Creato da Avv.FAZZARI il 07/01/2009
Simone Fazzari Law Group

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Luglio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

Ultime visite al Blog

fclemente.fcsab.francescalexy7pacelli.francesco82mirko.zilliqgeurrmolfiniavvocato.ravagliab.senatoremichmarzavv.chiaralazzaridariocatonazingarella0studiomaiolinoavv.divincenzoernestinaportelli
 

Ultimi commenti

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi e commenti in questo Blog.
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

Mediazione tributaria: nuovo rinvio alla Consulta

Foto di Avv.FAZZARI

Con ordinanza 17 aprile 2013, n. 75/2/13 la Ctp di Campobasso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di mediazione tributaria per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, ha rimesso gli atti al Giudice delle Leggi.

Ciò sulla base delle seguenti osservazioni.

1. Violazione degli artt. 24, 113 e 25 Cost.

Preliminarmente, la Commissione molisana ha ritenuto non manifestamente infondata la rilevata illegittimità dell’art. 17-bis cit. rispetto all’art. 24 Cost..

Tale assunto è derivato dalla considerazione che la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del reclamo, ovvero la perdita definitiva del diritto di adire il giudice per omessa attivazione di un rimedio amministrativo, condiziona l'accesso alla giurisdizione tributaria, comprimendo il diritto di difesa.

Il legislatore, invece, ha l'obbligo di osservare il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, posto anche il divieto di cui all’art. 113 Cost. di limitare solo a determinate categorie di atti la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.

Il fatto, poi, che il contenuto del reclamo debba essere identico a quello del ricorso eventualmente proposto nella fase successiva, con evidente anticipazione della tesi difensiva del contribuente nella fase amministrativa e conseguente immodificabilità della stessa in un eventuale giudizio, è fortemente limitativo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. cit., posto oltretutto il divieto di distrazione del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost.

Inoltre, le spese sostenute per questa procedura amministrativa obbligatoria, anche laddove portassero all’annullamento dell’atto, non sono rimborsabili, ma solo detraibili, con evidente pregiudizio del diritto di difesa non garantito nella sua interezza.

Infine, occorre altresì considerare che, in questa fase amministrativa, è esclusa la tutela cautelare.

2. Violazione dell’art. 3 Cost.

Del pari non manifestamente infondata appare la rilevata illegittimità dell’art. 17-bis cit. rispetto all’art. 3 Cost..

Ciò perché, innanzitutto, la predetta sanzione genera un’irragionevole discriminazione tra il diritto del contribuente a corrispondere il giusto tributo e la potestà impositiva dell'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, il c.d. reclamo/mediazione limita la tutela giurisdizionale solo nei confronti dei contribuenti interessati da una determinata categoria di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate con conseguente irrazionalità e diversità di trattamento anche in ordine alla tutela cautelare, esclusa per tutto il tempo necessario all’espletamento della fase del reclamo, ma solo nei confronti dei soggetti ai quali sono stati notificati provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate e relativi a controversie non superiori ad € 20.000,00.

Infine, un’altra violazione del principio di uguaglianza, è ravvisabile nella regolamentazione delle spese del procedimento (art. 17-bis, c. 10, cit.), regolamentazione prevista solo per la eventualità che si pervenga alla fase giurisdizionale.

3. Violazione dell’art. 111 Cost.

Altro profilo d’incostituzionalità dell’istituto in esame è ravvisabile anche nella violazione dell’art. 111 Cost., finalizzato ad assicurare la ragionevole durata del processo.

Ciò in quanto tale istituto è compatibile con l’accertamento con adesione, con il conseguente rischio di eccessiva dilatazione dei tempi di introduzione del giudizio tributario, che possono estendersi fino ai nove mesi e mezzo, nel dettaglio duecentoottantasei giorni, dati dalla somma dei sessanta giorni utili per la proposizione del ricorso, dei novanta del procedimento di accertamento con adesione, dei quarantasei dell’eventuale sospensione feriale e dei novanta del procedimento di reclamo/mediazione.

