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« Lieve entità: non è escl...Convivente non può esser... »

Il precedente olografo prevale sull’atto pubblico sottoscritto dal testatore incapace

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 

Quando lo stato d’incapacità del testatore risulta permanente, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in commento, ribadendo un orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento del testamento per incapacità di testare.

Nella fattispecie, un centro residenziale per anziani citava in giudizio due persone che un’anziana signora, ospite del centro, aveva nominato suoi eredi universali con atto pubblico. In particolare, l’attore chiedeva di dichiarare la nullità del tastamento in questione per vizio del consenso del disponente, e per l’effetto, di dichiarare valido ed efficace il precedente testamento olografo con cui l’anziana aveva nominato erede il centro.

I convenuti chiedevano a loro volta in via riconvenzionale di accertare la validità ed efficacia del testamento pubblico.

La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello.

Avverso la sentenza d’appello, i due “eredi pubblici” ricorrevano per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione degli art. 591 (che nega la capacità di testare a coloro che si sono trovati in uno stato di incapacità anche temporaneo nel momento in cui il testamento è stato redatto) e art. 2697 c.c. Innanzitutto, perché la sentenza impugnata ha  individuato in uno stato di eventuale mera alterazione delle facoltà intellettive la causa dell’incapacità della testatrice a redigere il testamento. Inoltre, perché il notaio, pur non potendo attestare lo stato personale della disponente, ha recepito una volontà di cui ha dato atto in un testamento destinato ad avere pubblica fede.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, correttamente il giudice dell’appello ha considerato di per sé irrilevante, al fine di valutare il possesso delle facoltà mentali da parte della disponente, la circostanza che il testamento pubblico fosse redatto da un pubblico ufficiale. Peraltro, nel caso di specie, è incensurabile l’iter motivazionale con cui il giudice del merito, valutati gli elementi probatori, ha aderito alle indicazioni del CTU, per il quale "in termini di prevalente probabilità” l’anziana non era capace di intendere e di volere all'atto della redazione del testamento pubblico.

Infine, la Suprema Corte ha ribadito che il “rilevato stato di incapacità di intendere e di volere di carattere totale e permanente della testatrice comporta l'inversione dell'onere probatorio a carico di coloro che intendono avvalersi del testamento impugnato in ordine al pieno possesso delle facoltà mentali  da parte della testatrice al momento della redazione dell'atto”, onere che nella fattispecie non è stato assolto. In sostanza, qualora il testatore fosse incapace in momenti antecedenti o successivi alla redazione del testamento, non è escluso che il testamento possa essere considerato valido in quanto redatto in un lucido intervallo. In questo caso, però, spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

 

Avvocato Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group


 
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