STOP al CARO-FITTI

COMITATO NAZIONALE PER IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE

 

AREA PERSONALE

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Giugno 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 

FACEBOOK

 
 

 

I dimenticati dal "piano casa"

Post n°29 pubblicato il 16 Aprile 2009 da antonellabuffardi

 
 
 

Affitti a libero mercato

Post n°28 pubblicato il 14 Aprile 2009 da antonellabuffardi
Foto di antonellabuffardi

Il Pd ( Partito Demolitore del diritto
alla casa) con la proposta di legge 1806 di fatto abroga il canale
agevolato dalla legge 431/98 infatti questa leggina, ma pesantissima
socialmente prevede che ai proprietari che affittano con contratto
registrato si applichi una aliquota unica e
forfettaria sul canone
percepito ( evidente il riferimento alle morosità) l'aliquota secondo
questi nemici del diritto alla casa è fissata al 19% del cespite
derivante dai canoni percepiti,
si tenga conto che il canone viene
sganciato dal reddito del proprietario. Infine ciliegina sulla torta si
abroga l'articolo 8 della legge 431 ovvero l'articolo che prevede le
detrazioni fiscali per
coloro che affittano a canone agevolato.

Questi signori del PD si devono vergognare di proporre leggi siffatte
che rappresentano un atto di acquiscenza di chi si fa zerbino della
rendita immobiliare speculativa. Propongo che si avvii una campagna
nazionale per contrastare apertamente questa legge.

Attenzione la
cosa più grave è che questa proposta di legge è programmata la
discussione in Aula alla Camera per il mese di giugno. Questo vuol dire
che il Capogruppo del PD ha indicato questa legge come una priorità per
il PD. Fatto gravissssssimo

questo è il testo


XVI
LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DE MICHELI, FLUVI, BORDO, BRANDOLINI,
BURTONE, CARELLA, CODURELLI, ESPOSITO, GARAVINI, GOZI, LUSETTI, MADIA,
MARCHI, MIGLIOLI, MISIANI, QUARTIANI, SAMPERI, SERVODIO, TIDEI,
VANNUCCI, ZUCCHI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti dalla
locazione di immobili e di detrazione per canoni di locazione

Presentata il 16 ottobre 2008

Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della
presente proposta di legge novella il comma 4-bis dell'articolo 37 del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo di
applicare un'imposta con aliquota unica del 20 per cento sui canoni di
locazione relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, a condizione che tali contratti siano stati regolarmente
registrati ai sensi della disciplina vigente in materia.
La disposizione specifica inoltre che i predetti canoni non concorrono
alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini
dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. Il nuovo comma 4-bis.1 dell'articolo 37 del TUIR introduce una
clausola di salvaguardia a tutela degli interessi dell'erario,
prevedendo che il locatore sia tenuto, per poter accedere al regime
agevolato dell'aliquota unica, a indicare nella dichiarazione dei
redditi gli estremi di registrazione del contratto e quelli di
denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili,
riprendendo un'analoga disposizione già contenuta nell'articolo 8
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In considerazione della necessità di affrontare in sede di normativa secondaria gli aspetti tecnici afferenti al nuovo regime di aliquota unica, il nuovo comma 4-bis.2 dell'articolo 37 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative. Coerentemente, il comma 2 dell'articolo 1 abroga l'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, il quale prevede alcune agevolazioni relative al calcolo dell'imponibile. In parallelo con le modifiche al regime
impositivo dei canoni di locazione delle case di prima abitazione,
l'articolo 2 innova la disciplina delle detrazioni sui canoni di
locazione, di cui all'articolo 16 del TUIR.
In particolare, viene superato il tetto di detraibilità, invero piuttosto basso, attualmente stabilito, prevedendosi che possa essere posto in
detrazione dall'imposta lorda il 19 per cento dell'intero ammontare del
canone di locazione effettivamente corrisposto al proprietario
dell'immobile, analogamente a quanto previsto per le altre fattispecie
di detrazioni per oneri regolate dall'articolo 15 del TUIR. Anche in
questo caso la fruibilità del beneficio fiscale è comunque condizionata
al fatto che i contratti di locazione siano regolarmente registrati ai
sensi della disciplina vigente in materia.
Conseguentemente,
per ragioni di coordinamento normativo vengono abrogati i commi 01 e 1-
bis del predetto articolo 16, che stabiliscono limiti di detraibilità
differenziati per particolari categorie di contratti o di soggetti.


PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aliquota unica sui canoni di locazione).
1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, 11. 917, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia,
è assoggettato ad imposta con l'aliquota unica del 20 per cento. Il
predetto canone non concorre alla determinazione del reddito
complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il
locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli
della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1».
2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al regime delle detrazioni dei canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente
registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una
detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione
effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;
b) i commi 01 e 1-bis sono abrogati.








 
 
 

Il sogno perduto dell'affitto. Una storia milanese

Post n°27 pubblicato il 14 Aprile 2009 da antonellabuffardi

 

13-4-2009 by D Agostini ·

La confusione alimentata intorno al Piano Casa, mescolando misure anticrisi con programmi di edilizia sociale, contribuisce ancor più ad offuscare quello su cui ormai tutti concordano e cioè che per rispondere al bisogno casa è necessario aumentare l’offerta in locazione, a canone sopportabile per la domanda inevasa. Invece, ciò che si fa è revocare i finanziamenti già disposti per l’emergenza abitativa e proporsi di finanziare i nuovi alloggi sociali svendendo il patrimonio pubblico esistente.

Intanto si realizzano nuove abitazioni, tutte in vendita, e addirittura in quantità che nell’area milanese non si vedevano da decenni.

L’affitto è sempre promesso e sempre rinviato e Milano in ciò non fa eccezione, anzi sembra ripercorrere con pertinacia una strada già vista nei primi anni Ottanta quando un ambizioso Progetto Casa varato per oltre 40.000 vani, di cui i 5/6 in affitto a “equo canone”, fu poi realizzato e tranquillamente venduto, a prezzi di mercato, nel silenzio pressochè generale.

Quasi 20 anni dopo, a fronte della crescita dell’emergenza abitativa e di una vasta mobilitazione cittadina che aveva coinvolto il Cardinale e il Prefetto, il Comune di Milano vara nel maggio 2005 il Piano Verga: “20.000 alloggi per le fasce deboli” su oltre 40 aree di proprietà pubblica da offrire agli operatori a costo zero per realizzare alloggi a canone calmierato. Dunque si sacrificano aree già destinate a standard, con aspettative per verde e servizi, ma lo si fa per un obiettivo sociale ineludibile, che si può conseguire solo creando condizioni di fattibilità per soggetti privati che integrino le insufficienti risorse pubbliche. Anche la dimensione sembra adeguata, di questi 20.000 alloggi almeno la metà sarà in affitto, ad un canone contenuto.

Gradualmente però l’obiettivo si perde per strada. Vediamo come è andata.

E’ la primavera 2007 quando, dopo due anni di silenzio, l’assessore Masseroli convoca gli operatori per presentare il nuovo progetto, da mettere a bando in tutta fretta pena il rischio di perdere il cofinanziamento regionale. Le aree, però, da 40 si sono ridotte a 10, e poi alla fine saranno 8.

Meglio di niente, si tratta di un totale di 3.000 alloggi, con buone probabilità che almeno la metà (1.500) sia riservata alla locazione: infatti la quota minima di affitto, elevabile in sede concorsuale, è fissata al 40% (era il 60% nella prima versione Verga, ma pazienza).

Passa altro tempo, molto più di quello annunciato, mentre si tratta con gli operatori sulla fattibilità economica dell’intervento. Il comune sembra temere una fuga dalla partecipazione al bando e ciò agevola il gioco del fronte che punta a ridurre l’affitto e a sterilizzare l’effetto sui punteggi delle voci “quantità” e “durata” della locazione.