Anche in tal caso, però, il profilo d’incostituzionalità è riconducibile a diverse ragioni, tra le quali vi è pure quella legata al caso in cui il contribuente intenda proporre un ricorso cumulativo.

In tal caso, difatti, la necessità di rispettare il termine d’impugnazione, per ciascuno dei diversi provvedimenti da impugnare, comporta un’evidente complicazione nel caso in cui entro lo stesso termine debbano essere impugnati più provvedimenti dei quali alcuni (di valore inferiore ad € 20.000) devono seguire la procedura del reclamo obbligatorio di cui all'art. 17 bis, mentre altri (di importo superiore) devono seguire il corso ordinario, con l’effetto che, per evitare il rischio di inammissibilità del ricorso, il contribuente sarà indotto a presentare distinti ricorsi a discapito dei benefici processuali derivanti dalla presentazione del ricorso cumulativo.

Problema analogo, inoltre, ad avviso di chi scrive, è ravvisabile nel caso di accertamento integrativo di valore inferiore ai 20.000 €, destinato ad un percorso diverso da quello dell’accertamento principale che va ad integrare, se, invece, di valore superiore ai 20.000 €.

A tutto ciò, poi, i Giudici molisani hanno aggiunto che le limitazioni alla tutela giurisdizionale effettiva sono state ritenute ammissibili allorquando realizzino un alleggerimento del sovraccarico dell’apparato giudiziario ed il soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali controverse, a condizione però che assumano carattere ragionevole.

A tal fine, quindi, gli stessi hanno ripreso l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, che ammette la legittimità di una normativa nazionale che obbliga ad una procedura di conciliazione extragiudiziale prima del ricorso ad un organo giurisdizionale, a condizione che la stessa non sia “tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli”, come invece si verifica nel caso del c.d. reclamo/mediazione, posto a pena d’inammissibilità.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Spesometro congelato a tempo indeterminato

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. spesometro) non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile 2013 che non è più valida (Comunicato Agenzia Entrate del 15/04/2013) .

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nel comunicato 15 aprile 2013 nel quale annuncia che, tenuto conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato un nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza che al momento risulta quindi da definire.

Il DL n°16/2012 ha infatti stabilito che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 tra operatori economici l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro (resta fissata a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura).

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

ULTERIORE BOCCIATURA DEL REDDITOMETRO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Roma, 22 apr - Bocciatura non da poco - la seconda in pochi mesi - per il redditometro, lo strumento di accertamento di spesa (e quindi di reddito) messo in piedi dall'Agenzia delle Entrate.

A darne conto l'associazione GloboConsumatori: ''Dopo il Tribunale di Napoli - ricorda - che con un'ordinanza, aveva messo uno stop al Fisco ('il nuovo dm indaga anche le spese riservate come quelle mediche e destinate a persone diverse dal contribuente') e la Cassazione che si era pronunciata confermando i limiti al sistema usato dal fisco per accertare il reddito del contribuente stabilendo che il redditometro e' una 'presunzione semplice', ora anche la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, si pronuncia in tal senso, con Sentenza 74.02.13, rincarando la dose: 'non solo il Redditometro viola la privacy dei contribuenti, ma e' anche 'al di fuori della legalita' costituzionale e comunitaria', scrive, precisando che non servirebbe neppure a reprimere l'evasione. Anzi favorirebbe il 'contribuente piu' agiato'''.

In sostanza, precisa l'associazione di consumatori, ''i giudici emiliani (Mara Reggioni, Luigi Tosi e Massimo Crotti), hanno disapplicato il provvedimento. Questo perche' i dati statistici di accertamento collocano il contribuente (o meglio il nucleo familiare) in cinque grossolane macroaree, posizionandolo 'all'interno di ciascuna delle tipologie di contribuenti del tutto differenti tra loro'. La sentenza fa seguito a un altro pronunciamento sempre del Ctp di Reggio Emilia (n. 172.01.2012), con cui la medesima sezione aveva gia' chiarito 'che il nuovo redditometro pur essendo piu' favorevole al contribuente, trovava applicazione anche prima del 2009'.

