Creato da obiettivoazienda il 13/01/2012
La Formazione sulla Sicurezza Lavoro ...
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Post n°5 pubblicato il 07 Settembre 2012 da obiettivoazienda
ORA IL PATENTINO IN MEZZA GIORNATA perchè tra poco ce ne vorranno 3 intere ! Gentilissimi, è proprio vero ... tra pochissimo per conseguire il PATENTINO si triplicheranno le ore di frequenza (e i costi di partecipazione!) e questo per effetto della nuova legge sicurezza! Non fa rabbia domani sapere che OGGI RISPARMI TANTO ? Tanto poi viene richiesto, bisogna per forza conseguirlo ... con maggiori costi che ADESSO risparmiamo e che utilizzeremo in altri modi! |
Post n°4 pubblicato il 29 Agosto 2012 da obiettivoazienda
Corsi specifici per la formazione e l’addestramento per tutti gli utilizzatori di carrello elevatore (muletto), piattaforma di lavoro aerea, macchine movimento terra (pala meccanica, escavatore), gru e autogru. Sviluppati con metodi di comunicazione professionali e secondo la legge sicurezza lavoro attualmente in vigore. Ogni corso si svolge in un’unica seduta e prevede una parte teorica, una pratica e verifica finale. Al termine delle lezioni conseguirai l'abilitazione normativa per poter utilizzare l’attrezzatura, ossia un Attestato riconosciuto a livello nazionale e in più una card di operatore abilitato personalizzata con foto tessera. Per ulteriori informazioni contattaci allo 081-5186174 o 081-5187648 oppure tramite mail al seguente indirizzo: obiettivoazienda@libero.it
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Post n°3 pubblicato il 01 Febbraio 2012 da obiettivoazienda
Il datore di lavoro non ha “chiuso” il cerchio della prevenzione, della corretta responsabilizzazione delle persone fino a quando, non sottopone i propri collaboratori ad un capillare programma di formazione, informazione e addestramento. Sono utili le letture delle seguenti definizioni:
Formazione: processo educativo attraverso il quale vengono impartite ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, le conoscenze e le procedure atte all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.
Informazione: complesso delle attività dirette a trasferire informazioni utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere specificatamente ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro al fine di tutelare l’incolumità fisica.
Il datore di lavoro, quindi, deve fornire le informazioni adeguate relativamente:
▪ ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività lavorativa in genere ▪ alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro ▪ ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione ▪ ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione ▪ agli elementi di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza
Il datore deve, inoltre, provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
▪ sui rischi cui è esposto, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia ▪ sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base dei dati della normativa in vigore e delle norme tecniche ▪ sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate
Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa deve essere effettuata previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Ad oggi ciascuna azienda, mediante il servizio di Prevenzione e Protezione, è chiamata a definire dei programmi di addestramento specifico per:
▪ l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ▪ addetti chiamati a realizzare dei lavori in quota con accessi mediante funi e ponteggi ▪ addetti esposti alla movimentazione manuale dei carichi circa le corrette manovre e procedure da adottare ▪ addetti che utilizzano sostanze pericolose addetti ai lavori elettrici in tensione, nonché, tutte le mansioni (individuate nel documento di valutazione dei rischi) che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali viene richiesta una riconosciuta capacità professionale, nonché specifica esperienza |
Post n°2 pubblicato il 23 Gennaio 2012 da obiettivoazienda
Certo che dobbiamo essere formati ed informati (!!!) e il nostro obiettivo è di rendere disponibili ed usufruibili subito una serie di informazioni preziose ed altamente “vitali”. Informazioni che riteniamo, senza alcun dubbio, importantissime per la tutela della salute … tua … e dei tuoi colleghi e in genere di tutte le persone che possono essere presenti nelle aree in cui presti il tuo lavoro! Una delle questioni sollevate dagli operatori economici evidenziava un forte dubbio circa l’applicazione della formazione adeguata e specifica per i “transpallets”. E’ bene, quindi, iniziare con una piccola differenziazione: esistono, principalmente, due tipi di transapallets. Uno di tipo “manuale” ed un altro di tipo “elettrico” e la diversificazione dipende da come viene movimentato il mezzo. Il transpallet manuale non necessità di alcuna forza motrice se non quella esclusiva, e di sola natura fisica, dell’operatore che adopera questa attrezzatura. Infatti è l’operatore che con la propria forza traina l’attrezzo, sia quando lo stesso è scarico e sia quando carico