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Creato da Avv.FAZZARI il 07/01/2009
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A cura di: Avv. Simone FAZZARI
Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices
Simone Fazzari & Barry Smith Law Group
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI………………………………….
Ricorso avverso cartella di pagamento con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato e contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza
Il Sig………………………..………………………..
Nel Giudizio
Contro:
1) Agenzia delle Entrate Ufficio di………... in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) ………………. spa, Concessionario per la riscossione per la provincia di ………..………, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Il sig……………………. (codice fiscale………………….…), rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto dall'Avv./Dott./Rag……………………………. …, ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in………………..,alla Via………………., n….. (solo per controversie superiori a 2.582 euro).
RICORRE
Avverso la cartella di pagamento n…………….., notificata il…………, con la quale il Concessionario alla riscossione intimava il pagamento della somma complessiva di euro……..….. in relazione a presunto mancato pagamento di…….………..,
in ragione della nullità della medesima cartella impugnata per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente"), in mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione, da imputare a ……………….Spa Concessionario della Riscossione per la provincia di ………….., atteso che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale.
Si evidenzia che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007, LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.
Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto……………..…………………….. (tramite il sottoscritto difensore per controversie superiori a 2.582 euro):
fa ISTANZA
ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. 546/92 di sospensione dell' atto impugnato, sussistendo i presupposti voluti dalla legge, atteso che un'eventuale prosecuzione dell'azione di riscossione comporterebbe un grave pregiudizio economico per il ricorrente.
C H I E D E
a codesta Commissione Tributaria Provinciale di …………………, previo accoglimento dell'Istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, con vittoria delle spese del presente giudizio.
C H I E D E
Ai sensi dell'art. 33, G.Lgs. n. 546/1992, la discussione in pubblica udienza del proprio ricorso
Si notifica il presente ricorso con l'istanza di sospensione dell'atto impugnato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ………………………..ed al Concessionario della Riscossione dei Tributi di……………… e si depositano i seguenti documenti:
1) cartella di pagamento
2) …………………..
3) Luogo e data …………………
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Inviato da: camilla725
il 13/01/2009 alle 18:31