Ma c'e' di piu'. I giudici emiliani hanno recepito anche l'ordinanzadel Tribunale di Napoli (Sezione civile di Pozzuoli) del 21 febbraio 2013. Ricalcando la sentenza del tribunale napoletano, i giudici di Reggio Emilia ribadiscono che 'il nuovo redditometro sarebbe stato emanato al di fuori del perimetro fissato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti al di fuori della legalita' costituzionale e comunitaria''.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

EQUITALIA HA SOLO UN ANNO DALLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' PER FAR DICHIARARE FALLIMENTO

Deve essere revocato fallimento che è stato dichiarato oltre l’anno dalla cancellazione della società, posto che il termine annuale di cui all'art. 10 legge fallimentare si riferisce alla dichiarazione di fallimento e non al deposito dell’istanza di fallimento. Pertanto, è a carico del creditore che ha presentato tempestivamente istanza di fallimento il rischio della durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento.

È quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza 12 aprile 2013, n. 8932.

In particolare, nella decisione in commento, la Suprema Corte ha accolto il reclamo proposto da un imprenditore dichiarato fallito su istanza di Equitalia Esatri s.p.a., e revocato il suo fallimento e quello della società di cui era socio illimitatamente responsabile, perché tale fallimento era stato dichiarato oltre l'anno dalla cancellazione della società.

La Corte sottolinea che “il termine stabilito nella legge fallimentare art. 10, non opera come un termine di prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento (Cass. 28 marzo 1969, n. 998), svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all'inatteso venire meno della qualifica d’imprenditore commerciale nel loro debitore, quanto la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi (altrimenti esposti illimitatamente al pericolo di revocatorie), ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore”.

Ne consegue che il dies ad quem del termine annuale dell’art. 10 legge fallimentare è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento e che l'istanza di fallimento tempestivamente presentata dal creditore non può produrre effetti prenotativi come nel processo civile (laddove la durata del processo non può ridondare in danno della parte che ha ragione): la semplice presentazione dell'istanza di fallimento non sarebbe, infatti, conoscibile da parte dei terzi, i quali resterebbero esposti per tutta la durata del procedimento al rischio di contatti con un soggetto fallibile, se ad essa fosse riconosciuto un effetto prenotativo.

Tale interpretazione normativa, conclude la Corte, supera ogni obiezione di illegittimità costituzionale, dal momento che la previsione di un termine annuale tutela interessi contrapposti quali, da un lato, quelli dei creditori e, dall'altro, quello generale alla certezza dei rapporti giuridici: “in questo contesto è insussistente una qualsiasi lesione del diritto di difesa, tenuto conto sia dell'ampiezza del termine, sia della possibilità di informare il Tribunale di eventuali ragioni di urgenza”.

Nei fatti, tuttavia, è chiaro ad ogni operatore del diritto che il termine annuale cosi’ inteso non è affatto ampio, dal momento che spesso l’istanza di fallimento segue inutili tentativi di pignoramento.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Redditometro: avviso nullo se non tiene conto delle osservazioni del contribuente

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza 4 marzo 2013, n. 57 affronta il tema della rilevanza del contraddittorio nell’ambito di un accertamento redditometrico.

In particolare, la sentenza in oggetto si occupa della validità dell’accertamento, nel caso in cui l’Ufficio non tenga conto delle osservazioni avanzate dal contribuente durante la fase della partecipazione al procedimento.

Nel caso de quo, l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2007 e 2008 ai fini IRPEF ritenendo che il reddito complessivo dichiarato dal contribuente fosse incongruo con alcuni indici di capacità contributiva dallo stesso manifestati.

