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Post n°62 pubblicato il 15 Febbraio 2013 da agrodaunia
Alla fine il taglio è arrivato, ma la previsioni erano talmente fosche che c’è quasi da tirare un sospiro di sollievo: l’accordo sul bilancio 2014-2020 dell’Unione Europea porta in dote alla pac un taglio complessivo di 54,8 miliardi di euro, pari al 13,1% . Il Primo pilastro (pagamenti diretti e misure di mercato) perde 44 miliardi (-13,7%); il Secondo pilastro (sviluppo rurale) 10 miliardi (-11%). Nell’accordo di Bruxelles ci sono altri punti di interesse per l’agricoltura: viene tra l’altro stabilito che «il livello medio dei pagamenti per ettaro a prezzi correnti sarà ridotto» lungo il periodo finanziario, ma una «più equa» distribuzione tra gli Stati membri dovrà tenere conto di «specifiche circostanze», come aree con produzione ad alto valore aggiunto, in cui il processo di redistribuzione avrebbe un impatto «sproporzionato». Una decisione che almeno in parte viene incontro alle richieste italiane. Fonte l'Informatore Agrario. Secondo i criteri di erogazione degli aiuti agli agricoltori la PAC (Politica Agricola Comunitaria) serve a calmierare i prezzi delle produzioni. Quindi secondo questa teoria si dovrebbe avere un aumento dei prezzi delle produzioni per poter' mantenere invariate le entrate degli agricoltori. Intanto il prezzo del grano duro scende........... |
Post n°61 pubblicato il 05 Febbraio 2013 da agrodaunia
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102 c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. ((3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;)) 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. Appena pronta la modulistica sarà pubblicata. |
Post n°60 pubblicato il 05 Febbraio 2013 da agrodaunia
FONTE: G. Ufficiale della Repubblica Italiana MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 4 gennaio 2013 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. (13A00172) (GU n.10 del 12-1-2013) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversita' ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccita' a carico delle produzioni agricole; Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarieta' nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversita' per le quali e' possibile stipulare polizze assicurative agevolate; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi"; Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole, e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Vista la proposta della Regione Puglia di declaratoria della siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e d) per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilita' per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative; Vista la comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione del 20 settembre 2012; Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012; Decreta: Art. 1 Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per la siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012. Art. 2 E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: Bari: siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), nell'intero territorio provinciale; Barletta-Andria-Trani: siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), nell'intero territorio provinciale; Brindisi: siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), nell'intero territorio provinciale; Foggia: siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), nell'intero territorio provinciale; Lecce: siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), nell'intero territorio provinciale; Taranto: siccita' dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), nell'intero territorio provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2013 Il Ministro: Catania |
È operativo Agrex: il mercato dei future per il grano duro Dal 21 gennaio anche l’Italia ha il suo mercato dei future, per adesso limitato al grano duro. Agrex, (Agricultural Derivatives Exchange) è il nuovo segmento di derivati su merci agricole di Idem, il mercato dei derivati gestito da Borsa Italiana. Come preannunciato su L’Informatore Agrario n. 43/2012 si partirà con i futures sul grano duro, ma l’intenzione, dopo un periodo di rodaggio che servirà a testare il grado di partecipazione degli operatori, è di allungare la lista dei prodotti trattati. I futures sono contratti che hanno per oggetto la compravendita, a termine, di un determinato prodotto. Nel caso dei futures lo scambio avviene a una data futura (scadenza) e a un prezzo prestabilito e il buon fine del contratto è assicurato dalla Cassa di compensazione e garanzia (Cc&g, soggetto terzo che si inserisce tra il compratore e il venditore) attraverso meccanismi di garanzia sufficienti a coprire i costi di un’eventuale insolvenza. Le Casse di compensazione sono società che agiscono come controparte centrale del mercato assumendosi, per ogni contratto negoziato, il ruolo di acquirenti nei confronti dei venditori e di venditori nei confronti degli acquirenti. Non c’è rischio, in questo modo, di insolvenza. L’idea alla base dei contratti future è quella di limitare le oscillazioni dell’offerta che possono determinare estrema volatilità nei prezzi del grano duro: i futures permettono agli operatori di coprirsi da variazioni indesiderate, promuovendo una migliore programmazione e aumentando la trasparenza del mercato. È possibile accedere alle negoziazioni su Agrex attraverso un intermediario finanziario o in maniera diretta. La modalità di accesso tramite intermediario e quella più conveniente per le società che prevedono di non negoziare volumi sufficientemente elevati da giustificare i costi fissi di un’adesione diretta al mercato. Gli orari di negoziazioni vanno dalle 14,30 alle 17,40. Le caratteristiche qualitative e merceologiche richieste al grano duro sono le seguenti: Peso Specifico: 76.00 kg/hL min., proteine: 11,5% min., umidità: 13,5% max, impurità: 2% max, vitrei: 62% min., germinati: 2% max, volpati: 12% max, spezzati: 6% max, altri cereali: 3% max, fusariati: 0,5% max. Agrex, con l’istituzione dei futures sul grano duro, offrirebbe quindi vantaggi agli agricoltori che potranno fissare il prezzo del duro anche prima delle semine, o in largo anticipo rispetto all’epoca della maturazione, coprendosi in questo modo dal rischio di una riduzione dei prezzi. Per maggiori informazioni: www.borsaitaliana.it/derivati/commodities/comediventaremembro.htm Fonte: l'Informatore Agrario |
Post n°58 pubblicato il 19 Aprile 2012 da agrodaunia
Gli agricoltori possono tirare un sospiro di sollievo: la delega fiscale al Governo non modifica la tassazione delle aziende agricole. Almeno per ora. Grazie a un correttivo dell'ultimo momento inserito nel disegno di legge dal ministro delle politiche agricole Mario Catania, l'agricoltura resta infatti esclusa dal campo di applicazione dell'Iri, la nuova imposta sul reddito imprenditoriale, che graverà quindi solo sulle imprese commerciali, come pure dalla revisione del catasto degli immobili tesa a ridefinire le rendite catastali in funzione del valore di mercato degli immobili. |
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