Creato da cataniasottorete il 10/11/2006
Il blog della pallavolo siciliana

Il portale della pallavolo catanese e non solo

 

Redazione

  • Nunzio Currenti
    • nunziocurrenti@virgilio.it

 

Il programma del presidente Falzone

Area personale

 

FACEBOOK

 
 

I miei Blog Amici

Contatta l'autore

Nickname: cataniasottorete
Se copi, violi le regole della Community Sesso: M
Età: 53
Prov: CT
 

 

« Costanzo Siracusa, Corra...Tante novita' nelle fil... »

Letojanni-Pallavolo Messina si rigioca

Post n°908 pubblicato il 14 Marzo 2009 da cataniasottorete

 

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 27 del 13 marzo 2009

Riunione del 12 marzo 2009

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli

Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi (Relatore)

Componenti: Avv. Amato Montanari

CAF/29/08/09 – Appello del sodalizio ASD Volley Letojanni avverso la decisione

del Giudice Unico Regionale Sicilia di cui al C.U n. 16 del 26 febbraio 2009.

Il sodalizio A.S.D. Volley Letojanni proponeva appello al provvedimento del Giudice

Regionale Siciliano, che in seguito ai fatti di cui alla gara del 21 Febbraio 2009 adottava le

seguenti sanzioni:

a) Squalifica del campo di gara per 2 giornate

b) Penalizzazione di tre punti in classifica alla società appellante

c) Perdita della gara disputata contro il sodalizio A.S. Pallavolo Messina

d) Obbligo disputa 2 gare interne a porte chiuse

e) Multa alla società di € 300,00

Le sanzioni venivano irrogate per gravi intemperanze e gravi comportamenti tenuti dal

pubblico locale nel corso dell’incontro.

La CAF

letti gli atti ufficiali, l’appello proposto e le memorie fatte pervenire dal sodalizio Pall

Messina

OSSERVA

Dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che il pubblico del sodalizio Volley Letojanni ha

rivolto insulti ai direttori di gara per tutta la durata dell’incontro (in particolare due

sostenitori locali) oltre che minacce, giungendo persino a toccare e “pizzicare” il fianco

dell’arbitro in un momento di sospensione della gara.

Il primo arbitro, inoltre, ha ricevuto ulteriori minacce dal segnapunti, poi allontanato.

In seguito alla descritta situazione e alle ripetute intemperanze poste in essere anche da

altri tesserati del Letojanni, il direttore di gara formalizzava sul rapporto la decisione di far

proseguire la gara “in modo pro forma” e ciò al 4° set.

Così riassunti i fatti, come fedelmente trascritti nel rapporto di gara, pur nella gravità dei

comportamenti dei tesserati (singolarmente sanzionati) e della condotta tenuta dal

pubblico locale, non sembrano nella fattispecie sussistere elementi tali da giustificare il

proseguimento “pro forma” dell’incontro, in base a quanto previsto dall’art. 29 comma 4

del Regolamento gare; nè l’arbitro ha ritenuto di attuare le procedure previste dal

richiamato articolo, stante la mancata annotazione del fatto sul referto e la omessa

immediata informativa al Giudice Unico. Per quanto riguarda le sanzioni irrogate per il comportamento minaccioso del pubblico (al quale andrebbe aggiunto anche il “contatto” qui sopra descritto) la doppia sanzione della squalifica del campo e della disputa a porte chiuse appare eccessiva, ritenendosi sufficiente l’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse. Equo appare invece l’altro provvedimento della multa. Non ravvisandosi gli elementi di cui all’art. 29 Rag. Gara, come sopra detto, anche le

sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica e della perdita della gara appaiono

eccessive.

P.Q.M.

sussistono quegli elementi tali da giustificare la decisione dell’arbitro di farproseguire la gara “pro forma”ed invia pertanto gli atti al Giudice Unico Regionaleaffinché, revocata l’omologa dello stesso con perdita della gara come disposta conil provvedimento impugnato, disponga la ripetizione dell’incontro; revoca lasanzione della squalifica del campo; revoca la penalizzazione di tre punti inclassifica. Delibera di accogliere parzialmente il ricorso dichiarando che nella fattispecie non Conferma l’obbligo di disputa di 2 gare interne a porte chiuse e la multa di €

300,00.

Manda al GUR di adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti,

apportando le necessarie rettifiche alla classifica.

Dispone la restituzione della tassa di appello.

A voi le riflessioni

 

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog
 

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963