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Affitti a libero mercato

Post n°28 pubblicato il 14 Aprile 2009 da antonellabuffardi
Foto di antonellabuffardi

Il Pd ( Partito Demolitore del diritto
alla casa) con la proposta di legge 1806 di fatto abroga il canale
agevolato dalla legge 431/98 infatti questa leggina, ma pesantissima
socialmente prevede che ai proprietari che affittano con contratto
registrato si applichi una aliquota unica e
forfettaria sul canone
percepito ( evidente il riferimento alle morosità) l'aliquota secondo
questi nemici del diritto alla casa è fissata al 19% del cespite
derivante dai canoni percepiti,
si tenga conto che il canone viene
sganciato dal reddito del proprietario. Infine ciliegina sulla torta si
abroga l'articolo 8 della legge 431 ovvero l'articolo che prevede le
detrazioni fiscali per
coloro che affittano a canone agevolato.

Questi signori del PD si devono vergognare di proporre leggi siffatte
che rappresentano un atto di acquiscenza di chi si fa zerbino della
rendita immobiliare speculativa. Propongo che si avvii una campagna
nazionale per contrastare apertamente questa legge.

Attenzione la
cosa più grave è che questa proposta di legge è programmata la
discussione in Aula alla Camera per il mese di giugno. Questo vuol dire
che il Capogruppo del PD ha indicato questa legge come una priorità per
il PD. Fatto gravissssssimo

questo è il testo


XVI
LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DE MICHELI, FLUVI, BORDO, BRANDOLINI,
BURTONE, CARELLA, CODURELLI, ESPOSITO, GARAVINI, GOZI, LUSETTI, MADIA,
MARCHI, MIGLIOLI, MISIANI, QUARTIANI, SAMPERI, SERVODIO, TIDEI,
VANNUCCI, ZUCCHI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti dalla
locazione di immobili e di detrazione per canoni di locazione

Presentata il 16 ottobre 2008

Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della
presente proposta di legge novella il comma 4-bis dell'articolo 37 del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo di
applicare un'imposta con aliquota unica del 20 per cento sui canoni di
locazione relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, a condizione che tali contratti siano stati regolarmente
registrati ai sensi della disciplina vigente in materia.
La disposizione specifica inoltre che i predetti canoni non concorrono
alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini
dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. Il nuovo comma 4-bis.1 dell'articolo 37 del TUIR introduce una
clausola di salvaguardia a tutela degli interessi dell'erario,
prevedendo che il locatore sia tenuto, per poter accedere al regime
agevolato dell'aliquota unica, a indicare nella dichiarazione dei
redditi gli estremi di registrazione del contratto e quelli di
denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili,
riprendendo un'analoga disposizione già contenuta nell'articolo 8
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In considerazione della necessità di affrontare in sede di normativa secondaria gli aspetti tecnici afferenti al nuovo regime di aliquota unica, il nuovo comma 4-bis.2 dell'articolo 37 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative. Coerentemente, il comma 2 dell'articolo 1 abroga l'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, il quale prevede alcune agevolazioni relative al calcolo dell'imponibile. In parallelo con le modifiche al regime
impositivo dei canoni di locazione delle case di prima abitazione,
l'articolo 2 innova la disciplina delle detrazioni sui canoni di
locazione, di cui all'articolo 16 del TUIR.
In particolare, viene superato il tetto di detraibilità, invero piuttosto basso, attualmente stabilito, prevedendosi che possa essere posto in
detrazione dall'imposta lorda il 19 per cento dell'intero ammontare del
canone di locazione effettivamente corrisposto al proprietario
dell'immobile, analogamente a quanto previsto per le altre fattispecie
di detrazioni per oneri regolate dall'articolo 15 del TUIR. Anche in
questo caso la fruibilità del beneficio fiscale è comunque condizionata
al fatto che i contratti di locazione siano regolarmente registrati ai
sensi della disciplina vigente in materia.
Conseguentemente,
per ragioni di coordinamento normativo vengono abrogati i commi 01 e 1-
bis del predetto articolo 16, che stabiliscono limiti di detraibilità
differenziati per particolari categorie di contratti o di soggetti.


PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aliquota unica sui canoni di locazione).
1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, 11. 917, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia,
è assoggettato ad imposta con l'aliquota unica del 20 per cento. Il
predetto canone non concorre alla determinazione del reddito
complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il
locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli
della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1».
2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al regime delle detrazioni dei canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente
registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una
detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione
effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;
b) i commi 01 e 1-bis sono abrogati.








 
 
 
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