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Lo sconto fiscale aiuta le elargizioni

Post n°93 pubblicato il 07 Febbraio 2008 da un_guru
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Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 Dicembre 2007

Nella tradizione anglosassone la filantropia è da molto tempo collegata a vantaggi di natura fiscale, che vengono pubblicizzati tanto quanto il nome del benefattore e l’oggetto della filantropia.

Anche in Italia la legislazione in merito è caratterizzata da una recente e generalizzata introduzione di benefici a favore di chi decide di sostenere una causa di pubblica utilità.

La questione è molto semplice per quanto riguarda eredità e legati, poiché l’imposta di successione non si applica ai trasferimenti alle Onlus. Per quanto riguarda invece Le grandi donazioni elargite in vita il benefattore, persona fisica soggetta al pagamento dell’Irpef, ha la possibilità di scegliere il regime di deducibilità a lui più conveniente.

Il decreto legislativo 460/97 stabilisce che si può detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino a un massimo di 2.065,83 euro, ma solo se il contributo è stato versato tramite banca, posta, carta di credito, di debito, prepagata o assegno.

Con la legge 80 del 2005, cosiddetta “Più dai, meno versi”, viene introdotto un nuovo regime di deducibilità, che rappresenta un’alternativa rispetto al precedente e non lo sostituisce.

Il provvedimento stabilisce che sono deducibili le «liberalità in denaro o in natura nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui». La deducibilità si applica fino al minore dei due limiti (70mila euro annui o 10% del reddito complessivo): l’importo massimo di 70mila euro vale quindi solo per redditi uguali o superiori a 700mila euro, altrimenti è comunque considerato il tetto del 10% del reddito.

La scelta tra la “Più dai, meno versi” o il precedente regime dipende quindi dall’importo della donazione e il rapporto tra questa e il reddito complessivo, in funzione dell’aliquota marginale del contribuente.

La legge 80 del 2005 stabilisce anche che le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate anche in natura. Per i beni in natura la Onlus beneficiaria dovrà considerare quale valore ricevuto il prezzo di beni della stessa specie o similari desumibile da listini, tariffari e mercuriali. Per beni quali opere d’arte o gioielli è consigliabile ricorrere alla stima di un perito.

La legge 80 stabilisce anche che il vantaggio della deduzione fiscale si perde qualora la Onlus destinataria della beneficenza non adempia a due presupposti di natura contabile: la tenuta di scritture regolari e analitiche e la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione economia e finanziaria. Nel caso di violazione di questi presupposti per la deducibilità nella dichiarazione dei redditi la legge prevede  una maggiorazione delle sanzioni precedentemente stabilite del 200 per cento. La deducibilità per liberalità a favore delle Onlus inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

 

 
 
 
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