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« Tribunale di Varese, Sez...tRIBUNALE DI ROMA ... »

Tribunale Ostia, sentenza 5.7.2012

Post n°65 pubblicato il 22 Luglio 2012 da SentenzeMediazione

Ta sussistenza di un giustificato motivoper la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall’applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca: non avendo il conduttore neppure allegato alcuna giustificazione, il medesimo va condannatoal versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma pari al € 111,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.La sentenza  è per legge esecutiva.-
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
DICHIARArisolto il contratto di locazione relativo all’immobile di Roma via …… piano terra pal­­___ sc.___ int.___;ORDINA alla Y s.a.s.  in persona del suo legale rapresentante pro tempore il rilascio in favore di XXX dell’immobile suddetto
ibero da persone e cose fissando per l’esecuzione il 20.9.2012;
CONDANNA Y s.a.s.  in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell’intimante dei canoni di locazione maturati alla data di ott.2011 pari ad €.8.200,00 oltre quelli maturati successivamente e fino al rilascio nonché della somma di €.1.309 per oneri condominali; oltre interessi legali dalle scadenze e fino al saldo;
DICHIARA priva di giustificato motivo la mancata comparizione della intimata al procedimento di mediazione;CONDANNA   Y s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell’Erario della somma di €.111,00, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo; mandando alla cancelleria per la riscossione;
CONDANNA  YY s.a.s.  in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di XXX  in complessivi €.1.600,00  di cui  €.300,00 per spese, oltre IVA e CAP;

SENTENZAesecutiva.-                            Ostia lì 5.7.2012Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
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La mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (art.116 c.p.c.). L’art.8 del decr.lgsl 28/10 al comma 5° dispone che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148). La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall’applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca.

 
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