Il ricorrente deduceva che, dopo essere stato invitato a comparire ex art. 38, settimo comma, D.P.R. 600/1973, l’Agenzia non aveva minimamente tenuto conto della documentazione da lui prodotta e procedeva comunque all’emissione degli avvisi di accertamento, senza fornire alcuni giustificazione del motivo per cui non ha tenuto conto di quanto prodotto.

La CTP di Reggio Emilia, richiamando il principio affermato da Cass. n. 4624 del 2008, afferma l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. I Giudici giungono a tale conclusione sulla base del fatto che, nell’atto, non vi è alcun riferimento alla documentazione e alle deduzioni prodotte dal ricorrente.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

TRASFERIRSI E LAVORARE A NEW YORK

 

Simone FAZZARI & Barry SMITH LAW GROUP

MIAMI - NEW YORK - LOS ANGELES - SAN FRANCISCO - LAS VEGAS - CHICAGO – WASHINGTON

EUROPE BRANCH: LUGANO – LONDRA - MONTECARLO – TRIESTE 

 

COME TRASFERIRSI E LAVORARE A NEW YORK:

 

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

 

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami


Se non avete contatti, a New York non potete trovare lavoro. Ma la parola “contatti” non vuol dire “raccomandazioni” o “lecchinaggio” come in Italia. La parola “contatto” in America ha lo stesso semplice significato del vocabolario italiano: rapporto, relazione: essere in contatto con una persona

Anzitutto preparatevi un buon curriculum in inglese. Se ne avete modo, anche una pagina web. Non siate mai arroganti, saccenti e presuntuosi, anche se prima di mettere piede in America avete lavorato per il Papa. Agli americani non gliene frega niente: dovete dimostrare il vostro valore. Altro discorso se avete a che fare con possibili datori di lavoro italiani: qui fate davvero attenzione. Se ve ne state andando dall’Italia, un motivo ci sarà...

Gli americani hanno tanti, tantissimi difetti, ma sono meritocratici. E fattivi. E di parola. E se il lavoro inizia alle 10 di mattina, per loro le 10.01 è già ritardo e rischiate il licenziamento.

Nella maggior parte dei casi, i ragazzi arrivano qui con un visto da turista. Come dicevamo prima, il tempo di permanenza possibile in questo caso è di novanta giorni. Non tirate la corda all’Ufficio Immigrazione passando una settimana in Italia, tre mesi in America, una settimana in Italia, tre mesi in America: non funziona. Piuttosto, iscrivetevi ad una scuola di inglese e fate richiesta per il visto da studente. Altro discorso se puntate subito al visto di lavoro.

Il “Se senti di un lavoro, anche come lavapiatti, fammelo sapere” non funziona. Ragazzi, in America ci sono più o meno 300 milioni di abitanti, circa 8 di questi sono a New York: va da sé che prima trovano il posto gli americani, poi gli stranieri. Sommate la concorrenza degli americani in America a quella degli stranieri in America e più in piccolo a quella degli italiani in America e nello specifico a New York. Boom. A New York i lavorinon si sentono: si prendono al volo.

Qualsiasi sia la vostra posizione in Italia, è molto probabile che a New York dobbiate iniziare da zero, o quasi. Mettetevi già nell’ottica che è possibile tornare a fare uno stage non pagato, anche se avete anni ed anni di esperienza nel vostro campo.

Scordatevi una volta per tutte di riuscire a trovare un lavoro dall’Italia, non esiste un ufficio collocamento con opportunità di lavoro per italiani. Prendete l’aereo, venite qui, uscite ogni mattina alle 8 – ed incontrate, incontrate, incontrate, incontrate. E’ l’unica via: scendere dal piedistallo, prepararsi la pappa da soli e conquistarsi il proprio futuro.

Allontanate la negatività. Mai dire mai, non demordete ai primi rifiuti, siate tosti ed agguerriti. I vostri sogni possono diventare realtà in ogni momento, quando meno ve lo aspettate. Magari uscite a fare la spesa in un supermercato, e scontrate il carrello con l’amore della vostra vita – oppure in metro un tizio improbabile vi assume. Ogni secondo che passa è un’occasione buona.