Il processo sembra concludersi nel maggio 2008 in Consiglio Comunale dal quale esce una delibera che porta la quota minima di locazione dal 40 al 25% (solo ¼ del totale degli alloggi!) riducendo contemporaneamente il peso dei punti attribuiti alle voci riguardanti l’affitto che passano in complesso da 350 a 240, mentre non restano che 80 punti per la voce più significativa, la quantità di slp in locazione sulla slp residenziale totale.

Ma non è finita e il fondo viene toccato coi criteri di attribuzione dei punteggi adottati dalla commissione giudicante. Infatti, sugli 80 punti disponibili questa decide di sterilizzarne la metà partendo da 40 punti che vengono attribuiti a tutti i progetti ammissibili.

Già è per lo meno singolare che i criteri vengano decisi in sede di esame dei progetti e non siano invece esplicitati nel bando e noti a priori ai concorrenti, ma risulta davvero incomprensibile l’accanimento posto nel punire l’affitto e dunque proprio quei soggetti e quei progetti che meglio sembrerebbero rispondere al principale obiettivo del bando.

Così il risultato finale è a dir poco modesto e del tutto inaccettabile a cospetto del sacrificio di aree a standard di proprietà pubblica. I progetti vincitori sulle sei aree aggiudicate (su due aree non sono stati presentati progetti ammissibili) consentiranno di realizzare in totale 1680 alloggi e di questi solo 530 (il 31%) saranno in affitto. Un topolino, a fronte delle decine di migliaia attesi e necessari.

E un altro obiettivo sembra mancato, quello di promuovere nuovi soggetti gestori (di Terzo Settore) per l’edilizia sociale capaci di accompagnare quel nuovo modello di mix e di coesione sociale che sembrava auspicato, se è vero che sono stati per lo più premiati progetti che prevedono di vendere successivamente ad Aler le quote di alloggi a canone sociale e moderato.

Sergio D’Agostini

 
 
 

Terremoto: si indaga per disastro

Post n°26 pubblicato il 13 Aprile 2009 da antonellabuffardi

Procura nomina pool esperti per verifiche su edifici crollati

 

(ANSA) - L'AQUILA, 13 APR - La procura della Repubblica de L'Aquila sta indagando sui reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo.Il fascicolo, aperto per accertare eventuali responsabilita' nei crolli seguiti al terremoto, e' ancora contro ignoti e al momento i magistrati non avrebbero disposto alcun sequestro delle macerie. La procura ha anche incaricato un pool di esperti di effettuare verifiche sugli edifici crollati per accertare eventuali responsabilita' penali.

 
 
 

Il ponte di Messina

Post n°25 pubblicato il 13 Aprile 2009 da antonellabuffardi

Scossa 2.6 Richter nel Messinese . Nessun danno a persone e cose

 

(ANSA) - MESSINA, 13 APR - Una scossa di magnitudo 2.6 della scala Richter e' stata registrata alle 7.10 dall'Igv nel Messinese. L'epicentro del sisma, monitorato dalla sezione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, e' nel comune di Novara di Sicilia, a una profondita' di circa nove km. 

 
 
 
 
 

INFO


Un blog di: antonellabuffardi
Data di creazione: 05/04/2009
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

ULTIME VISITE AL BLOG

sexydamilleeunanotteloregiovaleFRUMULOoltreciochesembrasam81848roserosseeneremissmonetlavoroesoldiValeriaBorrellororypaillonRo0579giulio.bonomobiondoaffascinantebabymia80
 

ULTIMI COMMENTI

articolo veramente ben fatto complimenti. Ciao da...
Inviato da: sexydamilleeunanotte
il 26/08/2016 alle 11:04
 
Grazie, sono davvero felice che lo trovi interessante!...
Inviato da: antonellabuffardi
il 14/04/2009 alle 09:31
 
veramente bello e interessante questo blog...ti faccio i...
Inviato da: twilight_shadow
il 13/04/2009 alle 19:04
 
Grazie Silvia!
Inviato da: antonellabuffardi
il 05/04/2009 alle 19:53
 
bellissimo questo video
Inviato da: silvia.to
il 05/04/2009 alle 19:47
 
 

CHI PUņ SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963