono esonerati:

·        Da iva ( liquidazioni,comunicazioni,dichiarazioni iva,)

·        Da ritenuta d’acconto

·        Da Irap

·        Da studi di settore

·        Dalla registrazione delle fatture emesse, d’acquisto e dei corrispettivi (ma sono tenuti alla conservazione dei documenti)

·        Dalla tenuta dei registri iva.

L’unico obbligo che hanno è quello di annotare le fatture emesse che trattasi di “operazioni esenti da iva ai sensi dell’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244 del 24/12/2007.

I contribuenti minimi pagano solo un’imposta sostitutiva pari al 20% dell’irpef in sede annuale di dichiarazione dei redditi.

Non rientrano nel regime dei contribuenti minimi coloro che nell’anno precedente hanno:

·        effettuato una cessione all’esportazione

·        sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratore

·        acquisto beni strumentali  di valore superiore a 15.000,00 euro

·        erogate somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati

Coloro che nel 2007 hanno applicato un altro regime fiscale ( di franchigia o ordinario possono passare automaticamente al regime dei contribuenti minimi senza dover fare alcuna variazione iva.

SALARI, INCONTRO GOVERNO-SINDACATI “MENO TASSE”

Il governo apre le porte alla richiesta di ridurre le imposte dei lavoratori dipendenti e rinnovare i contratti di lavoro.

Le ipotesi sono due: la detassazione degli aumenti contrattuali e una diminuzione dell’Irpef dal 23% al 20% sotto i 15.000,00 euro e dal 38% al 37% tra i 30.000,00 e i 40.000,00 euro.

Un’altra ipotesi prevede detrazioni dirette sulle buste paga in modo da far aumentare gli stipendi netti di almeno 100,00 euro al mese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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Data di creazione: 02/10/2007
 

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