Ma facciamo ulteriore chiarezza.

Per lavorare, vi serve obbligatoriamente un visto. Non ci sono altri modi, a meno che non vogliate essere rispediti in Italia a calci nel sedere.

Per avere un visto lavorativo, dovrete trovare un’azienda che possa garantire per voi, assumervi e farvi un regolare contratto di lavoro (con uno stipendio che corrisponda a determinate fasce). Questa azienda dovrà compilare tantissimi moduli, presentare il vostro caso ed illustrare tutti i motivi per i quali ha scelto voi e non un americano.

Prima di demordere e lasciar perdere il vostro sogno, potreste dunque valutare i seguenti  trampolini di lancio:

L’internship, non sempre pagata ma molto utile per dimostrare quanto valete. Gli americani riconoscono sempre il merito. Ci sono molte aziende disponibili a questi periodi di prova, ma in ogni caso cercate di farvi mettere in regola: anche in questo caso dovranno farvi da sponsor e richiedere il visto. La procedura è più snella ed economica per l’azienda, ma in ogni caso obbigliatoria. Al contrario, ci sono aziende che, facendovi soggiornare a New York per meno di tre mesi, non vi regolarizzeranno e vi chiederanno di passare come turisti: non vale la pena rischiare.

Il volontariato, ci sono molti programmi a disposizione, come il New York Cares o Latitude. Iscrivetevi a questi siti, e tenete d’occhio le offerte disponibili. Tenete gli occhi aperti, cercate associazioni affidabili e note, e ricordatevi che anche in questo caso, dovrete essere messi in regola dal punto di vista legale.

Frequentare un master, spesso però molto costoso (se lo vedrete con un’ottica di investimento soprattutto personale, potrebbe essere la scelta migliore), in un’università – come la New York University. Nella maggior parte dei casi, dopo il conseguimento del vostro master, avrete unanno di grazia con un visto di lavoro provvisorio. Con questo visto potrete lavorare liberamente, a patto che l’impiego sia inerente al vostro campo professionale.

Servire ai tavoli è un lavoro che si trova senza problemi e si guadagna relativamente bene grazie alle mance – ma NON incoraggiamo questo comportamento. Se avete intenzione di entrare negli Stati Uniti con un visto da turista per fare i camerieri (o qualsiasi altro tipo di lavoro) rischiate una multa ed il divieto di tornare in America per 10 anni.

Se il vostro sogno è vivere definitivamente negli Stati Uniti (e non fare avanti e indietro, ma entrare nell’ottica di dire addio all’Italia, cambiare residenza, pagare le tasse in USA, ecc ecc) potrete tentare la sorte e partecipare alla lotteria per l’ottenimento della Green Card. Ma ancora una volta: FATE MOLTA ATTENZIONE!


Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

COME OTTENERE LA GREEN CARD USA: TUTTE LE ISTRUZIONI

 

Simone FAZZARI & Barry SMITH LAW GROUP

MIAMI - NEW YORK - LOS ANGELES - SAN FRANCISCO - LAS VEGAS - CHICAGO – WASHINGTON

EUROPE BRANCH: LUGANO – LONDRA - MONTECARLO – TRIESTE 

 

TUTTE LE ISTRUZIONI PER AVERE LA GREEN CARD AMERICANA:

 

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

 

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami


L'unico documento che permette a chi non sia un cittadino americano di vivere e lavorare negli Stati Uniti per un periodo di tempo illimitato è la PERMANENT RESIDENT CARD, meglio conosciuta come Green Card, per il suo colore verde.

La Green Card rientra nella categoria di visti denominata Immigrant Visas (visti per immigranti). Come molti documenti, deve essere rinnovata dopo 10 anni dalla data di rilascio. Esistono principalmente tre modi per ottenerla: attraverso l'approvazione da parte dell'USCIS (US Citizenship and Immigration Service) della richiesta di rilascio da parte di un familiare, dietro domanda di un datore di lavoro, o tramite la partecipazione al Diversity Visa Program. Trascorsi cinque anni dal rilascio della Green Card, tre se si è il coniuge di un cittadino americano, è possibile inoltre fare domanda per ottenere la cittadinanza americana.

