Creato da Avv.FAZZARI il 07/01/2009
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Quando l'impresa ha sede all'estero, ma la maggior parte dell'attività si svolge in Italia, la dichiarazione dei redditi va fatta nel nostro Paese, altrimenti si configura evasione fiscale. E' quanto emerge dalla sentenza 8 aprile 2013, n. 16001 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, , con la quale i giudici entrano nel tema delle c.d. "società esterovestite", ovvero quelle con fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale, ma che, di fatto, svolgono la loro attività e perseguono il loro oggetto sociale in Italia.
Per principio generale, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte sui redditi, sono da considerarsi residenti in Italia le società e gli enti che hanno per la maggior parte del periodo d’imposta la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio nazionale.
In applicazione della disposizione citata la giurisprudenza dominante afferma che "L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74,art. 5, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinchè sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi".
Tornando al caso di specie, per la società di noleggio di autoveicoli a lungo termine, con sede in Germania, ma operante nel nostro Paese, è obbligatoria la presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi, pena l’integrazione, in caso contrario, del reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. r del D.Lgs n°74/2000.
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Inviato da: camilla725
il 13/01/2009 alle 18:31