DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E
CODICE CIVILE
LA PROPOSTA PARLAMENTARE “IN PILLOLE”
1. Gli animali non sarebbero più classificati come cose, beni mobili, ma come
esseri senzienti, alla luce del nuovo Trattato Europeo e delle plurime pronunce
della Corte di Cassazione.
2. Riconoscimento della nuova categoria di “animale familiare”: ogni animale
domestico, non solo cane o gatto, tenuto per compagnia e senza fini alimentari.
Possibilità per chi vive con animali “da reddito”, con certificata esclusione di
commercializzazione e macellazione, di non essere considerato allevatore.
3. Danni da animali e ad animali: sarebbero riconoscibili ai proprietari di
animali e alle associazioni animaliste oltre i danni morali, anche quelli biologici,
ed esistenziali.
4. Separazione di coniugi o conviventi: in mancanza di accordo tra le parti il
Tribunale affida l’animale in via esclusiva o condivisa alla parte in grado di
garantire la sistemazione migliore.
5. Regolamenti condominiali e contratti di affitto, doveri del proprietario:
vengono dichiarati nulli eventuali divieti al diritto di convivere con animali
familiari, alla circolazione nelle parti comuni, all’accudimento, restando ferma la
responsabilità per qualunque danno eventualmente arrecato.
6. Testamenti: gli animali lasciati sono presi in carico dal curatore per stabilirne
la sistemazione migliore. E’ legittima la devoluzione di beni con il vincolo alla
miglior custodia degli animali.
7. Pignoramenti e aste giudiziarie: gli animali familiari sono impignorabili e
non possono essere messi all’asta giudiziaria.
8. Locali pubblici o aperti al pubblico, mezzi di trasporto: l’accesso è sempre
consentito a cani e gatti in trasportino e ai cani condotti al guinzaglio con
disponibilità di museruola.
9. Diritto al soccorso di animali: obbligo di fermarsi in caso di incidente con
richiesta di intervento medico veterinario, il trasporto di un animale in gravi
“Animali nei Codici Civile e Penale” 21 ottobre 2008
condizioni di salute è effettuato in stato di necessità per eventuali violazioni al
codice della Strada, riconoscimento alle autoambulanze e mezzi di soccorso per
animali o di vigilanza zoofila dei dispositivi acustici e visivi di allarme.
10. Diritto al soccorso per animali vaganti non di proprietà o feriti: chiunque
deve darne avviso al Sindaco o comunque all’Autorità.
11. Proprietà degli animali: divieto di marchiatura a fuoco, taglio di code e
orecchie.
12. Vendita: non sarebbe più permessa la vendita con riserva di godimento e la
vendita a prova. Definizione di allevatore e imprenditore agricolo estesa a
chiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale.
13. Cani e cavalli utilizzati dalle Polizie: non sarebbero più classificabili in base
al loro valore economico, al termine del servizio devono essere ceduti a chi può
garantirne il benessere con esclusione della macellazione per gli equidi,
estensione agli animali del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
14. Detenuti e legge penitenziaria: sarebbe permesso il colloquio dei detenuti
con animali familiari.