Family Immigration Green Card:

Per ottenere una Green Card attraverso la famiglia è necessario che un cittadino americano sottoscriva la richiesta di una Immigrant Visa per il proprio parente, compilando il modulo USCIS Form I-130 Petition for Alien Relative (ad un costo di circa 420 dollari) disponibile sul sito USCIS.GOV. Per essere idoneo a ricevere una Green Card attraverso la famiglia, il parente cittadino americano dovrà dimostrare di condividere uno dei seguenti legami familiari:

moglie o marito,

figlio/a al di sotto dei 21 anni di età,

figlio/a nubile o celibe al di sopra dei 21 anni,

figlio/a sposato/a di qualsiasi età,

fratello o sorella di almeno 21 anni,

genitori di almeno 21 anni.

Nel caso che il parente richiedente sia dotato di Green Card, ma non cittadino americano è possibile fare domanda per il visto solo se:


-moglie o marito;

-figlio/a.

Il parente che compilerà il modulo dovrà inoltre dimostrare di poter sostenere economicamente il beneficiario della richiesta tramite apposita documentazione.

 

Employment Immigration Green Card:


Per ottenere una Green Card tramite l'assunzione è necessario che il datore di lavoro americano intenzionato ad assumere un dipendente straniero compili la I-9 Employment Eligibility Verification Form (gratuita) e la I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Form (ad un costo di circa 580 dollari), entrambe scaricabili dal sito USCIS.GOV. Molte categorie d'impiego richiedono inoltre la compilazione, sempre da parte del datore di lavoro, del modulo ETA-750 ed il successivo invio al Department of Labor's Employment and Training Administration.

Esistono cinque categorie di impiego tra cui è fondamentale individuare la propria:

EB-1 priority workers,

EB-2 professionals with advanced degrees or person with exceptional ability,

EB-3 skilled or professional workers,

EB-4 special immigrants,

EB-5 immigrant investors, entrepreneurs.

 

Diversity Visa Program (Green Card Lottery):

 

Ogni anno il Diversity Visa Program mette in palio, attraverso una lotteria, circa 50.000 Diversity Immigrant Visa (Permanent Resident Card o Green Card). Questo programma speciale s'inserisce nella politica di mantenimento della multietnicità della popolazione americana ed è per questo motivo che ogni anno sono esclusi i cittadini di paesi il cui contingente di emigrazione verso gli Stati Uniti ha superato il numero di 50.000 persone negli ultimi cinque anni. L'unico sito ufficiale su cui effettuare l'iscrizione al sorteggio (gratuitamente) è DVLOTTERYSTATE.GOV, tramite la compilazione dell'Electronic Diversity Visa Entry Form (E-DV Entry Form) entro e non oltre il periodo di tempo (ed orario) indicato. Le autorità americane avvisano inoltre gli utenti che si riscontra una presenza massiccia di siti – truffa non autorizzati, dove si richiedono somme di denaro per registrarsi e partecipare all'estrazione.


Per poter partecipare all'ambita lotteria si devono però incontrare due requisiti di base obbligatori:

 

Essere nativi di un Paese che rientri nella lista di quelli ammessi. Nel caso in cui così non fosse, potrete comunque iscrivervi a patto che:

a) il vostro coniuge sia di una delle nazionalità ammesse all'iscrizione;

b) almeno uno dei vostri genitori sia nato in un paese ammesso;

 

Essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di un attestato che certifichi il completamento di un corso di studi di almeno 12 anni o di un attestato di impiego per un periodo di almeno 2 anni, svolto negli ultimi 5 anni e per cui si richiedano almeno 2 anni di pratica per svolgerlo.

