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LA LIBERTA' VIGILATA DEL PDL IN RETE. da luciafarello77@live.it

Post n°217 pubblicato il 09 Maggio 2011 da marcozio1
 

 E' UNA VERGOGNA!!! E POI SI PARLA DI VERA DEMOCRAZIA IN ITALIA!!!
Il Consiglio di Stato boccia l’appello del PIN in base ad un fatto del tutto privo di verità.
 

Partendo dalla contestazione della Commissione poi rielaborata dal TAR, prendendo atto delle nostre rilevazioni, fonda la propria decisione di respingere l’appello su una deduzione che è contraria alla verità, ovvero che mancherebbe l’autenticazione della firma dei delegati, come prevede la legge. Invece nella documentazione consegnata vi era il documento che contiene la firma dei delegati autenticata, elemento anche specificato nel ricorso. Tutto è pieno di contraddizioni, ma in particolare questo elemento è il più palese. Negli estratti del ricorso e della sentenza abbiamo evidenziato i due punti confliggenti e pubblichiamo anche il documento citato che sbugiarda la deduzione del Consiglio di Stato. La presentazione della candidatura per le elezioni amministrative non prevede specifiche formalità per quanto concerne le leggi che la regolano, ma solo requisiti in merito al contenuto, che comprendono un numero di firme di sottoscrittori cittadini del comune autenticate apposte su uno o più fogli contenenti la lista dei candidati con generalità, data e luogo di nascita e la descrizione del contrassegno accompagnate dai certificati di iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del comune; l’accettazione di candidatura dei candidati al consiglio comunale e del sindaco autenticate accompagnate dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune italiano. A questo occorre aggiungere (art. 32 comma 9 del DPR 570/60 ):

9. Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [ comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ];

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’art. 28.

Nel caso della presentazione da parte del Partito Italia Nuova la commissione elettorale contesta in un primo momento che l’atto principale ovvero l’atto che riepiloga tutti i documenti presentati e che indica i due delegati non è sottoscritto da nessun cittadino sottoscrittore e quindi ritiene che non sia stata presentata alcuna lista rilevando di fatto un difetto formale ( un difetto formale in un ambito che non prevede formalità ma requisiti di contenuto…. ).

A seguito del ricorso alla commissione stessa da parte del PIN nel quale oltre a far osservare quanto sopra si specifica che in ogni caso nei 13 moduli separati di raccolta delle firme sono contenuti tutti gli elementi essenziali ( lista candidati con relativi dati, collegamento con il candidato sindaco, descrizione del contrassegno ) la commissione elettorale risponde annullando la precedente ricusazione e specificando che in ogni caso, anche  se è vero che nei 13 moduli separati ci sono tutti gli elementi specificati, non vi sono i nomi dei delegati e pertanto la lista è ricusata per la mancata indicazione dei delegati…. ancora un difetto di forma, in questo caso nella designazione dei delegati, poiché l’atto nel quale sono indicati i nomi e i relativi dati non è sottoscritto da nessun cittadino sottoscrittore; ma la legge come sopra evidenziato specifica solo che occorre allegare l’indicazione di due delegati in forma scritta e non in quale modalità tale indicazione debba essere fatta…. La Commissione inoltre rileva, partendo dall’assunto che non sono stati nominati i delegati, che anche la dichiarazione dei delegati di collegamento del sindaco con la lista è inefficace come ulteriore elemento che determina la ricusazione

Il Pin ricorre al TAR ribadendo tutto quanto già espresso sopra e ritenendo perfettamente valida l’indicazione dei delegati, ma precisando anche, nella ipotesi in cui non si volesse ritenerla valida, che il Consiglio di Stato in una sentenza afferma in merito all’indicazione dei delegati quanto segue:“non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori hanno, nel proprio esclusivo interesse la facoltà di avvalersi, senza che il mancato esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista stessa”  (Consiglio di Stato, sezione V, decisione 4 marzo 2002, n. 1271)

Inoltre, in merito all’indicazione di collegamento del sindaco con la lista, anche nel caso in cui non si volessero ritenere indicati i delegati per assurde ragioni, tale collegamento incrociato esiste poiché sui singoli moduli di raccolta firme è indicato il collegamento con il candidato sindaco e nell’accettazione da parte del candidato sindaco della candidatura esiste l’indicazione del collegamento con la lista. Quindi il collegamento è eseguito perfettamente pur senza l’aggiuntiva dichiarazione di collegamento da parte dei delegati.

Il Tar non entra neppure nel merito di quanto rilevato dal ricorso, ovvero sulla non sussistenza di dettami formali nella indicazione dei delegati oltre che la specifica che siano indicati per iscritto, né tanto meno entra nel merito della sentenza del Consiglio di Stato del 2002 che rileva che la mancata designazione dei delegati non possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista.

Si limita a considerare inammissibile il ricorso avvalorando la decisione della commissione elettorale in base alla quale la mancanza di firme di cittadini sottoscrittori nell’atto in cui sono indicati i delegati rende tale indicazione per non effettuata e quindi manca l’indicazione dei delegati e la conseguente dichiarazione di collegamento del sindaco con la lista….

Si ricorre quindi in appello al Consiglio di Stato che sposta ulteriormente il problema, non sarebbe la mancata indicazione dei delegati a costituire il problema, ma la mancanza di autentica delle firme dei delegati a rappresentare l’elemento fondamentale che comporta la non ammissibilità della lista alle elezioni…. Assurdità totale considerando che invece nei documenti presentati per la candidatura esiste un documento ( che è anche specificato nel ricorso ) che contiene proprio la firma dei delegati con i relativi dati e l’autentica….

Come se non bastasse il Consiglio di Stato aggiunge che la sua stessa pronuncia del 2002 sui delegati non voleva intendere proprio quello …… ma si riferiva solo alla facoltà di designazione dei rappresentanti di lista ad opera dei delegati…….

In conclusione, mancano firme di cittadini sottoscrittori sull’atto principale diventa manca l’indicazione dei delegati e diventa poi manca l’autentica delle firme dei delegati. Di firme dei cittadini sottoscrittori il Pin ne ha raccolte ben 1400 per la candidatura di 48 candidati al consiglio comunale e un candidato sindaco. Stop. Questi sono i requisiti di contenuto vero e proprio che dichiarano la volontà dei sottoscrittori e dei candidati. Il resto sono elementi strumentali ( certificati elettorali  e delegati ). Il Pin ha indicato il nome dei delegati in ben 2 documenti, entrambi autenticati e comprendenti, uno dei due, le firme dei delegati come prevede la legge. Il crescendo del tenore di ricusazione e quindi rigetto dei ricorsi si muove nella direzione di voler a tutti i costi mantenere la decisione iniziale spostando via via il problema ma allontanandosi sempre di più dalla realtà e dai fatti (l’elemento fondamentale per la non ammissibilità della lista secondo il consiglio di stato è la mancanza di autentica delle firme dei delegati, che è falso, quindi l’elemento fondamentale per la non ammissibilità della lista è falso, così come di conseguenza la sentenza)

 
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