di merci o di prodotti. Il sollevamento del carico, nel tipo manuale, avviene tramite una pompa idraulica e lo spostamento avviene per il tramite di un timone. Solitamente il transpallet manuale solleva il carico ad un’altezza massima di circa 210 mm (21 centimetri). Il transpallet elettrico, invece, viene movimentato anche con l’ausilio di appositi congegni elettrici che ne permettono il sollevamento e la movimentazione. Essendo elettrici la forza lavoro dell’operatore diminuisce in quanto viene sopperita con la forza elettrica contenuta negli accumulatori di energia … le classiche batterie. Chiaramente le batterie vanno a diminuire la loro capacità di lavoro in funzione dell’utilizzo del mezzo e, conseguentemente, devono essere ri-caricate con appositi strumenti. L’importanza del contenuto dell’intervento comunitario sta in un’importante specifica che solleva i dubbi circa i requisiti che debbono avere coloro che utilizzano detti transpallets. L’assenza di congegni elettrici permette di utilizzare il transpallet manuale anche ad operatori che non sono debitamente formati! Certo è comunque importante informare gli stessi circa i rischi a cui si può essere soggetti per un incauto o negligente utilizzo del transpallet manuale. Mi sembra logico … ed anche elementare … che non sono possibili tantissime operazioni … a tutela dell’incolumità fisica dell’utilizzatore e delle altre persone. Pertanto non è possibile trasportare persone, bisogna fare attenzione ad essere particolarmente moderati nella velocità di spostamento preferendo, nella circostanza, la normale velocità definita “a passo d’uomo”. Inoltre, “occhi aperti” per: Ö le sterzate che non debbono essere brusche Ö le pavimentazioni che debbono essere rigide e piane, oltre che ben pulite e preferibilmente asciutte Ö la fase di ricovero del mezzo che deve avvenire in modo ordinato ed in posizione ben salda, onde evitare movimenti dell’attrezzo Ö le operazioni di carico e scarico: ci riferiamo, soprattutto, all’efficienza delle pedane su cui si poggia il carico e allo scarico evitando di poggiarlo sugli arti inferiori di altri soggetti Ö una cura programmata del sistema frenante e di sollevamento che debbono subito rispondere ai comandi Ö la verifica dell’usura delle ruote Ö … attenzione a tutti gli altri potenziali rischi che potrebbero sorgere
Diversamente, per il transpallet elettrico, l’utilizzo può avvenire soltanto avendo formato, adeguatamente e specificatamente, tutti gli operatori che “lavorano” con il mezzo elettrico.
Infatti cambia nettamente il rischio rispetto al tipo manuale, soprattutto per quanto concerne la fase di ricarica delle batterie. |
Post n°1 pubblicato il 13 Gennaio 2012 da obiettivoazienda
Con lo scopo di contrastare il drammatico bilancio degli infortuni sul lavoro, lo Stato Italiano, ha deliberato ed approvato in tempo stretti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, denominato “Testo Unico Sicurezza”. Questo Testo ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994 che per anni è stato un punto di riferimento in materia di sicurezza. In aggiunta, ha introdotto concetti e definizioni completamente innovativi in materia di sicurezza: in particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (valutazione dello stress lavoro correlato, ad esempio) che per i lavoratori, adesso direttamente coinvolti nella tutela della propria salute ... ma anche in favore delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Le nuove disposizioni sono rivolte prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta il primo passo indispensabile per il datore di lavoro nel cammino verso la necessaria formazione ed informazione dei propri dipendenti, attività che costituisce obbligo sancito dall’articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Ma a chi si rivolge la legge? A differenza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94, l’attuale disciplina normativa (precisamente l’articolo 2) introduce rilevanti e profonde modifiche.
A) Lavoratore E’ considerato lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: ¨ presta la propria opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (sia pubblico che privato) con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione.
Pertanto … sono considerati lavoratori anche i seguenti soggetti:
▪ i soci lavoratori di cooperative o di società ▪ i soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività anche per conto della società ▪ gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ▪ l’associato in partecipazione ▪ i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ▪ i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di: ▪ macchine ▪ laboratori ▪ apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere ▪ agenti chimici ▪ apparecchiature fornite di videoterminali ▪ agenti fisici e biologici
Diversamente … sono esclusi dalla normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
B) Datore di lavoro Sono coinvolti dal provvedimento ¨ tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza.
N.B. si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. |