 

Le informazioni richieste nel modulo da compilare sono:

nome completo,

data di nascita,

sesso,

città natale,

Paese natale,

fototessera (personale, del coniuge e dei figli se minori di 21 anni),

indirizzo,

paese di residenza attuale,

recapito telefonico,

indirizzo e-mail,

titolo di studio,

stato civile,

informazioni varie sui figli,

informazioni varie sul coniuge.

Una volta completata la compilazione del modulo, tutti i partecipanti saranno dotati di un codice che dovrà essere stampato e conservato. Questo codice darà la possibilità di controllare lo stato della propria richiesta, conoscere l'esito dell'estrazione e i passi successivi nel caso siate stati sorteggiati. Infatti è importante sottolineare che le autorità americane non contatteranno in nessun altro modo i partecipanti, né tramite posta né tramite e-mail.



Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

COME TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA A PANAMA

 

Simone FAZZARI & Barry SMITH

LAW GROUP

MIAMI - NEW YORK - LOS ANGELES - SAN FRANCISCO - LAS VEGAS - CHICAGO – WASHINGTON

EUROPE BRANCH: LUGANO – LONDRA - MONTECARLO – TRIESTE 

COME TRASFERIRE LA RESIDENZA FISCALE A PANAMA

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami

A Panama è possibile acquistare una bella casa sulla spiaggia (tre camere da letto) per una somma tra 100.000 e 200.000 euro. Il costo della vita è circa un quarto di quello degli USA, ed è un luogo molto sicuro per vivere (il posto più sicuro per vivere in tutte le Americhe).

Il clima è tropicale, Panama si trova di fuori della fascia degli uragani.

L’anno fiscale è lo stesso anno di calendario, che termina il 31 dicembre.

In termini di residenza fiscale, Panama applica la regola generale che classifica come residente ogni persona che passi più di 180 giorni in un anno nel paese.

Ci sono programmi speciali per agevolare gli stranieri a trasferirsi a Panama.

Ci si qualifica a tale programma, purché si dispone di un reddito di appena $500 al mese, che è da un ente governativo o una pensione a benefici definiti da una società privata.

Si avrà poi diritto di residenza panamense e successivamente di un passaporto.

Avrete inoltre diritto a numerosi sconti come viaggi più convenienti, sconti sui pasti in certi ristoranti e la riduzione dei compensi ospedalieri.

Vale la pena notare, tuttavia, che le autorità panamensi recentemente hanno inasprito queste agevolazioni. In passato era quasi automatica l’accettazione, indipendentemente dall’età del richiedente. Secondo nuove regole invece le autorità generalmente richiedono ai candidati di avere almeno 50 anni, in particolare quando la pensione è da parte della società del ricorrente.

Se, tuttavia, si riceve una pensione da un ben nota società internazionale o una pensione di ufficiale del governo, si riesce ancora a qualificarsi, anche se sotto i 50 anni.

Il cambiamento nelle regole è volto a fermare gli individui che non erano in realtà in pensione dal utilizzando lo schema pensionamento per ottenere la residenza di Panama.

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

Simone FAZZARI & Barry Smith Law Group © Miami

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

L'azienda può licenziare in tronco il dipendente che gli fa concorrenza sleale

Post n°219 pubblicato il 08 Settembre 2009 da Avv.FAZZARI
 

L'azienda può licenziare in tronco il dipendente che gli fa concorrenza sleale. Non è neppure necessario aver incluso questa violazione nel codice disciplinare appeso alle pareti dell’ufficio.



La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18169 del 10 agosto 2009, ha confermato il licenziamento di un dipendente di una nota azienda italiana che aveva svelato i segreti di alcune confezioni per alimenti a un concorrente.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

È reato abbandonare gli anziani in città

Post n°218 pubblicato il 08 Settembre 2009 da Avv.FAZZARI
 

Rischia il carcere chi abbandona un genitore o un coniuge anziano in città per andare in vacanza.



A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 31905 del 4 agosto 2009, ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione nei confronti di una donna che aveva lasciato da solo l'anziano marito afflitto da vari acciacchi e quindi non indipendente.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963