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Post N° 115
Post n°115 pubblicato il 08 Aprile 2008 da studiorrc
Problematiche 730/2008 - farmaci: va bene la dichiarazione unica, ma deve essere dettagliata L'autodichiarazione per gli scontrini fiscali "non parlanti" o incompleti, tramite la quale è possibile certificare le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 può essere una sola per tutti gli scontrini a patto di indicare, per ciascuno scontrino, il numero identificativo nonché il codice fiscale del destinatario del medicinale e, anche per gruppi di scontrini, la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. Chi ha acquistato farmaci all'estero e si trova in possesso di scontrino "non parlante", può riportare il codice fiscale a mano sullo scontrino, mentre la natura, qualità e quantità del farmaco dovranno essere attestate o da una dichiarazione del farmacista o, in alternativa - ma solo per il 2007 - da un'autodichiarazione del contribuente stesso. Risparmio energetico e detrazione del 55%: Sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportano un risparmio energetico è riconosciuta una detrazione dalle imposte sui redditi in misura pari al 55% delle spese sostenute. L'agevolazione, introdotta inizialmente solo per il periodo d'imposta 2007, è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2008 fino al 31 dicembre 2010. In cosa consiste l'agevolazione Gli interventi "premiati" con l'agevolazione sono quelli in grado di aumentare l'efficienza energetica di edifici esistenti (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l'installazione di pareti, tetti, solai, finestre e pannelli solari). I principali adempimenti - l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti - l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio (tuttavia dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare tale attestato) - la scheda informativa, nella quale va indicato, tra le altre informazioni, il tipo di intervento eseguito, il risparmio conseguito, i dati dell'edificio sul quale sono stati realizzati i lavori. Tutti questi documenti devono essere redatti da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari). Una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati vanno trasmessi all'Enea entro sessanta giorni dal termine dei lavori. Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, è necessario conservare la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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